Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05584 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990113
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'obbligo dell'iscrizione all'Inps dei soci delle srl (istituito dal comma 203 dell'articolo 1, della legge 22 dicembre 1996 n. 662) interessa i soci delle societa' a responsabilita' limitata esercenti attivita' commerciale, che partecipano abitualmente al lavoro nell'impresa, quando tale lavoro costituisce l'attivita' prevalente degli stessi; la norma prevede che i soci siano titolari o gestori in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con l'apporto dei soci stessi e dei loro familiari; il Consiglio di Stato ha ritenuto sostanziali le finalita' di tutela previdenziale contenute nella norma in esame, pur in presenza della personalita' giuridica conferita alle societa' di capitali: secondo il Consiglio di Stato, quindi, lo "schermo della struttura societaria" non sottrae la prestazione di lavoro del socio alla contribuzione previdenziale obbligatoria, quando tale prestazione sia resa con i caratteri dell'abitualita' e della prevalenza; l'interpretazione fornita equipara sostanzialmente i soci delle societa' a responsabilita' limitata ai soci delle societa' di persone, comportando - quindi - l'obbligo dell'iscrizione di questi soci in presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di chi partecipa alle societa' di persone, salvo naturalmente il requisito della piena responsabilita' non compatibile con la natura della S.r.l; la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti e' identificata con riferimento all'imponibile fiscale dichiarato dalla societa'; si tratta, evidentemente, di una quota di reddito teorica, che prescinde dall'effettiva distribuzione degli utili; non rileva, per l'obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti, la circostanza che il socio amministratore sia iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi (ex 10 per cento) -: occorre considerare che si richiede un versamento contributivo a soggetti che gia' - normalmente - risultano iscritti all'Inps in virtu' della loro qualifica di amministratori di srl, con una conseguente duplicazione di contribuzione; occorre tener altresi' presente che si richiede il versamento contributivo, sempre e comunque, anche in caso di mancata distribuzione degli utili (che costituiscono il parametro di tassazione): si versano contributi su un reddito mai percepito; e che non si considera che le societa' di capitali sono dotate di personalita' giuridica, contrariamente alle societa' di persone: non e' pertanto corretto ritenerle - cosi' come viceversa viene fatto - assimilabili -: se non ritenga del tutto ingiustificato ed incongruo il dettato normativo sopra richiamato; se e quali urgenti iniziative di ordine normativo intenda assumere per superare la vera e propria mostruosita' giuridica in premessa evocata. (5-05584)