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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03599 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19990316

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con due interrogazioni annunziate, rispettivamente, nella seduta del 3 luglio 1997 (n. 3-01331) e nella seduta del 25 marzo 1998 (n. 3-02143) dirette alle SS. LL. l'odierno primo firmatario ed altri deputati hanno chiesto di sapere per quali motivi non fosse stato promosso procedimento disciplinare nei confronti del magistrato dottor Marco Pivetti, il quale, prima della sua elezione al C.S.M., quale pretore del lavoro in Roma, aveva depositato centinaia di sentenze con ritardi fino a 1.051 giorni (poco meno di tre anni). Omissione di procedimento contrastante con quanto invece avvenuto nei confronti di altri magistrati per ritardi meno gravi, difatti condannati in sede disciplinare; alle risposte, rispettivamente, del sottosegretario Giuseppe Ayala del 14 gennaio 1998 e del sottosegretario Franco Corleone del 19 gennaio 1999, il sottoscritto si e' dichiarato, con ampia motivazione, del tutto insoddisfatto per la smaccata infedelta' e partigianeria messa in atto al fine di proteggere ad ogni costo un magistrato, che con il suo comportamento aveva indubbiamente menomato il prestigio della magistratura e danneggiato centinaia di cittadini; malgrado i poco lodevoli precedenti nell'attivita' giudiziaria, evidenziati nelle menzionate interrogazioni, la mancanza assoluta di titoli di merito, di anzianita', di attitudini, avendo egli svolto solo funzioni di pretore civile e del lavoro e, quindi, mai funzioni requirenti o di legittimita', il C.S.M. ha destinato, al termine del mandato consiliare, il dottor Pivetti alla procura generale presso la Corte di cassazione con funzioni di sostituto; come e' risaputo, la procura generale non solo e' contitolare con il Ministro di grazia e giustizia, dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma istruisce tutte le procedure disciplinari e interviene altresi' nel corso del procedimento relativo avanti la sezione disciplinare del C.S.M.; tale assegnazione del Pivetti, risulta adottata in aperta violazione dei criteri stabiliti dal C.S.M. con le circolari n. 15098 del 30 novembre 1993 e 7162 del 28 aprile 1997 giacche' tali disposizioni prevedono, per il rientro in ruolo dei magistrati cessati dal C.S.M., un concorso "virtuale", (dalle stesse circolari definito "un concorso simulato"), atto a verificare se, in astratto, il singolo magistrato rientrante, al momento della restituzione alle funzioni giudiziarie, abbia titolo o non per essere assegnato ad un determinato posto, solo prescindendosi dall'ordinaria procedura concorsuale reale, ma senza pregiudizio delle posizioni di altri interessati; come detto, nelle circolari e' stabilito che nella procedura del cosi' detto "concorso virtuale" il riferimento obbligato e' al "vincitore di concorso reale, collocato nell'ultima posizione utile"; nel concorso "reale" del 1998, tre posti per sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, espletato nella scorsa primavera, sono risultati vincitori i dottori Vincenzo Gambardella, Raffaele Ceniccola e Vincenzo Maccarone, tutti e tre con anzianita' 1965 e con punteggio aggiuntivo perche' applicati a quell'ufficio con funzioni di magistrati d'appello, l'ultimo dei quali precede di ben 205 posti il dottor Pivetti entrato in magistratura il 20 aprile 1967; con tale assegnazione il dottor Pivetti ha superato ben 25 magistrati, che avevano chiesto di essere assegnati a quel posto, piu' anziani e piu' idonei di lui, alcuni con anzianita' 1959, 1961, 1963 e 1965 e con funzioni requirenti direttive di procuratore della Repubblica presso il tribunale di sedi importanti quali Pavia e Novara o con funzioni requirenti di sostituto procuratore della Repubblica presso le corti di appello di Torino, Bari o Napoli; di conseguenza, e' stato cosi' realizzato, a favore del dottor Pivetti, proprio "quell'indebito vantaggio e quell'ingiustificato sopravanzamento" che le circolari del C.S.M. intendono escludere, e che lo stesso dottor Marco Pivetti, del resto, quale componente di tale organo, aveva a suo tempo sdegnosamente stigmatizzato in un veemente intervento nella seduta del plenum del 9 novembre 1994, riportato nel notiziario n. 9 del settembre 1995, pagine 185 e seguenti, seduta nel quale era stato deliberato appunto il rientro in ruolo dei magistrati componenti del C.S.M. precedente; il dottor Pivetti, in quella occasione, si era