Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06034 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19990324
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull'artigianato) prevede al comma 4 che l'"iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane" e l'articolo 7 attribuisce alla commissione provinciale per l'artigianato il potere di accertamento dei requisiti dell'impresa artigiana e che le deliberazioni della detta commissione "fanno stato ad ogni effetto"; con deliberazione n. 1832 dell'8 ottobre 1986 il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'iscrizione all'albo imprese artigiane ha efficacia costitutiva non piu' limitata all'ammissione ai benefi'ci in favore delle imprese artigiane ma estesa a tutti gli aspetti dell'attivita'; l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede che "la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto (Inps) ha effetto a tutti i fini previdenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: ...b) settore artigianato, per attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443"; la sentenza n. 336 del 15 giugno 1989 della Corte costituzionale per le sole regioni a statuto speciale ha previsto che l'ordinamento riserva una sola definizione di impresa per gli effetti previdenziali -: se l'iscrizione all'albo imprese artigiane abbia effetto costitutivo anche sotto il profilo previdenziale; se l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia potesta' accertatrice o semplice attivita' classificatoria dei requisiti per l'appartenenza al settore artigiano in contrasto con gli accertamenti della commissione provinciale per l'artigianato stante il disposto di cui all'articolo 10 della legge n. 443 del 1985 che prevede la rappresentanza dell'Inps nella composizione della detta commissione". (5-06034)