Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21633 presentata da GAZZILLI MARIO (FORZA ITALIA) in data 19990119
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 31 luglio 1997 il dirigente l'ufficio tecnico comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) emetteva ordinanza n. 112 con la quale intimava la demolizione delle opere realizzate in un complesso abitativo sito in quella via Pezzella in difformita' della concessione n. 50 del 1986 e delle successive varianti n. 18 del 1987, n. 60 del 1988 e n. 129 del 1989; l'ingiunzione era diretta al curatore fallimentare dell'impresa costruttrice (Sie sas di Rossetti Simmaco e Vincenzo) e al direttore dei lavori, quali responsabili dell'abuso, nonche' ai proprietari delle singole unita' immobiliari tra i quali vi era anche il dottor Vincenzo Iodice, futuro sindaco di Santa Maria Capua Vetere; il provvedimento, salva la possibilita' di ricorso al Tar, prevedeva tre alternative e segnatamente che: a) gli ingiunti, entro dodici giorni, eseguissero la demolizione ovvero ottenessero concessione in sanatoria; b) qualora non fosse possibile la denominazione delle opere abusive, venisse applicata dal comune una sanzione pari al doppio del costo di costruzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392; c) l'esecuzione in danno della demolizione dopo l'inutile decorso del termine di 180 giorni dalla notifica; il Tar veniva adito esclusivamente dalla curatela fallimentare, mentre il dottor Iodice, premessa la sua disponibilita' a corrispondere la sanzione pecuniaria, accettava la candidatura a sindaco della citta' e successivamente produceva, assieme agli altri proprietari, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la propria estraneita' alla commissione dell'abuso, avvenuta in epoca anteriore all'acquisto del proprio appartamento; inoltre, anche in base alla relazione tecnica iscritta al protocollo n. 2682 del 31 ottobre 1997, il dirigente l'ufficio tecnico, con atto n. 34787 in data 11 novembre 1997, annullava la propria precedente ordinanza nella parte destinata ai singoli proprietari; anche quest'ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar dalla curatella fallimentare; intanto, esattamente in data 30 novembre 1997, il dottor Iodice veniva eletto sindaco; immediatamente dopo, con atto n. 10 del 31 dicembre 1997, la giunta decideva di resistere contro il primo ricorso e il successivo 9 febbraio, con delibera n. 23 del 1998, di costituirsi nel giudizio riguardante la seconda impugnativa; non risulta intervenuta ordinanza di sospensione e, nonostante cio', i provvedimenti suddetti, ancorche' perfetti ed esecutori, non sono stati eseguiti -: se siano a conoscenza dei fatti; se relativamente ai fatti dinanzi menzionati e specialmente in rapporto all'adozione del provvedimento di annullamento parziale della originaria ingiunzione sia stato iniziato procedimento penale per reprimere quello che ad avviso dell'interrogante e' un palese favoritismo a vantaggio del sindaco Iodice e dei proprietari delle altre unita' immobiliari interessate dall'ordine di demolizione; se non siano ravvisabili nei riguardi del primo cittadino gli estremi della ineleggibilita' alla carica e, nell'affermativa, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare - anche in via sostitutiva - per il sollecito ripristino della legalita' violata. (4-21633)