Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05698 presentata da CIAPUSCI ELENA (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990201
Ai Ministri dei trasporti e della navigazione dei lavori pubblici e del tesoro, bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: il mondo dell'autotrasporto italiano ha bisogno di una normativa trasparente, chiara e certa per poter far fronte in regime di libero mercato Unione europea, alla concorrenza soprattutto straniera con operatori con costi notevolmente piu' bassi di quelli nazionali, a tal scopo sono state emanate delle norme di ripiego alle a tacitare le richieste delle associazioni di categoria; la legge n. 611 del 4 dicembre 1996, che convertiva il decreto-legge n. 517 del 4 ottobre 1996, recante interventi nel settore trasporti, dava la possibilita' di usufruire di uno sconto sulle tariffe dei pedaggi autostradali alle aziende di autotrasporto di merci per conto di terzi: lo sconto veniva calcolato a scalare in aumento sull'importo totale delle fatture emesse dalle Societa' autostradali; i provvedimenti emessi per il settore autotrasporto di merci per contro di terzi atti a diminuire i costi del transito degli autocarri sulle autostrade italiane del 1995 ad oggi sono i seguenti: 1) decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, convertito con legge 18 novembre 1995, n. 485 recante disposizione in materia di riduzione dei pedaggi autostradali. (Importo 10,5 miliardi, con periodo di validita' dal 15 agosto al 31 dicembre 1995 in via sperimentale); 2) decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 recante "Interventi nel settore dei trasporti". (Importo 55 miliardi, con periodo di validita' dal 1^ febbraio al 31 dicembre 1996); 3) decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38 recante "Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto". (Importo 55 miliardi, con periodo di validita' dal 10 gennaio al 31 dicembre 1997); 4) decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245 recante "Misure urgenti per l'autotrasporto". (Importo 114 miliardi di cui il 90 per cento destinato alla sicurezza stradale); per ultimo il decreto-legge n. 451 del 28 dicembre 1998 in conversione alla Camera dei deputati in questo momento con una dotazione finanziaria di 140 miliardi; poiche' gli sconti sono applicati alle aziende con percentuale crescente in maniera proporzionale al fatturato che le societa' autostradali emettono alle ditte stesse, le varie associazioni di categoria, onde permettere ai loro associati di godere del massimo beneficio, si sono attivate costituendo societa' collegate, tra queste la Fai Service S.c.a.r.l (Fai Service societa' cooperativa a responsabilita' limita) avente come oggetto sociale, tra l'altro, anche l'attivita' di autotrasporto di merce per conto di terzi, costituita il 19 febbraio 1996 a Milano; risulta all'interrogante che: a) il 29 aprile 1996 con atto pubblico registrato a Milano la Fai Service S.c.a.r.l in seduta straordinaria si riuniva per deliberare: il trasferimento della sede sociale; l'integrazione dell'oggetto sociale inserendo l'attivita' di autotrasporto merci per conto terzi. Nel verbale della seduta figurano presenti n. 23 degli 88 soci; b) dalla visura camerale risulta che la Fai Service S.c.a.r.l, al primo punto, ha introdotto l'attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi e nella stessa visura, piu' oltre, risulta ... "svolgere attivita' di spedizione cosi' come regolate dall'articolo 1737 del codice civile la cooperativa non potra' in alcun caso svolgere l'attivita' prevista dall'articolo 1741 del codice civile (spedizioniere-vettore) ..."; il ministero dei lavori pubblici, pur essendo stato avvertito preventivamente, ha deliberato su autocertificazione il rimborso in misura globale del fatturato Fai Service S.c.a.r.l erogando alla citata cooperativa un numero consistente di miliardi -: ad avviso dell'interrogante l'atto costitutivo e lo Statuto della Fai Service S.c.a.r.l, non dovevano essere omologati perche' illegittimi, in quanto il suo oggetto sociale e' in netto contrasto nei due punti succitati e, qualora risulti tale, se la Fai Service S.c.a.r.l non abbia impropriamente richiesto ed ottenuto una indebita erogazione di fondi pubblici e, se questo non costituisca distoglimento di fondi pubblici a danno degli autotrasportatori di merci in conto di terzi; se si ritenga possibile che il ministero dei lavori pubblici pur essendo avvertito nelle persone di due funzionari dirigenti, senza verifica alcuna, sulla base di autocertificazione, risarcisca alla Fai Service S.c.a.r.l, cooperativa con 88 soci al 29 aprile 1998 la somma di parecchi miliardi quale sconto spettante sui pedaggi autostradali; se il ministero dei lavori pubblici abbia proceduto ad una verifica piu' dettagliata di come sono stati richiesti e risarciti i finanziamenti a disposizione con i provvedimenti di cui in premessa; se tutti i finanziamenti siano stati distribuiti e in caso positivo, a chi siano stati erogati e come siano state valutate le procedure di controllo della veridicita' dei documenti presentati dai richiedenti; qualora non siano state predisposte procedure di controllo, se si abbia intenzione di erogare tutti i finanziamenti con la stessa metodologia; se non si ritenga, alla luce di quanto sopra, che sia opportuna un'indagine conoscitiva onde evitare che si possono perpetrare truffe ai danni dello Stato, dei contribuenti e soprattutto degli autotrasportatori. (5-05698)