Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03561 presentata da SAIA ANTONIO (COMUNISTA) in data 19990310
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'attivita' di intervento medico trova fondamento nella tutela del bene costituzionalmente garantito della salute e che, tuttavia, il medico non puo' agire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente; la necessita' del consenso del paziente, quale tutela inviolabile della liberta' personale e del diritto alla salute nei limiti imposti dal rispetto della persona umana e' facilmente desumibile dal dettato degli articoli 13 e 32 della Costituzione; la formazione del consenso del paziente implica, necessariamente, che il soggetto richiedente la prestazione sanitaria venga informato su tutto quanto forma oggetto della medesima; le maggiori garanzie di tutela della liberta' di scelta e di consenso del paziente, possono venire solo da una capillare, completa e corretta informazione che possa dare, al paziente stesso, tutte le informazioni possibili e necessarie per conoscere fino in fondo la prestazione sanitaria richiesta; nel caso particolare dei farmaci, l'obbligo di una corretta e diffusa informazione e' stato gia' affermato dal legislatore con gli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale nei quali si afferma che l'informazione scientifica sui farmaci compete allo Stato che, a sua volta, la attua attraverso le regioni e le Asl; le informazioni scientifiche sui farmaci sono trasferite ai medici direttamente dall'azienda farmaceutica produttrice per cui risulta evidente la necessita' di un costante ed attento controllo, da parte dell'autorita' pubblica, sia sulla registrazione che sull'informazione attuate dalle organizzazioni di informatori scientifici e farmacologisti; il decreto legislativo 541 del 1992 stabilisce l'obbligo, per le aziende farmaceutiche, di sottoporre le organizzazioni esterne alla direzione di un responsabile del servizio scientifico munito dei titoli scientifici specifici e non, quindi, agli uffici marketing o vendite; in altri paesi dell'Unione europea e' abituale il ricorso agli informatori scientifici per il passaggio delle informazioni dalle aziende farmaceutiche ai medici prescrittori, nell'interesse della popolazione -: se ritenga opportuno intervenire al fine di garantire il diritto alla salute e, al contempo, alla corretta informazione, in merito a prestazioni sanitarie e medicinali, dei cittadini; quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere effettivamente obbligatorio l'utilizzo degli informatori scientifici, come previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1992 come gia' avviene, da tempo, in altri paesi dell'Unione europea. (3-03561)