Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21548 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19990114
Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise) ha previsto un'aliquota fortemente agevolata sui consumi di gas metano destinato ad uso industriale rispetto a quella sul metano per uso civile; a tale agevolazione e' stato ammesso il settore alberghiero e altre strutture che esercitano un'attivita' ricettiva ovvero che forniscono un servizio di ospitalita' (sono comprese case di riposo per anziani e comunita' per il recupero di tossicodipendenti) purche' dimostrino di avere un'organizzazione di tipo industriale e di operare con scopo di lucro; altri soggetti hanno chiesto l'assimilazione al settore alberghiero (ospedali, case di cura, orfanotrofi, case per handicappati eccetera) ma, recentemente, la direzione centrale dell'imposizione indiretta del ministero delle finanze ha reso noto che ospedali e case di cura sono invece esclusi dall'aliquota agevolata per i consumi di gas metano in quanto assolutamente non assimilabili alle imprese industriali; in questo modo, di fatto, vengono premiate le organizzazioni "aventi scopo di lucro" (nulla da osservare) ma penalizzati ospedali, case di cura e altre attivita' con funzione sociale e benefica (in modo ingiustificato) -: come giustifichi una simile interpretazione della normativa vigente che si traduce in una evidente disparita' di trattamento; se non ritenga opportuno assumere le opportune iniziative al fine di far accedere alle agevolazioni le strutture che operano con scopi sociali e senza fini di lucro. (4-21548)
Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di poter fare usufruire delle agevolazioni sul consumo del gas metano anche ad ospedali, a case di cura e ad altre strutture che operano con scopi sociali e senza fini di lucro. Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che l'accisa sul gas metano e' attualmente disciplinata dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il gas metano ha una differente tassazione a seconda che sia usato per usi civili o per usi industriali. In particolare per gli usi industriali e' prevista un'aliquota agevolata di lire 20 al metro cubo e si considerano compresi in detti usi industriali ai sensi della nota 1 del predetto articolo 26, anche gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero. Lo stesso Dipartimento ha riferito che, nel corso degli anni, sono pervenute numerose richieste di diversi soggetti tendenti ad ottenere l'equiparazione della propria attivita' all'impresa alberghiera e, di conseguenza, ad usufruire dell'aliquota agevolata sui consumi di gas metano. In particolare per le case di riposo e' stato ritenuto prevalente e determinante il concetto di ospitalita' di tipo alberghiero e, pertanto, e' stata concessa l'agevolazione. Successivamente il Dipartimento delle dogane ha ritenuto opportuno acquisire in proposito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Dal parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, con lettera del 27 marzo 1998, n. 5947/97-146, si evince che i presupposti, ai fini della concessione dell'agevolazione di che trattasi, sono due. E precisamente che: l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attivita' industriale, cioe' un'attivita' economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2082 e 2195 del codice civile: il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attivita' industriale. Sulla base del predetto parere il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha dettato (con telex n. 2181/98 del 23 luglio 1998) istruzioni agli uffici dipendenti. Allo stato attuale, pertanto, ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, prevista dalla normativa solo per gli usi industriali, il servizio di ospitalita' delle case di riposo deve essere esercitato in forma di impresa, altrimenti si e' al di fuori di un uso industriale del gas metano. Tuttavia il citato Dipartimento, alla luce di alcune sentenze della Corte di Cassazione che sembrano contrastare con l'orientamento dell'Amministrazione, ha comunicato di aver chiesto nuovamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (con lettera del 5 febbraio 1999 n. 7158/98) sulla possibilita' di estendere l'applicabilita' dell'aliquota agevolata sul consumo di gas metano anche agli istituti che esercitano il servizio di ospitalita' senza scopo di lucro (case di riposo, case di cura, ospedali ecc.): tale parere non risulta ancora reso. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.