Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21639 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19990119
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'interrogante e' da tempo oggetto di querele proposte dal dottor Caselli, in relazione a opinioni espresse nell'ambito dei doveri impostigli dall'articolo 67 della Costituzione, in base al quale, quale membro del Parlamento, deve esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato; tali querele costituiscono ad avviso dell'interrogante un attacco al suo onore e alla sua reputazione; nell'adempimento dei citati doveri, l'interrogante ha sempre cercato di dare voce alle richieste di giustizia di ogni cittadino, anche vivendo e operando fuori del collegio elettorale in cui e' stato eletto, e quindi al di fuori di ogni, anche astratta, ipotizzabile utilita' per se stesso. Dando voce a quei cittadini, egli ha ritenuto - e ritiene - di porre in luce i problemi dei quali dovrebbe interessarsi il Parlamento, nell'interesse del popolo che lo esprime, anche e specialmente quando dal popolo salgono richieste di tutela avverso manifestazioni di prevaricazione e prepotenza poste in essere, anche da esponenti di alcune istituzioni, ai danni dei cittadini, profittando del silenzio complice della stampa e di quello altrettanto complice e comunque almeno distratto delle altre istituzioni (fatti, per altro, denunciati anche in interrogazioni parlamentari di esponenti di diversi gruppi politici); di cio' e' prova, fra l'altro, quanto pubblicato in questi giorni, come in numerose altre occasioni, dalla stampa, per dare notizia di processi avviati sulla base di querele contro l'interrogante affidate dal dottor Caselli ai suoi colleghi di Caltanissetta; in tali articoli si fa infatti solo riferimento alle richieste di condanna formulate dall'accusa (o, come nei giorni scorsi, a condanna puntualmente disposta), mentre non si indicano le ragioni per le quali la difesa e' stata costretta a ricusare il tribunale, che ha sistematicamente disatteso le richieste della stessa difesa di un differimento volto a provare la verita' di quanto denunciato dall'interrogante, nell'ambito dei doveri impostigli dall'articolo 67 della Costituzione, evidenziando l'oggettiva mancanza di indipendenza e imparzialita' nel giudicare un cittadino (non importa se membro del Parlamento) querelato da un magistrato quale Caselli, che ha dimostrato di avere la capacita' di perseguire chiunque, anche magistrato anche fuori dell'ambito della sua competenza territoriale, quale procuratore della repubblica presso il tribunale di Palermo; cio' pone il problema dell'applicazione, dopo quarantatre' anni dalla sua promulgazione, da parte dei tribunali italiani, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, introdotta in Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955, e in particolare dell'articolo 6, che sancisce il diritto di ogni cittadino all'esame imparziale della sua causa da parte di un giudice indipendente e imparziale; le modalita' di svolgimento del processo, con il rifiuto di acquisire le prove della verita' di quanto l'interrogante aveva enunciato con le proprie opinioni, documentano oggettivamente la mancanza di imparzialita' e di indipendenza del tribunale, mentre, al contrario, sulla stampa si evidenzia la posizione del soggetto querelante, favorendone in tal modo l'azione contro il cittadino querelato; anche se avverso la richiesta di condanna l'interrogante continuera' a difendersi, anche insistendo nel ricorso di ricusazione secondo le previsioni di legge, egli e' consapevole delle difficolta' di ottenere giustizia dopo che, per lo stesso, identico fatto, su richiesta del dottor Caselli, egli e' stato sottoposto a ben sei procedimenti penali; cio', secondo l'interrogante, conferma una sorta di "barbarie giudiziaria" di cui sono protagonisti alcuni magistrati, sicuramente una minoranza rispetto al corpo sano della magistratura, compiacenti quando uno di loro sia imputato o parte offesa; l'interrogante non puo' non richiedere tutela giudiziaria contro i responsabili dell'attacco al suo onore e alla sua reputazione, pur essendo consapevole di una disparita' di trattamento, evidente nel fatto che il dottor Caselli ottenga che il suo collega inquisitore chieda la condanna di un cittadino-membro del Parlamento non solo disconoscendo che quest'ultimo ha agito nell'ambito dei doveri impostigli dall'articolo 67 della Costituzione, ma persino senza svolgere alcuna indagine, cui pure era obbligato ex articolo 358 c.p.p., per verificare la veridicita' delle opinioni espresse denunciando i comportamenti del dottor Caselli; le falsita' delle enunciazioni del dottor Caselli, riferite dalla stampa, sono oggettivamente utilizzate da questa per perpetrare un ulteriore attacco all'onore e alla reputazione dell'interrogante. E cio' risulta piu' grave