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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05939 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990309

Ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: e' nota la posizione di un cospicuo numero di dipendenti del ministero per le politiche agricole, provenienti dai ruoli organici della ricerca e della sperimentazione agraria, in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (Irsa), inquadrati nel terzo livello professionale di tecnologo; la vicenda dei predetti dipendenti e' certamente controversa e laboriosa atteso che per essi e' stato disposto un primo inquadramento nel IV livello professionale introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 in base alle disposizioni della tabella di equiparazione n. 3 costituente allegato al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, con previsione di allocazione nel IV livello professionale con mantenimento ad personam dei profili di funzionario agrario, biologo, biologo direttore, chimico e chimico direttore; l'articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 per il personale dei ruoli della ricerca e della sperimentazione agraria in servizio presso gli Irsa, aveva previsto in prima applicazione dell'accordo un inquadramento, ai fini giuridici, con decorrenza del 1^ luglio 1989 (o dalla successiva data di assunzione) nei profili la cui istituzione derivava dallo stesso accordo "secondo le corrispondenze della tabella di equiparazione allegata n. 3"; il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente all'autonoma e separata area del comparto degli enti di ricerca stipulato in data 5 marzo 1998, all'articolo 53, adeguandosi a una pronunzia giurisdizionale di annullamento parziale della tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1997, ha disposto la ricostruzione della tabella 3 nei seguenti termini: "Il personale appartenente ai profili di chimico, chimico direttore, biologo, biologo direttore e funzionario agrario e' inquadrato nel terzo livello professionale del profilo di tecnologo"; il predetto inquadramento decorreva dal 1^ luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione; conseguentemente con atto 5 giugno 1998 il ministero per le politiche agricole ha disposto l'inquadramento dei soggetti interessati nel terzo livello del profilo di tecnologo a decorrere dal 1^ luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione; dal punto di vista degli effetti economici il personale cosi' reinquadrato, ha diritto al trattamento economico del tecnologo del terzo livello sempre a decorrere dal 1^ luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione; i dipendenti del ministero per le politiche agricole provenienti dai ruoli organici della ricerca e della sperimentazione agraria in servizio presso gli Irsa, benche' siano stati formalmente inquadrati nel terzo livello di tecnologo (del quale svolgono le mansioni), non hanno ricevuto il corrispondente trattamento economico; peraltro l'amministrazione ha tempestivamente sospeso la corresponsione del trattamento economico accessorio afferente alla posizione del quarto livello professionale; gli interessati, in pratica, percepiscono il nudo stipendio tabellare del quarto livello professionale; le operate decurtazioni del trattamento economico del quarto livello professionale e l'omesso riconoscimento del trattamento economico del terzo livello portano all'aberrante situazione in base alla quale viene percepito, ed il paradosso e' evidente, un trattamento economico inferiore a quello goduto prima dell'inquadramento di diritto nel terzo livello professionale ex articolo 53, secondo comma, del Ccnl sottoscritto il 5 marzo 1998; particolarmente grave si palesa l'inadempimento dell'amministrazione che produce un ingiusto danno per tutti gli interessati, danno che puo' essere calcolato per approssimazione in almeno lire 1.100.000 = mensili; e' di tutta evidenza che la dimensione del danno medesimo, derivante dallo scorretto comportamento della pubblica amministrazione, fatalmente incide sugli interessi primari e vitali degli interessati che dal loro solo stipendio traggono sostentamento; non si puo' neppure giustificare il comportamento della pubblica amministrazione sub specie di difficolta' di calcolo, atteso che l'adeguamento stipendiale deriva da un banale compito delle somme dovute a mezzo di semplice operazione di calcolo per differenza; gli interessati hanno diritto ad ottenere le maggiori competenze economiche a far data dal 1^ luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione; gli enti sono tenuti ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della conclusione ad opera dell'Aran, e cio' ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del contratto collettivo di lavoro; senza giustificazione, il termine contrattuale e' ampiamente decorso e dunque appare incomprensibile la ragione per la quale il ministero non abbia ancora provveduto conformemente; gli interessati, nel mese di febbraio 1999, hanno formalmente diffidato il Ministro pro tempore del ministero per le politiche agricole, il direttore generale pro tempore della Direzione generale degli affari generali e del personale del ministero per le politiche agricole, il direttore generale pro tempore della direzione generale dei servizi periferici del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica; la predetta diffida richiede "l'immediato adeguamento del trattamento economico degli istanti provvedendo all'attribuzione del trattamento stipendiale del tecnologo III livello con computo agli effetti economici delle anzianita' di servizio maturate come riconosciute e compensate dalle tabelle retributive e contrattuali, nonche' l'immediato pagamento delle competenze stipendiali arretrate spettanti agli interessati a decorrere dal 1^ luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge"; la diffida precisa altresi' "che in ipotesi di perdurante inadempimento, decorsi venti giorni dalla notificazione del presente atto di diffida e costituzione in mora, attiveranno le opportune tutele presso le competenti sedi giudiziarie, fatta salva ogni azione e ragione per l'accertamento delle eventuali responsabilita' omissive"; appare francamente insostenibile la posizione di inadempienza del ministero ed appare altrettanto disdicevole che, in un quadro di chiarezza normativa assoluta, dipendenti siano costretti ad "elemosinare" quanto deriva da un loro preciso diritto scaturente dal contratto collettivo nazionale di lavoro -: se non ritengano di dover dare immediatamente corso alla liquidazione di tutte le competenze spettanti agli interessati, comprensive degli interessi legali e rivalutazione monetaria, e se non ritengano di dover dar conto delle ragioni che hanno indotto a tale colpevole inadempienza. (5-05939)

 
Cronologia
lunedì 8 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I dirigenti militari dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo, autorizzano la firma dell'accordo di pace raggiunto a Rambouillet.

venerdì 12 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano a far parte della NATO.