Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21651 presentata da IACOBELLIS ERMANNO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990120
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: all'inizio del 1998, alcuni infermieri professionali della provincia di Bari, in ottemperanza all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, hanno chiesto la rinuncia all'iscrizione all'albo professionale di Bari degli infermieri professionali; tale richiesta e' stata rifiutata dalla associazione professionale di categoria, la quale ha ribadito che l'obbligo di iscrizione sarebbe stabilito inderogabilmente dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, dal D.M. della sanita' del 30 gennaio 1982, dal D.M. della sanita' n. 739 del 1994, nonche' dall'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934; ma alla luce di una diversa interpretazione, la legislazione e la giurisprudenza piu' recenti, in particolare l'articolo 10 I e II comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, la sentenza n. 497 del 1988 della II sezione del Tar Piemonte e la sentenza n. 520 del 1992 della IV sezione del Consiglio di Stato, sembrano tenere ben distinte e separate l'attivita' sanitaria prestata in qualita' di pubblico dipendente e quella esercitata come libero professionista, quindi si potrebbe disconoscere all'ordine professionale qualsiasi ingerenza per l'attivita' prestata dall'infermiere pubblico dipendente nell'ambito del suo rapporto con la pubblica amministrazione; inoltre, non sembra vincolante l'obbligatorieta' della iscrizione ai collegi prevista dal decreto ministeriale della sanita' del 30 gennaio 1982 riguardante i concorsi per l'assunzione di nuovo personale, e che quindi non e' applicabile ai dipendenti gia' in servizio di ruolo; richiedere l'iscrizione all'albo professionale costituirebbe per la pubblica amministrazione una misura selettiva ai fini dell'assunzione di nuovo personale, ma non puo' costituire un obbligo generalizzato di iscrizione a carico del personale gia' in servizio; infine, da una indagine condotta su un campione di 129 infermieri professionali della provincia di Bari, solo 88 infermieri risultano iscritti all'albo professionale, mentre ben 41 infermieri, circa il 32 per cento, non risultano iscritti all'albo, pur continuando a lavorare come dipendenti presso le Ausl; quali iniziative il Ministro intenda promuovere per chiarire tale situazione ed al fine di fornire alla categoria degli infermieri professionali risposte esaurienti e precise in merito alla dubbia obbligatorieta' della iscrizione all'albo di categoria. (4-21651)
In merito alla problematica sollevata nell'atto parlamentare in esame, e' opportuno precisare che il Ministero della Sanita', in diverse occasioni, ha avuto modo di chiarire alle Federazioni ed ai Collegi delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche e della riabilitazione) i dubbi interpretativi circa la disciplina vigente sull'iscrizione degli esercenti ai rispettivi Albi. Allo stato, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e del decreto ministeriale 30.1.1982, la distinzione operata dall'articolo 10 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/1946 fra esercenti la libera professione (tenuti all'iscrizione) e quelli dipendenti da una P.A. (per i quali non sussiste l'obbligo) non trova piu' alcun rilievo, giacche' fra i requisiti di ammissione al concorso e per tutta la durata del rapporto d'impiego, e' stabilito anche per questi ultimi l'onere della iscrizione all'Albo del collegio territorialmente competente. Pertanto, all'adempimento dell' onere in questione sono tenuti tutti i dipendenti assunti dopo la vigenza dei provvedimenti legislativi e regolamentari sopra citati e, cosi', non anche quelli per i quali il rapporto d'impiego con le P.A. si sia costituito prima di quella data, come correttamente sostenuto nello stesso atto ispettivo. Tale interpretazione e' confortata da diverse sentenze di giudici ordinari ed amministrativi, giurisprudenza determinatasi a seguito di ricorsi proposti da dipendenti di A.S.L. assunti in servizio anteriormente al 30.1.1982, a cui i Collegi avevano richiesto perentoriamente l'iscrizione: il giudice ha sempre respinto la pretesa avanzata da questi Enti, sulla base della distinzione gia' operata dall'articolo 10 decreto legislativo C.P.S. n. 233/1946. Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Monica Bettoni Brandani.