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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03562 presentata da SAIA ANTONIO (COMUNISTA) in data 19990310

Per sapere - premesso che: il diritto alla salute e' un diritto fondamentale riconosciuto esplicitamente dalla Costituzione ed ha acquisito la caratteristica di diritto contenitore di altri, anche diversi fra loro, come il diritto a non ricevere trattamenti indesiderati sulla propria persona oppure il diritto alla cura delle malattie in atto ed altri ancora; l'intangibilita' della persona senza la sua volonta' e' ormai riconosciuta nel nostro diritto e nella piu' ampia sfera della solidarieta' sociale; dal 1994 in avanti, in piu' occasioni, i giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno affermato, in modo sempre piu' puntuale, l'esistenza di un obbligo del medico di informare i pazienti sulle singole fasi del trattamento medico e sui relativi rischi (si veda, recentemente, sentenza della Corte di Cassazione n. 364 del 15 gennaio 1997); deve essere possibile elaborare dei criteri che facciano salve le necessita', le sensibilita' e le scelte individuali e che, nello stesso tempo, abbiano un tasso di obiettivita', di razionalita' e di fondatezza scientifiche tali da giustificare le scelte pubbliche di impiego delle risorse in una direzione o nell'altra; l'uso medico della scienza richiede una cultura scientifica uniforme in tutto il mondo, che puo' essere ottenuta con un sistema costante di formazione ed aggiornamento, tale da eliminare nicchie di culture stagnanti, incapaci di controllare ed utilizzare criticamente i mezzi terapeutici messi a disposizione della popolazione dal progresso tecnico-scientifico; il principio della corretta formazione del cittadino, finalizzata all'ottenimento di "richieste di salute" ragionevoli ed eque e nell'ambito di un rapporto "costi-benefici" applicabile a tutta la collettivita' al fine di garantire la corretta applicazione del diritto alla salute di ognuno, e' stato recentemente espresso dal piano sanitario nazionale triennale 1998-2000, che ci sembra finora inapplicato; gia' con la legge n. 833 del 1978, articoli 29 e 31, veniva affrontato il problema della informazione e veniva affidato allo stato il compito di garantire l'informazione agli operatori sanitari ed alla popolazione, compito successivamente modificato dal decreto del Ministero della sanita' del 23 giugno 1981 con il quale si autorizzavano le aziende farmaceutiche a svolgere informazione presso i medici; per quanto riguarda i farmaci, l'informazione viene delegata alle aziende farmaceutiche per il tramite degli informatori scientifici del farmaco i quali devono garantire la correttezza della comunicazione mentre le aziende devono assicurare che gli informatori siano in possesso delle informazioni piu' complete sui farmaci che presentano in conformita' al decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992; l'utilizzazione degli informatori scientifici al solo fine di propaganda commerciale dei farmaci, non garantisce la corretta informazione del medico e quindi inibisce ad ogni cittadino la possibilita' di avere dal proprio medico prescrittore una informazione esauriente, tale da permettergli di esercitare il fondamentale diritto al consenso informato; l'informazione scientifica al medico, che la legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale riserva allo Stato, viene dal medesimo delegata alle aziende farmaceutiche le quali in tal modo possono scaricare sulla collettivita' tutti i costi del servizio -: se non ritenga opportuno far conoscere tutto quanto il Ministero della sanita' ha fatto negli ultimi cinque anni per ottemperare agli obblighi di legge. (3-03562)

 
Cronologia
lunedì 8 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    I dirigenti militari dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo, autorizzano la firma dell'accordo di pace raggiunto a Rambouillet.

venerdì 12 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano a far parte della NATO.