Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05789 presentata da PACE GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990211
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge n. 448 del 1998 collegata alla finanziaria 1999, nell'articolo 3, comma 11, ha abrogato i commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 collegata alla finanziaria 1997; i commi abrogati dalla nuova disposizione di legge prevedevano la concessione di un credito di imposta agli esercenti impresa, arti o professioni, che, in possesso di certi requisiti avessero iniziato l'attivita' a partire dal 1997. Il credito di imposta e', o meglio era, di 5 milioni per le persone fisiche e di 7 milioni per le societa' di persone ed equiparate nonche' per le aziende coniugali non gestite in forma societaria. I beneficiari del credito hanno diritto anche alla riduzione alla meta' dell'Irap, riduzione che comunque non puo' superare i cinque milioni dell'Irap dovuta per ciascun anno; il bonus era riconosciuto alle "aree depresse" per l'anno di inizio e i due successivi e spettava per l'anno di inizio e per i cinque successivi nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento Cee 2052/88; le misure del credito erano le seguenti: la meta' dell'Irpef e la meta' dell'Ilor relative al reddito di impresa, nonche' la meta' dell'imposta sul patrimonio netto. Per il 1998, essendo state abrogate sia l'Ilor che l'imposta sul patrimonio netto, il credito riguarda l'Irpef nonche' la nuova imposta Irap; la meta' dell'Irpef relativa al reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e la meta' dell'Irap; dall'interpretazione della disposizione abrogatrice, appare evidente che i giovani imprenditori, che avessero iniziato attivita' facendo affidamento su tali agevolazioni, si vedrebbero esclusi da un bonus fiscale previsto da legge, in base al quale hanno ragionevolmente deciso a suo tempo ad effettuare l'investimento -: se non ritenga di dover chiarire che le disposizioni agevolative della legge n. 662 del 1996 non sono abrogate nei confronti dei giovani imprenditori e professionisti che se ne sono gia' avvalsi, ma restano in vigore per l'intera durata. (5-05789)