Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21658 presentata da CAVALIERE ENRICO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990120

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Ministero delle finanze ha notificato a numerosi contribuenti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia avvisi di accertamenti riguardanti redditi dei fabbricati relativi all'anno 1992; sono stati accertati redditi superiori a quelli dichiarati e conseguentemente sono state inflitte le relative sanzioni; i contribuenti avevano correttamente calcolato il reddito dei fabbricati sulla base della rendita presunta degli immobili e d'altronde diversamente non avrebbero potuto fare, dal momento che non era stata loro notificata in tempo utile - da parte degli uffici competenti - la rendita effettiva; i cittadini, ed in particolare quelli del nord-est, debbono subire un atteggiamento ipocrita, opprimente e spesso persecutorio da parte di un'amministrazione finanziaria "leviatano", insaziabile di tributi e farraginosa nel funzionamento -: se non ravvisi una procedura irregolare ed anomala in quella che ha condotto i contribuenti suindicati a subire una sanzione in seguito ad accertamento; se sia lecito giudicare "infedele" e pertanto sanzionabile una dichiarazione che solo dopo la scadenza dei termini ordinari ed in seguito ad intervenute comunicazioni dell'amministrazione finanziaria abbia perduto il requisito di correttezza dei redditi dichiarati; se gli avvisi di accertamento relativi alla fattispecie sopra illustrata siano stati notificati solo in alcune zone, ovvero su tutto il territorio nazionale. (4-21658)

Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che ai contribuenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sono stati notificati numerosi avvisi di accertamento per aver dichiarato redditi da fabbricati, relativi all'anno 1992, inferiori a quelli accertati con conseguente applicazione di sanzioni, rileva che, i redditi ora sottoposti ad accertamento sono stati correttamente determinati dai contribuenti sulla base della "rendita presunta". Cio' in quanto gli Uffici competenti non avevano comunicato, tempestivamente, la rendita effettiva. Pertanto, l'interrogante, nel ritenere irregolare ed anomala l'applicazione delle sanzioni nella fattispecie di che trattasi, chiede di conoscere se i predetti avvisi di accertamento siano stati notificati solo in alcune zone ovvero su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha osservato preliminarmente che l'Amministrazione finanziaria procede ordinariamente all'attivita' di controllo delle posizioni fiscali con una diversificata gamma di strumenti operativi che tengono conto della complessita' degli adempimenti richiesti. In particolare, mentre per la determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo sono effettuate verifiche presso i contribuenti o controlli anche con indagini mirate, per i redditi di fabbricati i controlli sono generalmente eseguiti mediante incroci con la banca dati del catasto, al fine di individuare i contribuenti che omettono di dichiarare, in tutto o in parte, i redditi degli immobili dei quali risultino possessori nel periodo d'imposta interessato dal controllo. Nel corso dell'anno 1998 sono stati eseguiti i controlli relativi al periodo di imposta 1992 e sono state effettuate circa 125 mila segnalazioni agli Uffici competenti per l'accertamento. Tali segnalazioni risultano distribuite: per il 60 per cento nei confronti di contribuenti che hanno omesso di dichiarare totalmente il reddito degli immobili; per il 32 per cento circa nei confronti di contribuenti per i quali e' stato accertato un reddito superiore di oltre il 50 per cento a quello dichiarato; per il 5 per cento circa nei confronti di contribuenti per i quali e' stato accertato un reddito che eccede quello dichiarato nella misura compresa tra il 30 per cento e il 50 per cento; per il 3 per cento circa nei confronti dei contribuenti per i quali e' stato accertato un reddito superiore a quello dichiarato nei limiti del 30 per cento. Dai dati attualmente disponibili le violazioni risultano distribuite sull'intero territorio nazionale e, nel 90 per cento dei casi circa, i rilievi dell'Amministrazione, tradotti in avvisi di accertamento, sono stati accolti dai contribuenti. Di converso gli Uffici provvedono celermente, mediante l'istituto dell'autotutela, all'annullamento degli accertamenti notificati ove gli stessi si rivelino, sulla base dei documenti e degli elementi prodotti dai contribuenti, illegittimi o infondati. Con riferimento alle ipotesi segnalate dall'interrogante, si osserva che i contribuenti interessati erano tenuti a determinare il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte secondo il sistema della cosiddetta "rendita presunta", cosi' come previsto dall'articolo 34, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Come e' agevolmente rilevabile sulla base dei dati sopra esposti, le differenze tra i redditi accertati e quelli dichiarati risultano percentualmente considerevoli e, pertanto, e' ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi la predetta determinazione del reddito non sia affatto comparabile con quella delle unita' similari. In ordine agli aspetti sanzionatori, connessi all'invio degli avvisi di accertamento di che trattasi, e' opportuno evidenziare che, con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. sono state profondamente innovate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare e' stato chiaramente affermato il carattere esclusivamente afflittivo delle predette sanzioni e sono stati conseguentemente affermati i principi di colpevolezza (articolo 5) e delle conseguenti cause di non punibilita' (articolo 6) in presenza di violazioni alle norme tributarie. Pertanto, qualora nelle fattispecie richiamate dall'interrogante possa ragionevolmente escludersi la colpevolezza dei contribuenti interessati, in conseguenza di errori sui fatti non determinati da colpa, ovvero per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono ordinariamente ad escludere la irrogazione delle sanzioni. In merito al ritardo nella attribuzione delle rendite catastali alle unita' immobiliari oggetto di nuova costruzione o di variazione, il competente Dipartimento del Territorio ha precisato di aver programmato e posto in atto da tempo alcune azioni straordinarie tese in particolare all'attribuzione delle rendite catastali agli immobili gia' presenti negli archivi catastali senza dati di classamento sia tramite progetti finalizzati incentivanti la produttivita' del personale interno, sia attraverso convenzioni con enti locali. Infine, con la legge n. 449 del 1997, al fine di porre termine ai disservizi connessi con la presenza di arretrato relativo al classamento delle unita' immobiliari urbane, e' stato altresi' previsto un progetto speciale di recupero da completarsi entro il 31 dicembre 1999. Va comunque precisato che il classamento delle unita' immobiliari urbane oggetto di recupero dell'arretrato di che trattasi e' antecedente alla attivazione (1997 per tutti gli uffici periferici), della procedura informatizzata DO.C.FA. (Documenti Catasto Fabbricati), che, come e' noto, consente di introdurre immediatamente nell'archivio catastale la "rendita proposta" prevedendo che essa diventi definitiva entro 12 mesi dalla presentazione dell'atto catastale di aggiornamento. Cio' evitera' per il futuro il verificarsi di lunghi intervalli di tempo, tra il rilascio della rendita provvisoria e quella definitiva, e quindi l'accumulo di ulteriori lavorazioni in arretrato. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.



 
Cronologia
venerdì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro come moneta ufficiale. 

mercoledì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (AC 5403), che sarà approvato dal Senato il 24 febbraio 1999 (legge 8 marzo 1999, n. 50 - Bassanini quater).

venerdì 5 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In vista delle elezioni europee Romano Prodi lancia la lista «Democratici per l'Ulivo» con Di Pietro e i sindaci delle Centocittà.