in quanto effettuato senza neppure riferire, come sarebbe doveroso per un corretto esercizio del diritto di cronaca, che cosa veramente dica l'interrogante e che risulta dalla trascrizione dei suoi interventi eseguita dalla registrazione dal vivo, confermando che l'interrogante, come sempre, ha solo posto dei problemi per sollecitare il dibattito tra cittadini come base per le decisioni del Parlamento di cui e' membro; la stampa, al contrario, riferisce solo quanto e' stato detto dal dottor Caselli e cio' e' particolarmente grave, in quanto lo stesso, e sotto giuramento, ha sferrato quello che appare all'interrogante l'ennesimo attacco al suo onore e alla sua reputazione, definendo "...spazzatura. ... la trasmissione di Sgarbi ..." con la quale l'interrogante, per questo sottoposto alle "persecuzioni" di Caselli e di altri magistrati, tenta di dare voce ai cittadini e al Parlamento; al giornalista sarebbe sufficiente, per adempiere al diritto-dovere di cronaca, dare un'occhiata alla trascrizione di quanto detto dall'interrogante e confrontarlo con quanto sostenuto da Caselli, oppure riportare tra virgolette le vere espressioni pronunciate, in modo da rendere possibile al lettore di dare una sua valutazione su dati reali: le parole di Caselli e quelle dell'interrogante, che nella realta' le dimostrano false; se non si attiva un meccanismo cosi' semplice e', in realta', secondo l'interrogante, per proseguire nell'attuazione di una strategia di attacco al suo onore e alla sua reputazione; cio' parrebbe evincersi dal comportamento del dottor Caselli e dei giornalisti, con querele, cui seguono, senza alcuna istruttoria, richieste di condanna e condanne senza neppure consentire alla difesa di provare che le opinioni espresse si basano su fatti provati, quando non le si vuole considerare espressioni obbligate dell'esercizio delle funzioni di ogni membro del Parlamento; il fatto e' che si e' di fronte a cause che non sembrano trattate imparzialmente e da tribunali indipendenti e imparziali, in violazione di quanto prescrive l'articolo 6 della citata Convenzione europea, ma che parrebbero tendere a dissuadere chiunque abbia l'idea di porre problemi che investano comportamenti illegali e parziali di alcuni esponenti dell'ordine giudiziario, attraverso richieste di condanne a gravi pene detentive in procedimenti identici a quelli per cui, in tutta Italia, quando ad esempio sono accusati dei giornalisti, al massimo i pubblici ministeri chiedono e i tribunali comminano, giustamente, multe di un milione di lire con la sospensione condizionale della pena (sistematicamente negata all'interrogante); in un tale comportamento, oltre che un palese attentato alle prerogative del Parlamento, sia pure attraverso la persecuzione di uno dei suoi membri (con conseguente possibilita' che in cio' possa rinvenirsi la fattispecie di cui all'articolo 289 del codice penale, per la quale e' prevista l'obbligatorieta' del mandato di cattura), puo' ravvisarsi ad avviso dell'interrogante la presa di interesse privato in atti d'ufficio dal momento che, oggettivamente, i giudici che pronunciano la sentenza di condanna favoriscono un altro giudice sulla cui querela s'e' celebrato il processo; cosi' come il 30 ottobre 1998 a Roma e il 1^ dicembre 1998 a Milano, il 10 dicembre 1998 il dottor Caselli si e' recato a Caltanissetta con una scorta imponente di circa dieci uomini che hanno letteralmente invaso la sala di udienza, oggettivamente determinando le condizioni, anche per tale ingombrante presenza, per una trattazione non imparziale delle cause -: quali ragioni consentano di giustificare lo spostamento in tutta Italia di decine di uomini addetti alla scorta del dottor Caselli quando quest'ultimo si muove per fini esclusivamente privati; quale sia il costo di ognuno di tali spostamenti e se le "trasferte" a Milano e a Roma, siano avvenute con l'uso di autovetture, di treno, di mezzo aereo di linea o privato e con quale costo per l'erario dello Stato; se non ritengano urgente disporre, nell'ambito delle rispettive competenze, un uso delle scorte per fini istituzionali e non privati e una iniziativa di tipo ispettivo volta ad accertare se sussista una diversita' di comportamento dei giudici quando questi valutano l'eventuale responsabilita' di un cittadino ( con riferimento specifico a presunti reati di diffamazione a mezzo stampa) sulla base di denuncia di un altro giudice (che e' quindi parte civile) specie se facente parte della magistratura inquirente, ledendosi in tal modo gravemente l'obbligo di indipendenza e di imparzialita'; se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente e improrogabile, in esito alla suddetta ispezione e in attesa di un riordino normativo in materia, promuovere le conseguenti iniziative disciplinari, essendo necessario che abbia termine la situazione sopra esposta. (4-21639)