battuto per cambiare il contenuto della circolare, siccome, a suo dire, troppo favorevole ai magistrati rientranti dal C.S.M., sostenendo testualmente che tale circolare non prevedeva "una gara effettiva (anzi l'esclusione della gara)", perche' "erano in discussione proprio principi di correttezza e di lealta' istituzionale" ..; che "l'onesta' intellettuale pretende che la dichiarata volonta' di cambiare la circolare abbia qualche conseguenza se non si tratta di una declamazione volta a darsi un alibi o a dare apparenza meno sgradevole a provvedimenti sostanzialmente privilegiati"; che "l'ex consigliere puo' trarre un indebito vantaggio dalla sua elezione al C.S.M., il che e' insostenibile e spero che tutti lo considerino tale, proprio in ragione di quei criteri di trasparenza e di correttezza istituzionale che occorre applicare nei fatti e non solamente declamare" ...; "credo che sia difficile contestare, del resto, che la circolare darebbe luogo a vantaggi "indebiti" per i consiglieri uscenti ove consentisse loro di avere qualcosa di piu' di cio' che potrebbero avere partecipando ad un normale concorso" ... "non bisogna consentire al consigliere uscente di avere un vantaggio indebito e cioe' un posto che non sarebbe riuscito presumibilmente a raggiungere con un normale concorso" (questo l'antico pensiero dell'antico dottor Pivetti, prima ancora che avesse a sollecitare e ottenere il favore di disattenderlo a proprio vantaggio); dopo tanta "predica", il dottor Pivetti, dimenticando i sacrosanti principi enunciati (da valere, evidentemente, per tutti ma non per lui stesso), ha difatti sollecitato ed ottenuto quel "privilegio indebito" contro il quale si era a suo tempo cosi' strenuamente battuto; in sintesi la riferita abnorme sequenza di privilegi e favoritismi lascia emergere come il dottor Pivetti, magistrato ad avviso degli interroganti gravemente inadempiente per lunghi anni rispetto ai propri doveri di operosita', di diligenza e di correttezza, abbia fruito in serie dei seguenti vantaggi: a) non esser stato sottoposto a procedimento disciplinare per quelli che agli interroganti appaiono ingiustificabili e sistematici comportamenti omissivi - della durata di anni e per centinaia di casi - indicati nella presente premessa; b) aver fruito e fruire della copertura indebita dell'Amministrazione, dimostrata anche dalle gravi inesattezze di fatto enunciate in Aula dai sottosegretari Ayala e Corleone e poste in luce nelle repliche insoddisfatte ad entrambe le risposte alle precedenti interrogazioni; c) aver conseguito contra legem, la destinazione a sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, sorpassando, in carenza di titoli prevalenti e in una chiara assenza di validi presupposti di professionalita' specifici e in altrettanto chiara presenza degli anzidetti abituali demeriti professionali, colleghi maggiormente titolati ed aspiranti alla predetta destinazione (destinazione, peraltro, implicante l'inopportunita' che il dottor Pivetti possa essere delegato a rappresentare la Procura generale presso la Corte di cassazione in affari di natura disciplinare. Materia, questa, che dignita' funzionale, livello di credibilita', e di idoneita' professionale rendono la piu' lontana possibile da quella che e' la comprovata identita' professionale del medesimo); il Ministro di grazia e giustizia e' titolare dei poteri-doveri, di cui agli articoli 110, 107 secondo comma della Costituzione, nonche' di cui agli articoli 10, 11, 14, 16 legge 24 marzo 1958, n. 195, articolo 13 R.D.L. 31 maggio 1946, 511 e articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 -: quali influenza determinativa o favoreggiatrice risulti che abbia potuto avere, per il verificarsi di tali e tante situazioni di ingiusto vantaggio per il dottor Pivetti, la di lui appartenenza, e relativa azione politica, in seno alla corrente di Magistratura Democratica, quale attivista di essa in ambito nazionale; quali altre ragioni, concorrenti o esclusive, possano eventualmente avere comunque operato alla determinazione della segnalata situazione, complessivamente antagonista rispetto persino al meno esigente dei criteri di correttezza nell'esercizio di ogni pubblica funzione. (3-03599)





 
Cronologia
venerdì 12 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano a far parte della NATO.

venerdì 19 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Fallisce il tentativo di un accordo di pace per la risoluzione del conflitto fra serbi e maggioranza albanese della provincia del Kosovo, negoziato a Rambouillet.