Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03650 presentata da LEONE ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 19990325
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: da numerosi articoli giornalistici (come ad esempio La stampa, del 19 agosto 1993) e' emersa una vicenda che prende le mosse sin nel lontano 1992; infatti, l'onorevole Baldassarre Furnari, nel 1992 veniva indagato a seguito di un esposto da parte del presidente dell'Atif (Associazione torinese Imprese funebri) in merito ad una presunta illegittimita' d'una licenza; il procedimento penale tuttavia si concludeva con provvedimento di archiviazione disposto dal Gip (presso il tribunale di Torino) in data 21 dicembre 1992, su richiesta da parte del pubblico ministero M. Maddalena (sostituto procuratore presso il tribunale di Torino), con la motivazione "per insussistenza di estremi di reato" a carico del Furnari; in data 7 gennaio 1993, poi, a seguito di "voci di piazza" ("fonti anonime", cosi' definite) veniva nuovamente rubricato il nome del Furnari nel registro degli indagati con l'accusa di essersi reso responsabile di aver commesso il reato di cui all'articolo 319, comma 1, codice penale, in relazione alla medesima vicenda per cui era gia' intervenuto decreto di archiviazione. Le accuse si riferivano al periodo nel quale il Furnari ricopriva la carica di assessore al comune di Torino. Orbene, l'indagine veniva affidata al sostituto procuratore dottor Ferrando; tuttavia, nonostante le intercettazioni (dal 14 gennaio all'11 febbraio) e l'audizione di una coindagata (nell'abnorme forma delle sommarie informazioni testimoniali: valore nullo ai fini del dibattimento), sino alla fine del 1993, quindi ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato, altro non si verifica che la classica fuga di notizie, coperte dal segreto istruttorio, e la loro pubblicazione sugli organi di stampa tra i piu' letti in loco; dalla data del 19 agosto 1993 (pubblicazione della fuga di notizie) al Furnari non viene notificato alcun avviso di presentazione dinanzi all'autorita' giudiziaria nonostante lo stesso piu' volte avesse mostrato la propria disponibilita', anche alla luce del fatto che negli articoli di stampa era dato per scontato il prossimo compimento di tale atto da parte del magistrato; tant'e' che tramite i legali il Furnari provvedeva a depositare la nomina del difensore di fiducia; ad oltre cinque mesi di distanza del battage pubblicitario, nel gennaio del 1994, a seguito di uno scrupoloso controllo delle pendenze, il Furnari si avvede che del proprio fascicolo se ne era spogliato il dottor Ferrando e che lo stesso era stato assegnato alla dottoressa Masia (25 gennaio 1994). Appresa tale notizia il Furnari si premura, attraverso i legali, di confermare alla dottoressa Masia la disponibilita' ad un'audizione, cosi' come dichiarato al sostituto precedente, ricevendo assicurazione che non vi era l'urgenza di procedere a tale atto; in data 28 gennaio 1994, a ben oltre un anno di distanza dall'iscrizione della notizia di reato a carico del Furnari ed a piu' di sei mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero si avvede della necessita' dell'emissione di una misura custodiale (confrontare la Stampa del 5 febbraio 1994); la richiesta avanzata al Gip dottoressa Flavia Nasi prontamente viene accordata con fedelta' di motivazione; sulla base di "fonti anonime" di prova ed intercettazioni (che null'altro avevano accertato se non la preoccupazione, legittima e comprensibile, di coloro che immotivatamente si vedevano sottoposti ad indagini senza nulla aver commesso), si rinvangano malamente ed in parte le indagini del precedente procedimento che gia' avevano risolto il problema della illegittimita' o meno di una concessa licenza; sul presupposto di tale sua illegittimita' si avvalora cosi' la tesi che per il suo rilascio doveva esser stata sicuramente pagata al Furnari una tangente "come velatamente si andava dicendo in giro" (queste le dichiarazioni di impresari di pompe funebri che emergono anche dalla motivazione dell'ordinanza cautelare); addirittura, poi, viene rigettata una richiesta di revoca del provvedimento cautelare con la motivazione che lo stato di liberta' del Furnari, o degli altri coindagati, poteva determinare un grave pregiudizio per l'acquisizione e la genuinita' della prova (motivazione fedele a quella esposta dal pubblico ministero nella richiesta di emissione di ordinanza cautelare); si badi bene, le indagini erano ormai chiuse da piu' di sei mesi, ed alcuna richiesta di proroga era stata avanzata dal pubblico ministero titolare delle indagini; a distanza di oltre un anno dalla notizia di reato tale motivazione non suona che come una maldestra e strumentale forzatura; tuttavia, il Furnari veniva rimesso in liberta' grazie alla magnificenza del Gip che disponeva l'esecuzione della misura cautelare a tempo (venti giorni). Ne bastarono solo cinque per mettere il Furnari alla gogna della pubblica opinione distruggendone l'immagine sociale. Ed infine veniamo ai nostri giorni. Sono passati quasi sei anni dalla rubricazione della notitia criminis, e quasi cinque dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare, ma della vicenda giudiziaria del Furnari non ancora se ne e' decisa la sorte; e' noto a tutti, operatori del diritto e profani, le conseguenze e i disagi d'ordine sociale, economico e morale che comporta l'iscrizione di una pendenza del genere; se quindi si considerano le gia' esposte ragioni, oltre quest'ultima motivazione, ed il prevedibile esito del procedimento in questione si chiede -: quali determinazioni intenda adottare il Ministro di grazia e giustizia in riferimento alla vicenda giudiziaria che ha interessato, e tuttora interessa, il parlamentare onorevole Baldassarre Furnari. (3-03650)