Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06015 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990318
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comune di Fregona ha avviato nel 1996 un programma di inserimento di anziani in attivita' occupazionali di interesse pubblico, finalizzato al reinserimento di pensionati, di eta' compresa tra i 50 ed i 70 anni compiuti, nell'ambito di: a) vigilanza stradale davanti alle scuole negli orari di entrata ed uscita degli alunni; b) manutenzione di aree verdi mediante elementari operazioni di giardinaggio, sfalcio e diserbo di aree di circolazione e pulizia delle medesime dal fogliame e simili detriti, ivi comprese aree interne ed esterne ai cimiteri; c) supporto alle attivita' assistenziali, tra cui la fornitura di pasti caldi alle persone bisognose; d) apertura e chiusura giornaliera di cimiteri comunali ed edifici pubblici; concretamente solo nel periodo ottobre 1997-giugno 1998 si e' registrato l'impiego di una pensionata nella vigilanza stradale dinanzi alle scuole e per l'incarico ricoperto per un numero complessivo di 380,5 ore le e' stata liquidata la somma di lire 5.300.000, al lordo della ritenuta d'acconto Irpef del 19-20 per cento, considerandolo reddito di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), Tuir-decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e non applicando, quindi, sullo stesso il contributo previdenziale Inps di cui alla legge n. 335 del 1995; per chiarimenti sul trattamento fiscale del compenso orario corrisposto ad anziani impiegati in attivita' socialmente utili lo stesso comune, in data 13 maggio 1996, aveva rivolto un quesito alla rubrica "L'esperto risponde" de Il Sole 24 Ore, il quale replicava che "sono esenti dall'Irpef, a termini dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 601/73, le erogazioni di natura assistenziale da parte di enti pubblici, compresi i comuni. Se tale e' la natura degli emolumenti-sussidi, nessuna ritenuta dovra' essere effettuata sulle corresponsioni. Viceversa, qualora i compensi dovessero intendersi corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro autonomo, seppure da soggetti che non esercitano abitualmente attivita' professionale o d'impresa, sugli stessi deve essere operata la ritenuta d'acconto Irpef (...)"; tuttavia la normativa in materia e' carente di disposizioni univoche, infatti da una piccola indagine presso altri comuni e' emerso che talvolta il compenso e' considerato come rimborso spese, e quindi senza alcuna ritenuta fiscale, in altri casi, invece, viene assoggettato a ritenuta fiscale Irpef e previdenziale Inps, o ancora alla sola ritenuta Irpef; con l'avvio del suddetto programma, ed in particolare all'inizio dell'anno scolastico in corso per l'iniziativa di cui al punto a), alcuni pensionati avevano inizialmente dichiarato la loro disponibilita' ma, dopo essersi rivolti al loro patronato per conoscere le eventuali conseguenze sulla pensione e sentitisi rispondere che il compenso percepito andava comunicato all'ente previdenziale, hanno preferito, loro malgrado, rinunciare all'incarico; ad essere penalizzati sono, naturalmente, i pensionati dall'ottobre 1996 in poi e non anche quelli andati in quiescenza prima di tale periodo, cio' in virtu' delle vigenti disposizioni legislative in materia pensionistica; l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, infatti, dispone che "i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche o private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno luogo al diritto alle relative prestazioni". Senonche' la legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria 1997), all'articolo 1, commi 189 e 190, ha introdotto limitazioni in materia di cumulo, prevedendo il divieto totale della pensione d'anzianita' con i redditi da lavoro autonomo per i lavoratori dipendenti e la riduzione del 50 per cento della pensione per i lavoratori autonomi, ad esclusione, pero', per i dipendenti, di coloro i quali alla data del 30 settembre 1996 avevano 36 anni di contributi o 35 anni di contributi unitamente a 52 anni di eta' e per gli autonomi, di coloro che alla medesima data erano gia' titolari di pensione ovvero avevano maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Tali limitazioni sono poi state eliminate dalla legge n. 449 del 1997 (cosiddetta finanziaria Prodi), la quale, all'articolo 59, comma 14, stabilisce che i trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 1998 l'importo annuo era di lire 9.070.100, mentre per il 1999 e' pari a lire 9.224.150) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi, facendo salvi, pero', i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1998; la circolare Inps n. 266 del 24 dicembre 1997 precisa poi i casi di cumulabilita' totale dei redditi di lavoro autonomo con la pensione di anzianita' -: se non convenga sulla necessita' di emanare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire in modo definitivo ed univoco il trattamento fiscale del compenso orario, corrisposto ad anziani impiegati in attivita' socialmente utili da parte di enti pubblici, compresi i comuni; se non concordi sull'opportunita' di una norma che disponga che i compensi percepiti dai pensionati impiegati in programmi di reinserimento lavorativo in attivita' socialmente utili, predisposti da enti pubblici e locali, oltre a non essere soggetti a contribuzione previdenziale, non comportino alcun riflesso sull'entita' della pensione percepita, indipendentemente dalla decorrenza, al fine di evitare iniquita' tra i pensionati ante ottobre 1996 e quelli post, considerato il desiderio di partecipare attivamente alla vita della comunita' e di occupare qualche ora della giornata. (5-06015)