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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06013 presentata da RASI GAETANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990318

Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: a proposito dell'incidente aereo del 25 febbraio 1999 all'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dichiarato, durante la sua visita a Genova del 1^ marzo 1999, che le cause andrebbero imputate al fatto che "l'atterraggio e' stato troppo lungo" (Il Secolo XIX, Il Lavoro, Repubblica, il Giornale, La Stampa), mentre Il Lavoro riporta virgolettata una frase attribuita al Ministro "Basta col muretto" "Atterraggio lungo, la colpa e' li'"; l'Associazione piloti di linea Appl/Fapac ha dichiarato, a proposito della sicurezza dello scalo genovese (vedi Il Secolo XIX del 27 febbraio 1999) che: "E' vero che la pista e' lunga ben tremila metri, ma di questi i primi ottocento non sono utilizzabili per l'atterraggio", confermando con cio' che un elemento che determina in parte "l'atterraggio lungo" e' probabilmente costituito da un reale ridimensionamento della pista di atterraggio, reso ancora piu' consistente dal fatto che le quote di avvicinamento all'aeroporto sono state innalzate per la presenza di ostacoli vicino alla pista; se il "Dornier 328" avesse avuto a disposizione questi ulteriori 800 metri probabilmente avrebbe potuto utilizzare una maggior lunghezza di pista e quindi la frenatura avrebbe potuto, ancorche' non perfetta, svilupparsi su un tratto notevolmente superiore, elemento che avrebbe certamente favorito la sicurezza dell'atterraggio; anche nel caso di frenatura insufficiente o di improvvisi colpi di vento, probabilmente l'aereo avrebbe potuto sfruttare l'opportunita' di utilizzare gli ulteriori 800 metri per l'atterraggio e non sarebbe finito a fondo pista o, perlomeno, vi sarebbe giunto a una velocita' notevolmente inferiore, fatto che avrebbe potuto permettergli di curvare ed evitare la caduta in mare; da quanto sopra esposto parrebbe che la causa primaria dell'incidente debba ricondursi all'impossibilita' di utilizzare l'intera lunghezza della pista di atterraggio a disposizione, in quanto le altre cause (avarie o vento) avrebbero potuto non essere determinanti ai fini della sciagura; la legge n. 58 del 4 febbraio 1963, prevede all'articolo 715-bis: "Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto"; tali limiti di 300 metri sono ben identificati nelle mappe aeronautiche dell'aeroporto di Genova con la didascalia: "articolo 715-bis - zone sgombre da ogni ostacolo"; all'interno del perimetro della pista, immediatamente prima del confine dei 300 metri lato ponente, e' presente un muretto di altezza non ben precisata, che, in relazione all'articolo 715-bis della legge n. 58 del 1963, non dovrebbe essere presente neppure su tutta la lunghezza dei 300 metri successivi; detti 300 metri lato levante sono stati nella disponibilita' dell'Autorita' portuale di Genova (demanio marittimo) sino al 26 maggio 1997, quando, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il ministero delle finanze, sono stati trasferiti al demanio aeronautico, che a sua volta li ha trasferiti in concessione alle finanze, che a sua volta li ha trasferiti in concessione alla societa' "Aeroporto di Genova spa" (della quale l'Autorita' portuale detiene, con il 60 per cento, la maggioranza assoluta); il confine attuale del demanio aeronautico (che si estende oltre i lati est e nord-est della pista) non risulterebbe recintato e le relative aree demaniali risulterebbero abusivamente occupate dal Gruppo Riva, da prima del 26 maggio 1997 ad oggi, per utilizzi connessi direttamente o indirettamente alle attivita' siderurgiche; detti utilizzi non risulterebbero neppure coerenti con la legge n. 58/63, che individua tali aree come "zone sgombre da ogni ostacolo", e potrebbero pregiudicare la quota ottimale di avvicinamento per l'atterraggio degli aeromobili; tali apparenti illegittimita' non sarebbero mai state contestate ne' dall'Autorita' portuale a suo tempo, ne' dalla societa' "Aeroporto di Genova spa", attuale concessionaria dell'area; la societa' "Aeroporto di Genova spa", con lettera protocollo 014/2 del 27 gennaio 1999 chiede al ministero dei trasporti e della navigazione l'autorizzazione a concedere all'Ilva (e quindi al Gruppo Riva), per 50 anni l'area in questione per "utilizzo continuativo della viabilita' di confine per esigenze connesse all'attivita' dello stabilimento siderurgico", in apparente contrasto con la legge n. 58 del 1963 -: quali siano le cause che fanno si' che in fase di atterraggio lato levante non si possono utilizzare i primi 800 metri di pista; se esistano ad oggi attivita' del Gruppo Riva, legittime o meno, in zone per le quali la legge n. 58 del 1963 impone che "non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza"; quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti dei vertici dell'Autorita' portuale di Genova e della societa' "Aeroporto di Genova spa", responsabili dei controlli su dette zone, nel caso in cui il Gruppo Riva abbia occupato e persista nell'occupare illegittimamente in modo continuo o temporaneo le zone in premessa; quale risposta sia stata fornita dal Ministro dei trasporti alla richiesta, inoltrata dal presidente della societa' "Aeroporto di Genova spa", di concedere le suddette aree per cinquant'anni al Gruppo Riva per "utilizzo continuativo della viabilita' di confine per esigenze connesse all'attivita' dello stabilimento siderurgico"; quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del presidente della societa' "Aeroporto di Genova spa", a seguito della sua richiesta di assegnare in sub-concessione al Gruppo Riva, per utilizzi difformi dalla legge, aree che devono essere gestite, per gravi ragioni di sicurezza, dal soggetto concessionario delle medesime; quali azioni si intendano attivare, nel caso fosse accertato che l'ostacolo del muretto a fondo pista e' opera in contrasto con la legge, nei confronti dei vertici dell'Autorita' portuale di Genova e della societa' "Aeroporto di Genova spa", in merito alle inchieste ministeriali e della Magistratura in corso, aperte per stabilire le cause del disastro aereo di Genova; se - infine - non si consideri altamente controproducente limitare le possibilita' di ulteriori allungamenti della pista di atterraggio, gia' oggi manifestatamente inadeguata, in considerazione dello sviluppo del trasporto aereo nazionale, internazionale ed intercontinentale e, fatto ancor piu' grave, considerando che in un prossimo futuro, peraltro molto vicino, gli aerei saranno di dimensioni maggiori delle attuali ed avranno, di conseguenza, necessita' di un piu' ampio spazio di atterraggio. (5-06013)





 
Cronologia
venerdì 12 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano a far parte della NATO.

venerdì 19 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Fallisce il tentativo di un accordo di pace per la risoluzione del conflitto fra serbi e maggioranza albanese della provincia del Kosovo, negoziato a Rambouillet.