Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03285 presentata da TASSONE MARIO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) in data 19990121
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: gli uffici finanziari di Como hanno recentemente notificato a cittadini campionesi avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette in quanto "...da certificazione del comune di Campione d'Italia ella risulta iscritta all'Aire di detto comune, ma residente all'estero, pertanto non puo' beneficiare, ai sensi dell'articolo 132 del Tuir, del cambio convenzionale per la trasformazione in lire italiane dei redditi prodotti in franchi svizzeri, ne' ha diritto alle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973"; l'articolo 132 del Tuir dispone che "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computabili in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministero delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera"; il comma 2 dello stesso articolo recita: "il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane, l'ulteriore debito di imposta e' assolto in lire"; da ultimo, il terzo comma dell'articolo 132 esplicita che: "l'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune"; il comune di Campione d'Italia, pur trovandosi in territorio italiano e' geograficamente inglobato nella Confederazione elvetica, e, in virtu' di questa sua particolarita', gode di un trattamento fiscale speciale; l'assoluta ed immodificabile limitatezza del territorio comunale di Campione d'Italia non consente, per la penuria di abitazioni, il reperimento in luogo di una qualsiasi dimora, tant'e' che esiste un accordo stipulato e sottoscritto tra Campione d'Italia, la Confederazione elvetica ed il Canton Ticino, in virtu' del quale lo stesso Cantone ha concesso un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riescono a trovare una sistemazione abitativa entro il perimetro del territorio comunale; se non concordi sul fatto che si tratti di un trasferimento permanente all'estero di cittadini italiani, e non, invece, di soggetti che esercitano attivita' lavorativa dipendente nell'ambito del comune di Campione regolarmente iscritti nei registri anagrafici dello stesso; se non ritenga illegittimi gli accertamenti per maggiori redditi imponibili fiscali conteggiati applicando ragioni di scambio diverse da quelle convenzionali e se non ritenga opportuno che l'ufficio delle imposte di Como provveda, in autotutela, come dispone il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, alla revoca del provvedimento stanti gli evidenti errori di calcolo e del presupposto dell'imposta. (3-03285)