Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05583 presentata da VIALE EUGENIO (FORZA ITALIA) in data 19990113
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'istituzione dell'Irap, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 662 del 1996 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1997), ha comportato modifiche consistenti al sistema tributario, suscitando discussioni accese e giudizi contrastanti, in primo luogo riguardo alle sue ricadute sulle imprese produttive; al di la' del merito delle singole questioni oggetto di polemica, va segnalato che in sede di attuazione delle disposizioni di delega, dapprima con il decreto legislativo n. 446 del 1997, e successivamente con il decreto legislativo n. 137 del 1998, in alcuni casi il Governo non sembra essersi attenuto ai principi e ai criteri direttivi indicati, adottando orientamenti che, oltre tutto, comportano evidenti penalizzazioni ai danni dei contribuenti interessanti; appaiono esemplari, a questo proposito, le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 137, che ha parzialmente modificato il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 stabilendo, tra le altre cose, che tra i componenti negativi da assumere ai fini della determinazione del valore della produzione netta, che costituisce la base imponibile dell'imposta, "sono escluse le perdite su crediti", in aperta violazione del dettato della norma di delega, e in particolare della lettera c) del comma 144 dell'articolo 3 della citata legge n. 662, che afferma che per la determinazione della base imponibile si debbano sottrarre dal valore della produzione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile alcuni costi della produzione, tra i quali vengono esplicitamente indicati quelli di cui alla lettera b) del numero 14) dello stesso articolo, che al punto 14) concerne specificamente le perdite su crediti non coperte da apposito fondo. Si puo' peraltro rilevare che la relazione illustrativa del testo del decreto legislativo n. 137, trasmessa al Parlamento per l'espressione del parere da parte della competente commissione, non forniva alcun elemento utile per comprendere le ragioni che giustificherebbero la modifica richiamata; non meno grave appare la mancata corrispondenza al dettato delle disposizioni di delega, del contenuto della circolare 4 giugno 1998, n. 141/E del ministero delle finanze, per quanto concerne le spese per trasferte, e in particolare i costi sostenuti per le indennita' chilometriche relative al personale dipendente ovvero ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a proposito dei quali si afferma che "in ogni caso non rilevano per la determinazione della base imponibile (per cui sono indeducibili)". Occorre infatti considerare che, al contrario, tali costi sono inclusi tra quelli della produzione, e in particolare tra i costi per i servizi, di cui al numero 7) della lettera b) dell'articolo 2425 del codice civile che vengono esplicitamente contemplati, dal citato numero 1) della lettera c) del comma 144 dell'articolo 3 della legge n. 662, tra quelli da sottrarre al valore della produzione per la determinazione della base imponibile -: quale parere esprima al riguardo. (5-05583)