Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21677 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MISTO) in data 19990120
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il mancato riconoscimento della cosiddetta "indennita' giudiziaria" ai giudici tributari sara' oggetto di detassazione davanti alla Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999; l'anzidetta indennita' e' stata istituita con l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a favore dei magistrati ordinari, ma successivamente e' stata attribuita ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare (legge 6 agosto 1984, n. 425) ed anche ai giudici popolari (legge 25 ottobre 1982, n. 795); con l'insediamento delle nuove commissioni tributarie (1^ aprile 1996) la cosiddetta "indennita' giudiziaria" e' stata riconosciuta anche al personale addetto agli uffici di segreteria delle citate commissioni (articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992), ma non anche ai giudici tributari; la mancata attribuzione ai giudici della speciale indennita' prevista dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' sempre stata, sotto l'aspetto costituzionale, di dubbia legittimita', ma ora, dopo che analoga indennita' e' riconosciuta anche al personale delle segreterie dei giudici tributari, e' assolutamente ingiustificata ed irrazionale; per rimuovere un'ingiustificata disparita' di trattamento sono gia' state presentate alcune proposte di legge, di cui una dallo stesso interrogante, e qualche pretore ha anche accolto con un'interpretazione estensiva, forse discutibile ma di certo legittima della legge, il ricorso di alcuni giudici tributari ed ha condannato il ministero delle finanze al pagamento dell'anzidetta indennita' con interessi e rivalutazione monetaria (Pretore di Terni, Sentenza n. 717/98) -: se si siano costituiti nel giudizio davanti alla Corte costituzionale; se non ritengano di recepire l'interpretazione ostensiva della legge n. 27 del 1981 in modo da riconoscere l'indennita' giudiziaria anche ai giudici tributari; se non ritengano che l'ingiustificata disparita' di trattamento tra il personale delle segreterie delle commissioni tributarie e i giudici tributari debba essere superata estendendo, come sembra logico e doveroso, anche ai giudici l'anzidetta indennita'. (4-21677)