Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00624 presentata da ALOI FORTUNATO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990118
La XIII Commissione, premesso che: l'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) ha imposto l'obbligo di specificare nelle etichette dei prodotti cosmetici se le essenze usate siano di origine naturale o artificiale; tale disposizione, introdotta dall'Assemblea della Camera, e' tesa ad informare in modo compiuto il consumatore sul tipo di essenze usate nei prodotti cosmetici, anche per evidenti fini di tutela della salute; la disposizione contribuisce d'altra parte a valorizzare una produzione tipica e di qualita' come il bergamotto, cui vengono preferite sempre di piu' essenze di origine artificiale; il bergamotto appare meritevole, proprio per le sue caratteristiche e per la limitata area in cui viene prodotto, della massima tutela, tanto che e' all'esame della Commissione una proposta di legge (a. C. 4866) volta alla sua valorizzazione ed al riconoscimento come denominazione di origine controllata; la Commissione dell'Unione europea ha aperto - probabilmente anche a seguito di forti pressioni lobbistiche - una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; impegna il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di trasmettere quanto prima alla Commissione - e comunque nel termine previsto - delle controdeduzioni di parte italiana atte a dimostrare che la disposizione dell'articolo 28 della legge n. 128 del 1998 non viola alcuna disposizione comunitaria, limitandosi ad introdurre un elemento di chiarezza circa l'etichettatura di prodotti cosmetici, anche ai sensi dell'articolo 30 (ex articolo 36) del Trattato sulla Comunita' europea. (7-00624)