Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05672 presentata da MAMMOLA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19990128
Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la legge comunitaria 1998 approvata dalla Camera il 27 gennaio 1999 individua nel recepimento delle ultime direttive in materia di accesso alla professione di trasporto viaggiatori su strada uno degli strumenti per accelerare la liberalizzazione dell'attivita' relativa a tale specifica prestazione di servizio; la liberalizzazione di questa attivita' non puo' prescindere dalla contestuale rimozione di tutti quei particolari vincoli amministrativi che sono tuttora presenti nella nostra legislazione capaci di incidere e ridurre le potenzialita' operative delle nostre imprese professionali di trasporto nell'ambito dei paesi comunitari; con frequenza sempre maggiore, in particolare nel comparto turistico, i viaggi organizzati per determinate destinazioni presuppongono la promozione e la quantificazione dell'offerta attraverso la personalizzazione della stessa realizzata prevalentemente con la riproduzione figurata delle immagini lungo le fiancate degli autobus; la particolare creativita' di tali realizzazioni comporta quasi sempre l'utilizzo della intera superficie laterale del veicolo, finestrini inclusi, diminuendo, sia pure in maniera contenuta, il parametro standard di visibilita' definita a livello europeo e recepita dalle normative nazionali di riferimento; in considerazione delle finalita' aggregative di forti correnti di traffico di tali messaggi promozionali, numerosi Paesi comunitari (fra l'altro Inghilterra, Francia, Germania) li hanno ritenuti ammissibili ed hanno rilasciato specifiche deroghe nei casi in cui l'utilizzo delle vetrate laterali dell'autobus (quindi non interessanti il campo visivo dell'autista) riduca solo in minima parte la visibilita' dall'interno senza interferire con le altre prescrizioni legate alla sicurezza tra le quali non possono essere genericamente ricomprese quelle attinenti alla tutela dell'ordine pubblico; tali deroghe non sono state mai concesse in Italia alle imprese nazionali che ne abbiano fatto richiesta e tale diniego rischia di emarginare le imprese professionali di trasporto da un florido mercato turistico in costante espansione, riducendo in tal modo potenzialita' di sviluppo dell'occupazione nel settore poiche' la domanda scaturente dal mercato italiano per queste specifiche prestazioni di servizio finira' per essere soddisfatta dall'offerta di quelle imprese comunitarie che potranno beneficiare delle deroghe concesse dalle amministrazioni del loro paese; la specificita' di tali messaggi pubblicitari esclude il pericolo che la deroga possa tradursi in formule generalizzate di modifica delle prescrizioni tecniche di base; il riferimento personalizzato delle immagini sulle fiancate dell'autobus, in quanto rivolta alla qualificazione di un servizio e non alla commercializzazione di un prodotto, non assume le caratteristiche della esposizione pubblicitaria e quindi non interferisce con la vigente disciplina dell'articolo 57 del codice della strada nel testo sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 1996, n. 610 -: se i Ministri interrogati, in attesa di una nuova normativa in materia che sia in linea con gli orientamenti di altri Paesi europei, non ritengano di valutare l'opportunita' di concedere analoghe deroghe alle imprese nazionali autorizzando, previa definizione di condizioni operative specifiche, la qualificazione e la promozione dell'offerta dei servizi attraverso l'apposizione sulle fiancate laterali degli autobus di immagini e messaggi promozionali. (5-05672)