Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03671 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990406
Al Ministro di grazia e giustizia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: secondo la normativa vigente, quando una contravvenzione non viene pagata dal soggetto sanzionato entro sessanta giorni dalla sua irrogazione, si apre una nuova fase della procedura; l'ente impositore (la prefettura se la multa e' stata irrogata dalla polizia, il comune se la multa e' stata irrogata dalla polizia municipale) forma i cosiddetti ruoli di riscossione e da' incarico ai concessionari di procedere con le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora; e' accaduto che il ruolo sia stato formato in ritardo (rispetto ai termini previsti per legge) dall'amministrazione competente; originariamente i ricorsi venivano proposti dal pretore ritenuto competente ex lege n. 689 del 1981; molti pretori hanno dichiarato la propria incompetenza o il proprio difetto di giurisdizione, dichiarando di potersi occupare soltanto dell'invalidita' della contravvenzione e non di atti successivi ad essa come l'iscrizione al ruolo; a questo punto sono stati presentati ricorsi avanti le commissioni tributarie visto che il vizio della tardivita' dell'iscrizione a ruolo risulta evidente dalla cartella esattoriale; anche le commissioni tributarie, pero', hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione perche' i ricorsi riguardano materia di codice stradale e non di tasse o imposte; hanno dato esito negativo anche cause instaurate davanti al giudice di pace; la direzione regionale delle entrate ha ritenuto di non poter intervenire se non in sede di pignoramento -: quale sia a questo punto l'organo preposto a tale giudizio; quale tutela abbia il cittadino di fronte ad un tale evidente abuso; come si possa essere arrivati ad una cosi' evidente situazione di violazione dell'articolo 24 della Costituzione. (3-03671)