Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03293 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19990125
Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: le nuove disposizioni sui trasferimenti del personale docente (ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996 sui trasferimenti per l'anno scolastico 1996/97), recependo le indicazioni contenute nell'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 e nell'articolo 21 del contratto collettivo decentrato relativo al personale della scuola del 22 dicembre 1995, nell'equiparare la mobilita' professionale alla mobilita' territoriale, dispongono che i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo siano effettuati su un'unica aliquota del 60 per cento dei posti di organico; nella fase relativa alla mobilita' professionale e territoriale, vengono disposti prioritariamente i passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie e, successivamente, i trasferimenti e i passaggi dei docenti titolari in altra provincia; pur essendo formalmente asserita, di fatto non v'e' alcuna equiparazione tra la mobilita' professionale e la mobilita' territoriale: infatti, l'ordine di priorita' stabilito per le varie operazioni, assegnando la precedenza ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali rispetto ai trasferimenti da fuori provincia, e' tale da annullare ogni realistica possibilita' di trasferimenti interprovinciali, visto che le classi, soprattutto di scuola media, a cui appartengono docenti interessati al passaggio sono, per effetto sia del decremento demografico sia degli ultimi interventi legislativi, abbondantemente in esubero; l'effettiva possibilita' di trasferimento interprovinciale si riduce ancor piu' se si tiene presente che in numerose province si sono tenuti nel corrente anno scolastico corsi di riconversione professionale rivolti soprattutto al personale soprannumerario: frequentando tali corsi, infatti, un elevato numero di docenti ha potuto ottenere l'abilitazione, sostenendo un esame finale, con un impegno di studio non paragonabile a quello necessario per la preparazione e il superamento di concorsi ordinari; la normativa precedente garantiva un'effettiva parita' di opportunita' per coloro che erano interessati alla mobilita' territoriale o a quella professionale: infatti i trasferimenti da altra provincia dovevano essere disposti sul 50 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili (articoli 465, comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), l'ordinanza ministeriale n. 335 del 24 novembre 1994, sui trasferimenti del personale docente per l'anno scolastico 1995/96, prescriveva che su un 40 per cento dei posti disponibili venissero effettuati i trasferimenti interprovinciali e su un'ulteriore disponibilita' del 40 per cento venissero effettuati i passaggi di cattedra e di ruolo (articolo 14.5.-bis e anche articoli 13, 14.5, 100, 109); l'attuale normativa sui trasferimenti invece, pur dovendo attuare il decreto delegato sul pubblico impiego del 1993, ne ribalta in realta' alcuni princi'pi sino ad ora affermati, come quello secondo cui i passaggi di cattedra e di ruolo, nell'ordine, dovevano essere effettuati successivamente ai trasferimenti, in quanto la mobilita' territoriale interprovinciale veniva riconosciuta quale operazione precedente alla mobilita' professionale (articolo 471, comma 1 e 472, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994); nessuno nei passati anni scolastici, al momento di prendere decisioni importanti circa il suo futuro lavorativo, poteva prevedere un cosi' brusco e totale rovesciamento di princi'pi fondamentali ed assodati; l'attuazione delle nuove disposizioni legislative finisce cosi' non col creare condizioni di effettiva uguaglianza, ma col privilegiare unilateralmente coloro che hanno il vantaggio di insegnare gia' nella provincia di residenza, ai quali vengono date, oltre che il titolo di abilitazione di fatto, anche tutte la cattedra (mentre nella citata ordinanza ministeriale n. 335 veniva previsto all'articolo 109.4 solo l'accantonamento di alcune cattedre), secondo una logica attenta al risparmio e non alla qualita' dell'insegnamento -: come intenda, al fine di non penalizzare coloro che, per lavorare o per migliorare la propria posizione, hanno dovuto accettare cattedre fuori provincia con grande dispendio di energie e con gravissime spese, nell'unica speranza di ricongiungersi alla famiglia nella sede di residenza; come intenda far rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro che all'articolo 48.d afferma che "le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente a ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali" poiche' tale norma e' disattesa e trascurata nel contratto collettivo decentrato; come intenda, altresi', nella prossima ordinanza ministeriale, tutelare i diritti dei docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali. (3-03293)