Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00621 presentata da SCHMID SANDRO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990114

La XIV Commissione, premesso che: la definizione di "rifiuto" non ha trovato in ambito comunitario (direttiva n. 91/1 S6/CEE) una soddisfacente e univoca definizione, tale da delimitare l'applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti alle sostanze e agli scarti effettivamente destinati allo smaltimento o a qualificate operazioni tecniche di recupero; in esito ad una simile incertezza definitoria la nozione di "rifiuto" rischia di estendersi in modo pervasivo a intere filiere produttive che utilizzano direttamente sostanze od oggetti decaduti dai vari processi produttivi, laddove tali sostanze ed oggetti vengono utilizzati tal quali ovvero previo il normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti; in tale ultimo caso dette sostanze ed oggetti presentano caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie secondo gli standards tecnici, tali che essi si configurano piu' propriamente come merci o materie prime; in un Paese, che vede una notevole parte del sistema economico produttivo incentrato sulla lavorazione di materiali decaduti da altri processi produttivi annettere la definizione di rifiuto a tali materiali pregiati comporta di fatto la creazione di una massa abnorme di imprese dedite alla gestione dei rifiuti; l'artificiosa configurazione di un ingiustificato universo di smaltitori e di recuperatori di rifiuti da luogo a devastanti penalizzazioni amministrative e di immagine per le produzioni italiane, resa piu' acuta quando i prodotti italiani - anche alimentari - vengono originati da "rifiuti"; la disciplina dettata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificata dalle norme recanti "Nuovi interventi in campo ambientale", aggrava lo stato di incertezza nella definizione dei rifiuti, creando evidenti problemi, di natura anche economica, per i produttori e gli utilizzatori di sostanze equiparate ingiustamente e improvvidamente a "rifiuti", assorbendo nell'orbita del recupero di rifiuti attivita' e processi palesemente estranei; e' costoso e velleitario regolare con le norme sul recupero dei rifiuti le tecnologie processuali in continua evoluzione che assorbono (utilizzano) direttamente sostanze e materiali provenienti da altri processi in osservanza delle normative tecniche settoriali, ambientali e sanitarie; impegna il Governo: ad informare la propria azione di indirizzo e coordinamento normativa e applicativo della disciplina scaturente dalla nuova legge "Nuovi interventi in campo ambientale" e dal decreto 5 febbraio 1997, n. 22, non riconoscendo che soddisfino la definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del citato decreto: a) i materiali da scavo non pericolosi e i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava utilizzati, tal quali o previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, in attivita' o processi produttivi ovvero per interventi di ripristino e di sistemazione dei terreni o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili; b) le vinacce esauste derivanti dalla distillazione di bevande alcoliche e i raspi derivanti dalla raspatura dei grappoli d'uva vendemmiata dopo l'ammostamento, avviati all'applicazione nel suolo a fini agronomici; c) le vinacce esauste derivanti dalla distillazione di bevande alcoli che avviate alla produzione di mangimi per alimentazione animale o di olii per alimentazione umana; d) gli scarti di legno vergine provenienti dall'industria della lavorazione del legno e da qualsiasi altra lavorazione o attivita', nonche' gli imballaggi e i manufatti di legno non trattato o impregnato, avviati alla combustione, in quanto si configurano come combustibili consentiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1995; e) le sostanze e i sottoprodotti che hanno origine dalle attivita' agricole o dalle attivita' comprese nella filiera agro-alimentare e che si configurano come materia prima utilizzata nelle singole attivita' comprese nella filiera agro-alimentare; ad intervenire in ambito comunitario e nazionale per la formulazione di una piu' consona definizione di rifiuto" che escluda qualsiasi sostanza od oggetto che - presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore - e riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessita' di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22. (7-00621)

 
Cronologia
venerdì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro come moneta ufficiale. 

mercoledì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (AC 5403), che sarà approvato dal Senato il 24 febbraio 1999 (legge 8 marzo 1999, n. 50 - Bassanini quater).