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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01678 presentata da SODA ANTONIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990303

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: sempre piu' frequentemente vengono segnalati casi di promovimento, da parte delle Procure regionali della Corte dei conti, di azioni di responsabilita' a carico di sindaci, amministratori, dipendenti di enti locali per assenti "fatti dannosi", in cui la condotta, ritenuta "colpevole" di mera negligenza per semplice ritardo, commissiva o omissiva, risale ad un passato lontano anche di decenni; un caso recente, che e' opportuno illustrare nei suoi aspetti salienti, e in particolare nella sequenza temporale degli eventi, e' emblematico della natura del tutto allucinante e kafkiana della nostra legislazione e delle modalita' di esercizio delle funzioni del pubblico ministero avanti la Corte dei conti, pur essendo stata la disciplina in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti modificata recentemente con i decreti-legge 15 novembre 1993 n. 453 e 23 ottobre 1996 n. 453 e successive leggi di conversione; ecco il fatto: con contratto n. 43760 del 24 ottobre 1978 l'amministrazione comunale di Reggio Emilia affidava in appalto al Consorzio cooperativo di produzione e lavoro (di seguito Ccpl) la costruzione della strada urbana di collegamento fra le statali 467 e 468; con contratto n. 43772 dello stesso anno 1978 la stessa amministrazione affidava in appalto al Ccpl la costruzione della strada intercomprensoriale di collegamento fra le statali 467 e 468, interessante lo scavalcamento della linea ferroviaria Bologna-Piacenza; con atto di citazione, notificato il 26 novembre 1986, il Ccpl conveniva in giudizio il comune di Reggio Emilia per sentirlo condannare al pagamento di interessi moratori, pari a lire 205.679.098, per ritardato pagamento dei corrispettivi di appalto e dei compensi revisionali; con sentenza della corte d'appello di Bologna, in data 3 febbraio 1994, il comune veniva condannato al pagamento dei vantati interessi; la giunta comunale di Reggio Emilia, con delibera 27 dicembre 1994, apprezzata la necessita' e l'opportunita' giuridica di transigere la lite, disponeva il pagamento come da fattura del Ccpl; con comunicazione del 23 febbraio 1998, la procura regionale della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna - imputava la responsabilita' del ritardo del pagamento al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici, all'assessore alla viabilita', all'assessore all'edilizia pubblica, al segretario comunale, al dirigente dei servizi pubblici, al ragioniere capo e all'ingegnere capo del comune, dell'epoca (molti dei quali ormai non piu' in carica o in pensione), invitati a dedurre a loro difesa, su fatti dunque risalenti a circa quindici anni prima; acquisita la documentazione richiesta, il procuratore regionale, con atto 24 settembre 1998, comunicava di avere disposto, allo stato degli atti, l'archiviazione del procedimento; con successivo atto del 2 ottobre 1998, il procuratore regionale disponeva ulteriori indagini per accertare le cause e i responsabili dei ritardati pagamenti; il Comando nucleo polizia tributaria di Reggio Emilia - 14^ legione della Guardia di finanza, nel dicembre 1998, controllava e acquisiva presso gli uffici comunali, su richiesta della procura regionale tutti gli atti relativi agli appalti e ai pagamenti; con nuova comunicazione del 26 gennaio 1999, il procuratore regionale, imputava al sindaco, al segretario comunale e al ragioniere capo la responsabilita' del ritardo e li invitava alle deduzioni a loro difesa; questa e' la vicenda che - gia' di per se' nella sequenza temporale degli atti - rivela l'assurdita' (vissuta pero' con angoscia dai cittadini amministratori e dipendenti a servizio delle comunita') delle modalita' di esercizio dei controlli e della funzione giurisdizionale della Corte dei conti; per ritardi in adempimento di contratti, risalenti al 1978, il sindaco di Reggio Emilia dell'epoca - il senatore Ugo Benassi, e integerrimi dipendenti pubblici, dopo una vita dedicata, con onesta' e competenza, alla gestione della cosa pubblica nell'interesse delle comunita', sono ora, nel 1999, trascinati in una azione di responsabilita', che, con i tempi della nostra giustizia, potra' durare per un altro decennio, fino al 2009; poche le osservazioni nel merito in relazione alla natura di questo atto. Sembra che i pubblici ministeri della Corte dei conti (che nulla hanno rilevato, pur dopo le indagini della Guardia di finanza, sulla correttezza, sulla trasparenza, sull'onesta' del sindaco, senatore Ugo Benassi, dei pubblici amministratori e dei dipendenti dell'epoca) ignorino tutto l'iter procedurale che leggi e regolamenti prevedevano per l'emissione del certificato di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori in materia di appalti e che cosi' puo' sintetizzarsi: a) protocollazione al protocollo generale; b) assegnazione alla ragioneria; c) referto della ragioneria per il finanziamento; d) assegnazione, per il seguito, dalla ragioneria all'assessorato lavori pubblici; e) assegnazione dall'assessorato alla segreteria generale; f) assegnazione al consiglio comunale per la deliberazione; g) in alternativa, assegnazione alla giunta per la deliberazione di urgenza, con i poteri del consiglio; h) invio della deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo