Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21559 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19990114
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il comma 16 dell'articolo 21 del disegno di legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59 sull'autonomia scolastica recita: "Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restante l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche"; tale dispositivo lasciava intendere l'istituzione quindi, contestualmente alla figura dirigenziale, di nuove figure professionali del personale docente presumibilmente allo scopo di costituire quadri intermedi tra funzioni di dirigenza e funzione di insegnamento per supportare e coordinare la complessita' progettuale, organizzativa e relazionale prevista dall'autonomia; orbene non si trova piu' traccia di tale innovazione nelle proposte successive; il documento dell'Aran (settembre 1998 - ipotesi di accordo: prova tecnica di articolato) si limita a distinguere nella prestazione di lavoro tra attivita' d'insegnamento ed attivita' funzionali all'insegnamento; inoltre nell'ambito della professionalita' docenti possono essere attribuiti incarichi di coordinamento didattico (con selezione e procedura elettiva) e incarichi di coordinamento organizzativo-gestionale (con selezione e su designazione del capo d'Istituto); la bozza di regolamento dell'autonomia scolastica del 30 ottobre 1998, titolo I, capo II, articolo 7 - Reti di scuole, punto 6 prevede che: "gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori"; il passaggio dalla figura di sistema (cosi' come si configurava originariamente nella legge Bassanini) alla funzione di sistema com'e' invece proposta nei provvedimenti attuativi costituisce un arretramento che determinera' una diminuzione di qualita' nell'erogazione del servizio scolastico per i seguenti motivi: la precarieta' di una funzione su incarico nell'ambito dell'istituto - rafforzata se tale incarico e' elettivo - se puo', nell'immediato, apparire come un'ottimizzazione delle risorse rappresenta invece a medio e lungo termine uno spreco di energie e di risorse; il passaggio dalla figura professionale alla funzione di sistema pone ancora una volta l'accento sulle procedure e non sulle competenze -: se non si ritenga assolutamente indispensabile istituire, secondo i dettami del comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge n. 59 citato nuove figure professionali nel personale docente allo scopo di porli quali intermediari tra la funzione di dirigenza e quella d'insegnamento per supportare e coordinare la complessita' progettuale, organizzativa e relazionale prevista dall'autonomia. (4-21559)