Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05681 presentata da CIAPUSCI ELENA (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990128
Al Ministro delle Finanze. - Per sapere - premesso che: parecchie zone dell'arco alpino confinanti con la Svizzera non hanno un rilevante tasso di disoccupazione dovuto, non alla disponibilita' di lavoro in loco bensi' al fatto che i lavoratori si recano giornalmente, settimanalmente o stagionalmente a lavorare all'estero portando cosi' notevoli benefici alle zone in cui risiedono con le famiglie per l'apporto di valore aggiunto messo a disposizione del comparto economico produttivo locale; questi lavoratori possono essere considerati "pendolari" e sopportano notevoli sacrifici sotto tutti i punti di vista: quello fisico, poiche' si alzano prestissimo e devono affrontare viaggi di parecchie ore per essere sul posto di lavoro, che nella maggior parte dei casi e' manuale (anche se il frontaliere e' diplomato o laureato) e quindi molto pesante; quello affettivo, poiche' vivono lontano dalla famiglia e dal contesto sociale del loro paese. Essi corrispondono le imposte sul loro reddito alla Confederazione elvetica, che con accordi internazionali con il nostro paese vengono versate, in parte, al ministero del tesoro italiano che provvede a stanziarne una quota ai comuni di residenza dei lavoratori pendolari contribuenti all'estero; nella recente legislazione italiana, vigente tuttora, sono stati inseriti mediante crediti di imposta, una serie di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie (articolo 1 comma 1 legge n. 449 del 1997 e riduzioni sul costo del gasolio e gas metano da riscaldamento (articolo 8 comma C legge n. 448 del 1998), agevolazioni di cui, appunto poiche' trattasi di credito di imposta, i succitati cittadini italiani lavoratori all'estero non possono usufruire -: se non ritenga opportuni degli adattamenti normativi in materia di fiscalita' affinche' anche questi cittadini frontalieri, possano usufruire delle stesse agevolazioni fiscali previste per i connazionali italiani, tenuto conto anche che buona parte del patrimonio edilizio dei centri storici urbani di parecchie localita' di confine appartiene da generazioni alle famiglie dei lavoratori frontalieri. (5-05681)