di legittimita'; i) assegnazione della deliberazione, una volta divenuta esecutiva, dal Consiglio alla ragioneria per l'imputazione di spesa; l) assegnazione della deliberazione all'assessorato ai Lavori pubblici; m) assegnazione alla ragioneria per l'emissione del mandato; tutti questi passaggi burocratici di regola si complicano per difetto di disponibilita' di finanziamento presso il tesoriere, con la necessita' di richiedere l'erogazione della relativa quota di mutuo, che necessita un ulteriore complicato sub procedimento specifico; orbene in questo coacervo labirintico di norme e procedure sembra davvero allucinante la ricerca del responsabile dei ritardi. Ma sul merito non si vuole ulteriormente fare osservazioni; a prescindere dunque dalla configurabilita' di una responsabilita' personale in capo al sindaco e agli altri dirigenti per i ritardi di pagamento in un ordinamento come il nostro in cui il ritardo nel compimento degli atti e' connotato essenziale dell'esercizio di tutte le pubbliche funzioni, a cominciare dai ritardi nell'esercizio di funzione di giustizia (ritardi nella fissazione dei processi, ritardi nella loro trattazione, ritardi nella loro decisione, ritardi nel deposito delle sentenze, tutti coperti dalla giustificazione della mole e complessita' degli affari trattati e dalla interpretazione domestica sulla natura ordinatoria dei termini di adempimento fissati dalla legge), ai ritardi dello Stato e degli altri enti pubblici, (dai ministeri alle regioni alle provincie ai comuni alle aziende sanitarie, i cui ritardi di ogni genere sono notoriamente attribuiti alla farraginosita' delle leggi e dei regolamenti, alla disfunzione degli apparati, alle moltiplicazioni ordinamentali e normative delle burocrazie) , e' certo che l'esercizio, a campione o per impulsi del tutto casuali ed accidentali, dell'azione di responsabilita', quando riguardi comportamenti di pubblici amministratori onesti (ascrivibili a condotte lontanissime nel tempo e collocabili nel quadro dell'indicata crisi dell'amministrazione), si risolve in una oggettiva vessazione dei cittadini che, adempiendo al dovere costituzionale di accesso alle cariche pubbliche elettive, hanno inteso, nel rispetto della volonta' popolare, dedicare tempo ed energie, risorse, competenze alla gestione della cosa pubblica; l'esercizio di queste funzioni del pubblico ministero anche per fatti lontanissimi nel tempo discendono dalla formulazione dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso; per concorde giurisprudenza la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilita', anche quando la condotta ritenuta colpevole risalga a decenni precedenti (come nel caso di specie), inizia dal momento in cui si e' interamente verificato l'illecito e cioe' l'evento dannoso per l'amministrazione; siffatto principio, proprio in relazione alle condotte lontane di decenni dal danno, e' oggettivamente (nelle condizioni date di funzionamento dell'attuale pubblica amministrazione e di modalita' e tempo di esercizio dei controlli e delle funzioni della Corte dei conti), ed anche sotto il profilo del principio di equita' (cui tutti gli ordinamenti debbono ispirarsi), produttivo di ingiustizie sostanziali, di permanente fonte di ansia e inquietudine per i pubblici amministratori, sovente diviene strumento arbitrario di speculazione politica; l'esercizio dell'azione di responsabilita' (la cui lentezza e' fonte, per un altro lungo periodo, di ulteriori inquietudine e danni per gli incolpati), quando sia promossa a distanza di decenni dalla condotta ritenuta colpevole, finisce anche per pregiudicare il diritto costituzionale di difesa del convenuto che sovente non e' neppure in grado di articolare una compiuta contestazione dell'accusa per la scomparsa dei ricordi e dei testimoni sulla propria attivita' (che, ad esempio, all'epoca, puo' essere stata limitata o impedita da vicende personali o da oggettive difficolta' politiche dell'ente nel reperire le risorse per i pagamenti, o altro ), e per la complessita' della ricostruzione documentale degli eventi; alla luce di queste premesse, si vuole dunque sapere: se il Presidente del Consiglio dei ministri, condiviso il giudizio sulla natura ingiusta e vessatoria dell'attuale ordinamento della Corte dei conti, non ravvisi la necessita' urgente di una iniziativa del Governo, anche attraverso l'esercizio della potesta' di cui all'articolo 77 della Costituzione, per un intervento di modifica dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno debba comunque ritenersi avvenuta quando, a prescindere dal termine quinquennale decorrente dall'evento di danno, sia trascorso, senza alcun atto interruttivo un periodo di tempo ragionevole dalla condotta, o se non ritenga necessaria altro ragionevole intervento normativo nella disciplina del ritardo. (2-01678)

 
Cronologia
lunedì 22 febbraio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il segretario di stato Usa Albright incontra la delegazione albanese alla Conferenza di Rambouillet per convincerla ad accettare il disarmo e la rinuncia al referendum per l'autodeterminazione. Gli altri membri del Gruppo di contatto esercitano pressioni parallele su Milosevic per ottenere dai serbi almeno un "accordo di principio" sulla presenza militare internazionale in Kosovo.

giovedì 4 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Corte marziale americana assolve il pilota responsabile della tragedia del Cermis.