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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05957 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990310

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge 18 giugno 1998, n. 192, che disciplina il rapporto di subfornitura nelle attivita' produttive, preso atto del generale ritardo nei pagamenti e per evitare un anticipo di Iva non ancora incassata, ha inteso concedere a tutti i contribuenti una dilazione nel pagamento del tributo, senza maggiorazione di interessi; con la circolare 45/E del 18 febbraio 1999 il ministero delle finanze ha dettato alcune regole di comportamento circa gli adempimenti fiscali della legge 18 giugno 1998, n. 192, disponendo che per tutti i subfornitori (in regime ordinario mensile e minori in regime trimestrale), ogni qual volta per il loro pagamento sia pattuito un termine successivo alla consegna o alla ultimazione della prestazione, i versamenti dell'Iva vanno effettuati, senza aggravio di interessi, alle seguenti scadenze trimestrali: 16 maggio per il primo trimestre; 16 febbraio dell'anno di imposta successivo per il quarto trimestre; l'opinione ministeriale non e' del tutto convincente e produce dubbi e incertezze, non solo con riguardo all'ambito applicativo per chi svolge attivita' diverse (cioe' sia di subfornitura che altre operazioni), ma anche con riferimento al rispetto del dettato normativo e piu' in concreto al riconoscimento dell'agevolazione: se infatti e' condivisibile l'affermazione che l'agevolazione, per le operazioni di subfornitura, non modifica i termini ordinari di fatturazione, registrazione, ne' intacca il principio generale di unitarieta' della liquidazione mensile o trimestrale, tuttavia, mentre per l'emissione, registrazione della fattura e liquidazione non vi e' alcuna questione, per il versamento dell'imposta la circolare, uniformando i termini di versamento per tutti i contribuenti, in buon sostanza vanifica l'agevolazione e comunque crea una forte disparita' di trattamento tra i contribuenti mensili e quelli trimestrali; la circolare ministeriale suddetta disattende quindi quanto risulta dagli atti parlamentari e dalla raccomandazione Cee del 12 maggio 1995, n. 95/198, per i quali l'agevolazione consiste nel differimento del versamento del tributo, tanto da rendere omologhi il versamento dell'Iva con l'incasso del corrispettivo (e quindi dello stesso tributo): infatti, con particolare riguardo ai contribuenti minori che di regola gia' versano con cadenza trimestrale, resta solo il vantaggio di non maggiorare l'imposta dovuta con interessi, mentre i contribuenti mensili usufruiscono dell'agevolazione in tutta la sua portata (vale a dire nel differimento del termine ordinario di versamento senza applicazione di interessi) -: quali iniziative urgenti intenda adottare per dare piena attuazione alla legge sulla subfornitura n. 192 del 1998 e alla raccomandazione Cee n. 95/198 del 1995, nella parita' di trattamento tra subfornitori contribuenti mensili e subfornitori contribuenti trimestrali. (5-05957)





 
Cronologia
lunedì 8 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I dirigenti militari dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo, autorizzano la firma dell'accordo di pace raggiunto a Rambouillet.

venerdì 12 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
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