Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06068 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (MISTO) in data 19990406
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: a seguito della messa in liquidazione dell'Isveimer Spa i liquidatori hanno predisposto il piano di liquidazione del fondo di previdenza per il personale dell'Isveimer ed il trattamento fiscale sugli importi da liquidarsi e' stato individuato nella normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'articolo 16 (tassazione separata), articolo 18 comma 1 (aliquota media del biennio) e nell'articolo 48-bis lettera d) (imponibile 87,5 per cento); l'applicazione di tale criterio di tassazione e' illegittimo e foriero di grave danno per i dipendenti in quanto il giusto criterio di tassazione applicabile dovra' concretizzarsi nell'applicazione della ritenuta "secca" del 12,50 per cento; l'imposizione tributaria sul versamento di somme in conto capitale che sara' versato dall'Isveimer in liquidazione, in alternativa alla costituzione di una copertura assicurativa, dovra' fare riferimento alla norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), agli articoli 42, comma 4 e 6, legge 26 settembre 1985, n. 482; l'articolo 11 comma 3 legge 3 agosto 1995 n. 335, che ha modificato il decreto legislativo n. 324 del 1993, ha stabilito che la disposizione di cui al comma 4, articolo 42 Tuir non si applica "in ogni caso" alle prestazioni erogate in forme di capitale ai sensi del detto decreto legislativo; tale disciplina ha modificato il previgente regime fiscale per i quali era prevista (articolo 6 legge 26 settembre 1985 n. 482) l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento; l'articolo 1 comma 5 legge 28 febbraio 1997 n. 30, ha previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 42 comma 4 del Tuir, deve riferirsi esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari istituite successivamente al 28 aprile 1993, per l'ovvia considerazione che, con una norma avente effetto retroattivo, sanzionabile anche sotto il profilo costituzionale, non si puo' penalizzare la posizione dei soggetti gia' iscritti alle forme pensionistiche complementari, ai quali era stata riservata un trattamento fiscale piu' favorevole; a tali principi si e' ispirata la risoluzione del 9 settembre 1998 n. 144/E emanata dal ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, con la quale si e' pervenuti alla conclusione che vada applicato, l'articolo 42 comma 4 del Tuir qualora la forma pensionistica complementare sia stata istituita prima del 28 aprile 1993, prescindendosi dal momento in cui viene erogata la prestazione; la richiamata norma prevede che per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al 10^ se il capitale e' corrisposto almeno dopo dieci anni dalla conclusione del contratto; l'imposizione fiscale sulle somme assoggettabili ad imposta deve essere limitata ad una ritenuta, a titolo di imposta del 12,50 per cento sull'imponibile calcolato, ai sensi dell'articolo 6 legge 26 settembre 1985, n. 482; i liquidatori dell'Isveimer si apprestano a pagare le somme dovute ai dipendenti per il titolo di cui innanzi applicando la nuova normativa ed in particolare assoggettando a tassazione l'imponibile con l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito del complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione (articolo 18, comma 1 Tuir); tale criterio di tassazione e' estremamente dannoso per i dipendenti e comunque applicata con interpretazione del tutto errata della norma vigente; allo stato sono gia' in corso i pagamenti con applicazione delle ritenute fiscali secondo i criteri erranti individuati dall'Isveimer -: se non ritenga di riaffermare il precedente orientamento a mezzo di nuova circolare risoluzione ministeriale impartendo quindi disposizioni che confermino la risoluzione del ministero delle finanze dipartimento delle entrate del 9 settembre 1998 n. 144/e. (5-06068)