Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21657 presentata da FONTANINI PIETRO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990120
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: in materia di imposta locale sui redditi si e' verificato un notevole contenzioso a causa dell'applicazione della deduzione di cui al comma 1 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la norma in questione prevede la deduzione "a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente"; ci sono molti casi di soci che prestano prevalentemente la loro attivita' nelle imprese, anche o solo in qualita' di amministratore unico, a cui gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno disconosciuto il diritto alla deduzione, inoltrando gli avvisi di accertamento di maggiore reddito; l'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica non impone esplicitamente il divieto che l'occupazione prevalente consista nell'attivita' svolta in qualita' di amministratore unico; i giudici di alcune commissioni tributarie hanno emesso sentenze nel senso che: a) se l'attivita' svolta dal socio amministratore e' la sua unica attivita', a maggior ragione va qualificata come prevalente; b) in caso di altre attivita' esterne ed occasionali svolte, la valutazione della prevalenza deve essere basata avendo riguardo al tempo dell'occupazione e non in termini di entita' del compenso; la materia e' oggettivamente controversa gia' dagli anni Novanta e fino ai giorni nostri; infatti in data 4 novembre 1998 il ministero delle finanze ha emanato la circolare n. 258/E, che contiene, tra l'altro, posizioni discordanti con precedenti decisioni delle commissioni tributarie; i contribuenti che, in seguito al ricevimento della notifica di accertamento, aderiscono all'accertamento pagando entro sessanta giorni hanno diritto all'esclusione della punibilita'; nel caso concreto della "Societa' udinese pulizia enti e residenze di Renza Del Negro & C." di Udine, di cui il socio Renza Fabris era sia prestatrice d'opera che amministratore, l'ufficio finanziario ha contestato alla signora l'indebita deduzione Ilor ai sensi dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inviando notifica per il periodo d'imposta 1991 il giorno 18 dicembre 1997, il cui importo e' stato regolarmente saldato dall'interessata il giorno 12 febbraio 1998 mediante l'accertamento con adesione; successivamente e' stata inviata la notifica del 5 ottobre 1998 per i redditi dell'anno 1992, anche questa conclusasi con un pagamento del 2 dicembre 1998; nonostante i pagamenti effettuati alla signora Fabris e' stato notificato dalla guardia di finanza in data 30 giugno 1998 l'invito a presentarsi presso il tribunale di Udine per indebita deduzione Ilor nel modello 770 per gli stessi anni 1991 e 1992 -: considerata la difficile e controversa applicazione della norma in questione, se si intenda assumere iniziative per risolvere i casi di contenzioso tutt'oggi aperti in modo da evitare che i contribuenti siano danneggiati dalla confusione in materia; nei casi di accertamento e di adesione con relativo pagamento, quali siano le cause per le quali gli uffici finanziari non comunicano all'autorita' giudiziaria, in tempo utile, l'avvenuto pagamento delle cartelle, in modo da evitare l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei contribuenti, che sono danneggiati nella continuazione delle loro attivita' e che sono costretti a sostenere comunque le spese di assistenza legale, quantomeno per far cessare il procedimento penale in corso; se l'amministrazione finanziaria inottemperante sia tenuta a rimborsare le spese sostenute dal contribuente. (4-21657)
Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, nel premettere che in materia di imposta locale sui redditi vi e' stato un notevole contenzioso in relazione all'applicazione della deduzione spettante al contribuente che prestava la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente (di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917), chiedono di conoscere se si intendano assumere iniziative per risolvere i casi di contenzioso a tutt'oggi aperti, nonche' quali siano le cause della mancata comunicazione all'autorita' giudiziaria, da parte degli uffici finanziari, della avvenuta definizione degli accertamenti delle imposte con adesione del contribuente, (ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) e, infine, se l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dal contribuente. Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che le istruzioni fornite con la circolare 258/E del 4 novembre 1998 ricalcano la precedente linea interpretativa, gia' espressa dalla soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette, secondo la quale ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dal citato articolo 120 del Testo Unico delle imposte sui redditi, la prevalenza dell'occupazione del socio nella societa' deve essere intesa come impegno nella societa' medesima svolto nella qualita' di socio e non a titolo diverso. Eventuali rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo intercorrenti tra il socio e la societa', per i quali la qualita' di socio e' ininfluente, devono essere distintamente valutati al fine di individuare l'occupazione prevalente della persona fisica-socio. La circostanza che il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo sia di importo superiore a quello di partecipazione nella societa' e' stata ritenuta dall'Amministrazione significativa per non riconoscere le eventuali deduzioni richieste. Peraltro, non si puo' affermare che l'orientamento giurisprudenziale sia in senso contrario, in quanto non mancano decisioni che hanno confermato la posizione dell'Amministrazione finanziaria. Oltretutto, numerosi accertamenti recanti il recupero della deduzione ai fini dell'ILOR indebitamente richiesta, come quelli citati nel documento di sindacato ispettivo al nostro esame, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione da parte degli interessati. Ha precisato il medesimo Dipartimento che i problemi originati dalla norma in questione non attengono tanto ad aspetti di natura tributaria quanto a quelli di carattere penale connessi alla falsita' delle attestazioni dei requisiti previsti per usufruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR (l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 prevede in tal caso l'applicazione delle pene previste nell'articoIo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429). Pertanto, i casi di contenzioso aperti conseguono essenzialmente ai possibili riflessi penali dell'indebita deduzione di che trattasi. La definizione dell'accertamento ai sensi del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, infatti, contrariamente a quanto ritenuto, non esclude la punibilita' del reato di falsa attestazione dei requisiti per usufruire della predetta deduzione. Pertanto, la comunicazione dell'avvenuta definizione a seguito di adesione del contribuente all'accertamento non rileva ai fini del procedimento penale, la cui instaurazione e proseguimento sono rimessi all'Autorita' giudiziaria competente a valutare la sussistenza o meno del reato. Non appare, infine, ipotizzabile un obbligo di rimborso spese a carico dell'Amministrazione finanziaria che non abbia comunicato alla competente Autorita' giudiziaria l'intervenuta definizione dell'accertamento. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.