Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05998 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990317
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 669, di accompagnamento alla legge finanziaria 1997, ha dato delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate riscosse attraverso i servizi di cassa degli uffici del ministero delle finanze mediante il trasferimento ai concessionari della riscossione, alle banche e all'ente poste italiane, di tutti gli adempimenti necessari, armonizzando tali adempimenti con la procedura di funzionamento del conto fiscale; la delega ha trovato concreta attuazione con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modifiche previste dai decreti-legge n. 56 del 1998 e n. 422 del 1998, che hanno disposto la soppressione dei servizi di cassa dipendenti dal dipartimento delle entrate e dal dipartimento del territorio; sono pertanto stati soppressi i servizi di cassa esistenti presso gli uffici Iva e gli uffici del registro nonche' quelli esistenti presso gli uffici delle entrate, ove gia' istituiti; sono stati inoltre soppressi i servizi di cassa esistenti presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tecnici erariali nonche' quelli presso gli uffici del territorio, ove istituiti; restano esclusivamente in funzione, cosi' come e' stato precisato nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo, i servizi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane; e' stato altresi' previsto che, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'imposta di registro dovuta per il trasferimento di diritti immobiliari sia versata agli uffici del territorio (conservatorie), unitamente alle imposte ipotecarie e alle tasse catastali; ancora e' stato previsto che il pagamento delle imposte indirette sia effettuato tramite versamento al competente concessionario della riscossione, ovvero a mezzo di delega bancaria e con versamento in conto corrente postale; la Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997 ha pubblicato un "decreto direttoriale" con il quale venivano stabiliti i codici identificativi dei vari sottotipi di tributi (un migliaio di voci circa) e i codici identificativi dell'ufficio competente per il recepimento della riscossione; nelle province "nuove" (Biella, Verbania, Prato, eccetera) non erano e non sono stati ad oggi istituiti gli uffici del territorio, sicche', di fatto, tutte le conservatorie di tali centri sono state sostanzialmente dimenticate, per cui, senza il codice identificativo dell'ufficio, era impossibile procedere al pagamento delle imposte ipotecarie; la Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1998 pubblicava altro "decreto direttoriale" che, preso evidentemente atto della assurdita' incommensurabile del provvedimento che imponeva il preventivo pagamento di importi determinabili solo a posteriori, disponeva che, in deroga al decreto-legge n. 237 del 1997, le tasse ed i diritti dovuti agli uffici del territorio (conservatorie e uffici tecnici erariali) si potessero continuare a pagare anche in contanti presso gli uffici stessi: con circolare datata 17 febbraio 1998, n. 11, il direttore generale delle entrate spiegava il funzionamento del nuovo sistema, precisando che lo stesso non aveva assolutamente introdotto il sistema cosiddetto dell'autoliquidazione dei tributi indiretti in quanto si diceva che, da quel momento in poi, sarebbe stato sufficiente presentarsi all'ufficio competente con l'atto, richiedere la liquidazione dell'imposta, provvedere al suo pagamento in banca o alla posta, riportare atto e quietanza all'ufficio impositore e, finalmente, da ultimo, ritirare il documento registrato o trascritto; in buona sostanza il precedente sistema di pagamento richiedeva due accessi e, nei casi in cui esistevano funzionari di buona volonta', anche soltanto un accesso, mentre, con il nuovo sistema "semplificatorio", ne occorrevano esattamente cinque; si e' ignorato incredibilmente che prima della riforma gli uffici del registro, nei casi migliori, impiegavano da sette a dieci giorni per liquidare l'imposta e restituire gli atti registrati (a fronte dei tre giorni prescritti dalla legge) mentre uffici come Roma, Milano e molti altri, impiegavano anche sei mesi ed oltre per liquidare le somme dovute e restituire gli atti registrati; dovendosi tener conto del fatto che il termine per la registrazione di un atto e' di venti giorni, la citata circolare 17 febbraio 1998, n. 11, del direttore generale delle entrate costituisce di fatto una autentica presa in giro nonche' testimonianza precisa della piu' assoluta ignoranza della realta', tale da trasformare il meccanismo allestito in una vera e propria "ingiuria" nei confronti dei cittadini contribuenti; nel frattempo la Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1998 ha pubblicato un nuovo "decreto direttoriale" del 26 febbraio 1998 con il quale si e' provveduto a rimediare alle dimenticanze e a vari altri incredibili errori del precedente decreto della Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997, attribuendo in tal modo alle conservatorie dimenticate un loro codice identificativo; ad esempio Biella (che viene identificata ancora una volta con vergognosa ed insultante ignoranza come appartenente alla provincia di Vercelli, dopo ben quattro anni dalla formale istituzione e dal regolare funzionamento del proprio ente provincia) ha ricevuto l'attribuzione del codice distintivo KM6; la conservatoria di Biella e' stata in tal modo messa in grado di recuperare le