Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00625 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19990118
La XIII Commissione, visti gli articoli 69 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 relativi alla protezione della natura e dell'ambiente, alla tutela dell'ambiente dagli inquinanti e la gestione dei rifiuti; visto l'articolo 74 recante la disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; visto l'articolo 77 recante norme relative ai parchi e riserve naturali; visto l'articolo 80 e per le parti relative ai compiti nazionali in materia di inquinamento delle acque; visto l'articolo 85 relativo alla gestione dei rifiuti; visto l'articolo 80 relativo ai compiti nazionali riguardanti la difesa del suolo; visto l'articolo 107 relativo alle funzioni dello Stato in materia di protezione civile; visto l'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 che stabilisce che debbano essere individuati i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla regione, ivi compresi quelli del Corpo Forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale; visto l'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 che stabilisce il trasferimento alle regioni delle competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale; considerato che: ne' il decreto legislativo n. 112 del 1998, ne' il n. 143 del 1997 prevedono il trasferimento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, limitandosi ad attribuire ad esse esclusivamente beni, risorse finanziarie ed umane non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale e di alcune competenze non rientranti piu' fra quelle del Corpo forestale dello Stato; pertanto qualsiasi intervento di riordino richiede prioritariamente l'individuazione e definizione dei compiti e delle funzioni dello Stato in materia di natura, ambiente, territorio, inquinamento, rifiuti, protezione civile, vigilanza ambientale, attuazione delle convenzioni internazionali e compiti che derivano allo Stato da direttive comunitarie da affidare al Corpo forestale dello Stato; va mantenuta la unitarieta' del Corpo forestale dello Stato a cui va conservato il personale, le risorse, i mezzi e gli immobili necessari per svolgere i compiti predetti che lo Stato conserva; il Corpo forestale dello Stato ha funzioni di polizia dello Stato, ha la qualifica di polizia giudiziaria e che ha natura di corpo tecnico, capace di mobilita' e il pronto intervento su territorio vasto, con funzioni altamente specializzate in materia agroforestale, di difesa del territorio, di vigilanza e controllo delle normative nazionali e comunitarie del settore; e' necessario, proprio per la specificita' dei compiti eminentemente territoriali del Corpo forestale, mantenere una capillare presenza sul territorio, con comandi di stazione capaci di conoscerlo e monitorarlo al fine di proteggere e salvaguardare il patrimonio naturalistico e ambientale del paese, di controllare l'applicazione delle normative comunitarie e internazionali per la tutela dell'ambiente; la stessa attivita' della Commissione di inchiesta sui rifiuti ha messo in evidenza la necessita' di disporre di un corpo di polizia specializzato che si occupi con professionalita' di lotta alle attivita' criminali connesse alle discariche abusive ed al deposito ed al traffico illegale dei rifiuti; occorre mantenere l'efficienza e alla capacita' operativa relativa alla tutela della fauna selvatica, protetta dalla legislazione nazionale e delle direttive europee e delle convenzioni internazionali, manifestate dal Corpo forestale dello Stato nella lotta contro il bracconaggio a cominciare dalle attivita' svolte a tutela dei rapaci nello Stretto di Messina; il Corpo forestale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, si espleta il compito di vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo nazionale; secondo quanto previsto dal medesimo articolo 21, cosi' come integrato dal comma 32 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1998, n. 424, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere individuate, di concerto con il Ministro le strutture ed il personale del Corpo forestale da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco ai fini della vigilanza sulle aree naturali protette di interessa nazionale; impegna il Governo: a mantenere l'unitarieta' del Corpo forestale dello Stato affidandogli i compiti di rilievo statale di cui alle precedenti premesse e considerazioni; ad affidargli in particolare i compiti di pronto intervento e mobilita' su tutto il territorio nazionale, conservandogli le funzioni di polizia di Stato e polizia giudiziaria altamente specializzata in materia ambientale, di protezione della natura, di difesa del territorio e di vigilanza e controllo delle normative nazionali, comunitarie e internazionali del settore; a mantenere l'organizzazione territoriale del Corpo, il solo capace di fare un'azione capillare e costante di monitoraggio e prevenzione dei delitti in campo ambientale; ad attuare quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 dislocando presso i parchi e le riserve naturali di competenza statale il personale del Corpo forestale dello Stato necessario per la vigilanza di tali aree protette; ad individuare (prima del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, umane, e dei mezzi non necessari allo svolgimento delle funzioni dello Stato) le unita' necessarie per lo svolgimento dei compiti predetti ed in particolare: a) adempimenti connessi con l'applicazione della Convenzione di Washington di cui alla legge n. 150 del 1992, modificata ed integrata dalla legge n. 59 del 1993, e dei regolamenti comunitari Reg. (UE) n. 338 del 1997; Reg. (UE) n. 938 del 1997 e Reg. (UE) n. 939 del 1997, di competenza del Corpo forestale dello Stato; b) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale come disposto dall'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 e confermato dall'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 69 comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998; in particolare gestione delle riserve naturali statali di cui all'articolo 31 della legge n. 394 del 1991, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1998, nonche' degli altri territori di rilevanza primaria al fine della conservazione della biodiversita'; d) adempimenti connessi con l'applicazione dei regolamenti comunitari Reg. (CE) n. 3258 del 1986, Reg.. (CE) n. 2157 del 1992, Reg. (UE) n. 1091 del 1994 e Reg. (UE) n. 307 del 1997, riguardanti il monitoraggio dei danni alle foreste provocati dall'inquinamento atmosferico in attuazione della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero ratificata dall'Italia con la legge n. 289 del 1982; e) funzioni di indirizzo e di coordinamento relative all'applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in materia forestale, diversi da quelli di cui al punto d); f) interventi di lotta contro gli incendi boschivi mediante l'impiego di mezzi aerei; g) interventi specifici in relazione a reati relativi all'inquinamento delle acque, allo smaltimento ed al traffico di rifiuti nocivi, alla tutela del territorio, alla protezione della flora e della fauna, in applicazione delle normative vigenti; a collocare il Corpo forestale dello Stato alle dipendenze del ministero avente competenza primaria nelle materie predette; a stabilire che il predetto ministero possa attuare convenzioni con le regioni per lo svolgimento di funzioni la cui competenza sia concorrente con quella statale in materia di natura, ambiente e territorio. (7-00625)