Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03609 presentata da PACE GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990317
Al Ministro delle finanze - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone: a) al comma 3: ai soli fini della presentazione della dichiarazione si considerano incaricati (non obbligati!) della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti; b) al comma 4 primo periodo: i soggetti di cui al comma 3, al fine di poter (possibilita' e non obbligo) operare la trasmissione per via telematica, debbono presentare all'amministrazione finanziaria apposita domanda volta ad ottenere l'abilitazione; c) al comma 4 secondo periodo: l'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi irregolarita'...; molti giovani professionisti curano le scritture contabili, per incarico dei clienti, manualmente e redigono le dichiarazioni manualmente e cio' per ovvie ragioni economiche. Ora, dette dichiarazioni, poiche' sono redatte manualmente o dattilograficamente, potrebbero essere legittimamente presentate alle banche e uffici postali dai vari contribuenti. Senonche' detta possibilita' sarebbe cancellata (secondo l'interpretazione data alla legge dal ministero) con la conseguenza che i citati professionisti non potrebbero piu' esercitare la professione in quanto si troverebbero a dover risolvere un problema senza soluzioni, per essere state, le dichiarazioni stesse, redatte da professionisti abilitati e, quindi, obbligati alla trasmissione telematica; altri professionisti hanno strutture informatiche non aventi le caratteristiche per la trasmissione telematica e, trovandosi in irrisolvibili difficolta' finanziarie, non possono rinnovare le citate strutture. Ove fossero obbligati alla trasmissione telematica si troverebbero anch'essi di fronte a problemi senza soluzioni che li costringerebbero ad abbandonare l'esercizio della professione; i professionisti che, dietro richiesta, ottenessero l'abilitazione alla trasmissione telematica che, successivamente, a causa di irregolarita' fosse revocata, si troverebbero anch'essi nella critica situazione descritta poc'anzi; si puo' ritenere, alla luce delle suestese norme e considerazioni, che la trasmissione per via telematica e' una facolta' per i dottori commercialisti, divenendo invece per essi un obbligo solo ove abbiano richiesto ed ottenuto l'abilitazione e finche' questa abilitazione non sia revocata -: se non ritenga di chiarire definitivamente che e' legittimo, e quindi possibile e regolare, per il professionista che non richieda l'abilitazione, che non risulti quindi abilitato, redigere le dichiarazioni con l'utilizzo di un software, stamparle (con una stampante ad aghi) e consegnarle ai propri clienti, che provvederanno essi stessi a consegnarle alle banche o agli uffici postali. (3-03609)