imposte ipotecarie che per oltre 45 giorni non aveva potuto riscuotere, trascrivendo ed iscrivendo "a debito" gli atti che venivano via via presentati e che non potevano essere ovviamente rifiutati; sul punto sono gia' stati sottoposti al Governo atti di sindacato ispettivo; nel dicembre 1998, se ben si comprende il decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'8 dicembre 1998, si apprende che il pagamento delle imposte sugli atti di trasferimento di diritti immobiliari, demandato con decorrenza dal 1^ gennaio 1999 agli uffici del territorio, continua a restare di competenza degli uffici delle entrate o degli uffici del registro; inoltre, le imposte pagate a mezzo di delega bancaria possono essere versate presso gli sportelli di qualsiasi banca anche se di competenza di una concessione per la riscossione di altra provincia, mentre, prima di tale caso, o ci si doveva recare nel territorio della provincia di competenza o si poteva solo effettuare il versamento a mezzo di conto corrente postale, ovviamente laddove si fosse conosciuto il numero del conto intestato alla competente riscossione; con la stessa norma si dispone che tutti i diritti dovuti agli uffici del territorio (conservatorie e uffici tecnici erariali) possono essere pagati direttamente in contanti come prima; il "decreto direttoriale" 17 dicembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998, che, va sottolineato ad ennesima vergogna per il funzionamento del Ministero, alla data dell'8 gennaio 1999 non era ancora disponibile presso i concessionari periferici, ha previsto la modifica dei moduli per i versamenti delle tasse e delle imposte in oggetto e i codici identificativi di alcuni tributi, il tutto, ovviamente, con effetto dal 1^ gennaio 1999, mentre tutti i centri contabili delle banche erano "ingolfati" a causa dell'introduzione dell'Euro; il risultato pratico di tali "epilettiche" introduzioni normativo-burocratiche e' stato quello per cui, nella prima decade di gennaio, il pagamento delle imposte di cui trattasi si e' trasformato, segnatamente per i professionisti incaricati dai contribuenti, in un autentico percorso ad ostacoli con situazioni letteralmente "kafkiane"; e' da precisare, per inciso, che anche gli uffici periferici erano del tutto sprovvisti di qualsivoglia istruzione, neppure impartita per via telematica e non disponevano, almeno per quanto concerne Biella, alla data dell'8 gennaio 1999, del testo del decreto direttoriale di cui trattasi; come se non bastasse, e' da sottolineare che nel corso del 1998 sono stati via via emanati successivi "decreti direttoriali" con i quali si e' preveduto che le volture catastali potessero essere eseguite contemporaneamente alla trascrizione, esonerando in tal modo le parti dalla redazione della domande di voltura e dalla produzione della relativa copia all'ufficio tecnico erariale; sotto tal profilo erano evidentissimi gli aspetti positivi sia della semplificazione sia del risparmio, senonche', secondo una logica ormai quasi genetica del Ministero delle finanze, a Biella i responsabili dell'ufficio del territorio pregano di continuare, per il momento, con il vecchio sistema in quanto sono assolutamente privi di istruzioni al riguardo; come classica "ciliegina", si e' rilevato come i programmi informatici distribuiti dalla Sogei agli utenti non hanno dato buona prova di funzionamento, sicche' la nuova procedura si e' mossa in modo assolutamente impraticabile; infine non si puo' non rilevare che, con decreto direttoriale del 29 luglio 1998, sono stati attuati gli uffici delle entrate di Biella e di Cossato; peraltro si riscontra silenzio assoluto per l'ufficio del territorio, per cui Biella che, evidentemente, come si e' visto, per il ministero continua ad appartenere alla provincia di Biella, quanto all'ufficio tecnico erariale in effetti continua a dipendere da Vercelli; nel decreto sopra citato, con riferimento all'ambito territoriale della nuova provincia, e' precisato che i comuni di Pray, Portula, Coggiola ed altri, dipenderanno d'ora in avanti dall'ufficio delle entrate di Cossato anziche' dall'ufficio delle entrate di Biella; in tale convulsione organizzativa si e' letteralmente dimenticato che tali comuni rientrano nella competenza dell'ufficio del registro e delle imposte dirette di Borgosesia -: quale giudizio esprima circa i fatti, le incongruenze, le contraddizioni, le lacune e le omissioni sopra evidenziati e se non intenda richiamare i funzionari responsabili ad un principio di professionalita', di serieta' e di razionalita' nella organizzazione del pur complesso meccanismo esattivo, muovendo dalla necessita' di rispettare cittadini che, dovendo letteralmente "impazzire" per l'adempimento del non esaltante dovere di... pagare, possono, in difetto, ragionevolmente maturare il convincimento che, in effetti, la secessione, anche con una organizzazione "tribale", costituisca comunque una base di partenza di serieta' che questo Stato e questo ministero non riescono assolutamente a tradurre ne' in leggi, ne' in circolari, ne' in "decreti direttoriali"; se, una volta per tutte, a distanza di quattro anni dalla istituzione formale e dal funzionamento normale della provincia di Biella, voglia finalmente prendere atto che gli 83 comuni del territorio della provincia non fanno piu' parte della provincia di Vercelli, evitando la scandalosa reiterazione di atti normativi riportanti l'indicazione dei comuni, ora appartenenti alla provincia di Biella, come facenti parte della provincia di Vercelli. (5-05998)