Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03427 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990210
Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: con sentenza di data 27 ottobre 1998 il tribunale dei minori di Trento ha rigettato l'istanza formulata da Giuliano Beltrami e Maria Teresa Pollini, residenti in Storo di Trento avente ad oggetto la delibazione di idoneita' all'adozione di un minore straniero; in ordine all'istanza dei coniugi si era pronunciato favorevolmente il servizio sociale di Trento nonche' le autorita' di pubblica sicurezza interpellate; i motivi della reiezione sono cosi' individuati dal tribunale: "esiste una sostanziale diversita' tra maternita' naturale, caratterizzata da una maggiore istintivita' e naturalezza, e la scelta adottiva contraddistinta spesso da una riflessione e razionalita' maggiori e in cui piu' numerosi sono i dubbi e gli interrogativi sulla propria capacita' genitoriale ed educativa; ritenuta necessaria pertanto per l'adozione internazionale una particolarissima idoneita', riferendosi a minori che provengono da contesti etnici, sociali, economici e culturali diversi e potendosi presentare, se non nell'immediato, ma nel corso dell'eta' evolutiva problemi di identificazione personale, di integrazione e di adattamento; esaminata la valutazione psicologica effettuata sulla coppia, il tribunale ritiene che questa non sembra essere in possesso della piena consapevolezza della difficolta' dell'adozione di un minore straniero ne' di quella particolarissima idoneita' richiesta"; la relazione richiamata dal tribunale nel suo provvedimento ha ritenuto non sussistere le condizioni o meglio un ambiente favorevole per la crescita e lo sviluppo psicologico di un bambino adottato, ipotizzando che l'accoglienza di un minore possa in questo momento essere un elemento di scompenso per il bambino stesso come anche per la coppia ormai stabilizzata nella sua relazione; la ragione di tale stroncante giudizio di ordine valutativo psicologico risiede nel fatto che Giuliano Beltrami e' cieco dalla nascita. Questo deficit non gli ha impedito comunque di frequentare la scuola e diplomarsi presso un istituto di Padova e successivamente laurearsi in lettere nel 1979. Egli e' una persona attiva impegnata nel sociale ed attenta alle problematiche legate all'handicap, ha fondato una cooperativa sociale, e' presidente del consorzio di solidarieta' sociale (Consolida) dal 1992 nonche' componente del consiglio nazionale che raggruppa il sistema della cooperazione sociale; e' stato vice sindaco del comune di Storo, presidente della sezione di Trento di Italia Nostra, presidente del Bim del Chiese, inoltre e' pubblicista, collaboratore del quotidiano trentino L'Adige; questa attivita' ed impegno del Beltrami sono stati assunti dalla psicologa come iperattivita' tendente a non affrontare compiutamente il problema dell'handicap quindi inciderebbero negativamente sulla sfera dell'adottato dato che "fa pensare ad un reale blocco emotivo costringendoli (la coppia) in una condizione di congelamento emotivo in cui non hanno spazio necessario le proprie paure ed incertezze e le difficolta' con cui continuamente questi si trovano a confrontarsi e che li coinvolgono in prima persona"; il Beltrami e la Pollini sono ricorsi avverso il decreto di reiezione del tribunale di Trento e ora pende il procedimento innanzi la corte d'appello di Trento, sezione civile, la quale ha ordinato l'assunzione di una consulenza psicologica d'ufficio onde accertare la sussistenza nei coniugi Beltrami-Pollini dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 con riferimento alla adottabilita' da parte loro di un minore straniero; il quotidiano L'Adige di martedi' 9 febbraio 1999 riporta un'intervista all'ex presidente del tribunale dei minori di Trento, dottor Giuseppe Iannetti, firmatario del provvedimento di data 27 ottobre 1998 di non accoglimento dell'istanza contenente le seguenti considerazioni: "vede, nel caso Beltrami bisogna considerare che il bambino da adottare ha 6 anni ed entra in una famiglia dove uno dei genitori ha un grave handicap, e' cieco...; ...quando nell'ottobre scorso abbiamo affrontato l'istruttoria di Beltrami la circostanza dell'eta' del bambino e' stata decisiva...; ...non e' solo un problema di handicap, nella nostra decisione hanno influito anche ragioni psicologiche ad esempio l'iperattivismo di Beltrami. C'era una relazione dell'assistente sociale la quale sosteneva che questa sua volonta' a realizzarsi era anche dovuta al fatto che non aveva metabolizzato adeguatamente l'handicap. L'attivita' frenetica aveva la funzione di fornire un correttivo...; ...se meditasse su tutto quello che ho detto finora (il Beltrami) allora rinuncerebbe alla sua battaglia...; queste considerazioni, rilasciate alla stampa dal presidente del tribunale, dottor Giuseppe Iannetti, non compaiono neppure in forma succinta o deduttiva nel decreto di reiezione del tribunale dei minori di Trento di data 27 ottobre 1998; quello che dovrebbe essere un comportamento esemplare di un portatore di handicap che con sofferenza e grande forza d'animo riesce ad inserirsi compiutamente nel contesto sociale nel quale vive e a realizzarsi professionalmente ed economicamente e' divenuto "una forma di iperattivismo posto in essere in funzione di correttivo per non aver metabolizzato adeguatamente il proprio handicap" -: quali siano le considerazioni che traggano da questo esemplare caso di discriminazione sociale e nella fattispecie anche giudiziario nei confronti di una coppia che ha chiesto la dichiarazione di idoneita' all'adozione di un minore straniero in conseguenza del fatto della cecita' del marito; quali siano le iniziative che intendono adottare al fine di diffondere la cultura della tolleranza e della condivisione delle sofferenze dei portatori di handicap; quali siano le iniziative anche di tipo ispettivo che intendano adottare al fine di evitare in futuro che giudici integrino provvedimenti giurisdizionali con interviste ai mass-media e con consigli di non percorrere i gradi di appello per la modifica dell'iniquo provvedimento; quali e quanti siano i casi di negazione dello stato di idoneita' all'adozione italiana e straniera per coppie con presenza di portatore di handicap ed in modo particolare di deficit visivo ad oggi pronunciati dalle autorita' giudiziarie competenti. (3-03427)