Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21664 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (MISTO) in data 19990120
Ai Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: dall'anno accademico 1991-1992 e' stato istituito, con decreto rettorale dell'Universita' di Palermo, un corso per "operatori tecnico-scientifici per i beni culturali e ambientali - settore archeologico, con sede ad Agrigentog; scopo del corso e' quello di formare figure professionali intermedie in possesso di una specifica preparazione tecnica con particolare attenzione alle problematiche archeologiche (scavi, restauro, classificazione, catalogazione, conservazione); il corso di durata triennale prevedeva un numero chiuso (15 posti annui), un esame di accesso, tre indirizzi di studio, l'Universita' si e' avvalsa inoltre dell'insegnamento di alcuni specialisti in campo nazionale; al termine dei tre anni del corso dovevano essere stati sostenuti non meno di 16 esami, con l'obbligatorieta' alla frequenza dei tirocini pratici in laboratorio e ai seminari didattici, oltre alla discussione di tesi di diploma con il conseguimento del titolo di operatore tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali - settore archeologico; attualmente questo titolo di studio non viene riconosciuto fra i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici con qualifica tecnico-scientifica a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale; nei recenti concorsi banditi dal ministero dei beni culturali sono state respinte le domande di partecipazione degli operatori tecnico-scientifici in quanto la pubblica amministrazione non ha recepito questo titolo di studio tra quelli previsti per l'ammissione -: se siano a conoscenza della situazione vissuta da coloro che, dopo aver conseguito il diploma di operatore tecnico-scientifico presso l'Universita' di Palermo, si vedono impossibilitati ad utilizzarlo in quanto non previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici; se non ritengano necessario recepire questo titolo di studio tra quelli previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici banditi dal ministero per i beni e le attivita' culturali; se intendano adoperarsi affinche' le figure professionali indicate in premessa, appositamente formate presso l'Universita' di Palermo, siano pienamente utilizzate nell'ambito degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale siciliana, ove vengono lamentate, da parte della stessa amministrazione, pesanti carenze di tecnici specializzati. (4-21664)
Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue. L'articolo 17, comma 111, della legge 127 del 15.5.1997 stabilisce che le amministrazioni, in sede degli accordi di comparto, devono prevedere quale titolo di accesso ai pubblici concorsi i diplomi universitari. La recente legge n. 4 del 14.1.1999 all'articolo 1 stabilisce, altresi', che con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/88, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano istituite apposite sezioni di albi, ordini, collegi riservati ai possessori di diplomi universitari. Ai sensi della vigente normativa, il Ministero dei beni culturali, pertanto, puo' valersi dei diplomati in Operatore dei beni culturali. Il Sottosegretario di Stato per l'universita' e la ricerca scientifica: Luciano Guerzoni.