Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01684 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19990309
Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: secondo quanto pubblicato il 6 marzo 1999 su il quotidiano Il Giornale, che cita quanto riportato dalla agenzia di stampa Il Velino, il pentito Francesco Marino Mannoia, testimone d'accusa, in particolare al processo nei confronti del senatore a vita Giulio Andreotti, avrebbe ottenuto "un prestito di 300 milioni, da restituire in trentacinque anni e senza interessi" su delibera della commissione per la protezione dei collaboratori di giustizia; "i 300 milioni - sempre secondo la versione del quotidiano - sarebbero stati accreditati su una banca americana, la stessa presso la quale Mannoia percepisce il suo contributo mensile di 7 milioni, deliberato sempre dalla commissione nel 1998"; tale delibera avrebbe contraddetto precedenti orientamenti della commissione: "in un primo momento, infatti, la richiesta di prestito avanzata da Mannoia sarebbe stata dichiarata inammissibile" e sarebbe stata accolta "soprattutto dopo alcune garanzie fornite dalla Procura di Palermo sull'attendibilita' del pentito"; nel periodo di tempo fra l'originaria decisione negativa e la concessione del prestito, afferma il quotidiano milanese, "Mannoia si e' ben guardato dal presentarsi a due processi che lo vedevano in veste di importante teste d'accusa"; Il Giornale riferisce inoltre che "l'autorizzazione al capo della polizia, Fernando Masone, per il bonifico bancario da accreditare sulla banca statunitense sarebbe stata firmata dal sottosegretario all'Interno, Giannicola Sinisi" e che "tra il 1994 e il 1995 Mannoia invio' poi una lettera al servizio centrale di protezione per reclamare rimborsi dello Stato e minacciare il silenzio in caso di mancato risarcimento" di somme che il quotidiano quantifica in 358 milioni di lire -: se tali notizie corrispondano a verita'; in caso affermativo, quali siano state le motivazioni addotte dalla commissione per la protezione dei collaboratori di giustizia che hanno portato alla concessione del prestito sulla base di condizioni inaccessibili a qualsiasi cittadino presso i nostri istituti bancari; se non ritengano che la posizione processuale del Mannoia sia tale da far considerare improponibile sia la richiesta che la concessione del prestito e che la decisione della commissione configuri un'inedita situazione di condizionamento; se non ritengano che tali orientamenti della commissione ripropongano gravi e motivati interrogativi in merito ai criteri ed alla gestione del cosiddetto sistema premiale, le cui storture e deviazioni costituiscono ormai una negazione dei principi dello Stato di diritto anche in relazione alla tutela dei testimoni di giustizia ed ai diritti della difesa degli imputati nei processi in cui appare determinante la posizione dei pentiti; quali orientamenti si intendano assumere per porre termine a queste situazioni, sia sotto il profilo legislativo che in ordine all'attivita' ed al ruolo della commissione per i collaboratori di giustizia. (2-01684)