Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01747 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19990407
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: da un articolo apparso sul Corriere della Sera del 1^ aprile 1999 a firma G. Antonio Stella si apprende che il 30 marzo 1999 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa avrebbe deliberato il conferimento di incarichi per lo svolgimento di 88 arbitrati per un valore di 575 miliardi (suscettibili di rivalutazione fino a circa 900) di cui avrebbero beneficiato 62 magistrati della giurisdizione amministrativa; la percentuale sulla base della quale viene calcolata la parcella spettante ai singoli collegi si aggira tra il 4 per cento e l'11 per cento con una media del 6 per cento; la deliberazione sul conferimento degli arbitrati era stata inserita il 25 marzo precedente nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio fissato dal Presidente, il dottor Renato Laschena, lo stesso che il 31 agosto 1996; quando fu eletto a presiedere il Consiglio di presidenza, in un'intervista ad un quotidiano, aveva dichiarato che "ci siamo resi conto che l'istituto degli arbitrati era ormai sotto accusa da parte dell'opinione pubblica la quale critica non tanto la partecipazione dei magistrati ai collegi, quanto l'arbitrato in se', definito uno dei sistemi per dare l'assalto alla diligenza dello Stato. Ci siamo detti: se le cose stanno in questi termini, e' necessario togliere gli incarichi extra"; la decisione e' stata adottata nonostante la durissima opposizione della componente minoritaria del consiglio, costituita dai rappresentanti dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, tre dei quali si sono rifiutati di partecipare alla votazione, mentre i restanti tre hanno votato contro; la dottoressa Mara Abbruzzese, rappresentante dei magistrati dei Tar, che aveva opposto nel corso della seduta del 25 marzo l'irregolarita' formale della convocazione (sanata immediatamente con un'altra per il 30 successivo con il medesimo ordine del giorno) in occasione della successiva convocazione, svoltasi il 30 marzo, e' stata sostituita con uno dei membri supplenti, il dottor Carlo Visciola, che non era neppure al primo posto tra di loro; un rappresentante dei magistrati dei Tar, il dottor Mario Arioso, ha espresso "tutto il suo senso di frustrazione, di scoramento, di impotenza, di umiliazione" per la decisione presa dal Consiglio di presidenza; il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 58, ha disposto che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, demandando a regolamenti governativi l'individuazione degli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e militari; il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, articolo 3, comma 3, lettera g), ha disposto che e' consentito ai magistrati amministrativi lo svolgimento solo di funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle due parti sia un soggetto pubblico; l'articolo 3, comma 4, lettera d), del disegno di legge A.C. 5115, approvato il 15 luglio 1998 dal Senato della Repubblica, vieta ai magistrati la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico nonche' la partecipazione a commissioni di collaudo, sulla base del principio di "garantire che i magistrati siano distolti quanto meno possibile dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, limitando al massimo i casi in cui o per il particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, o per la garanzia di imparzialita' e di rigore che tale figura e' in grado di offrire, taluni incarichi non possano non essere ai medesimi affidati"; l'articolo 2 del disegno di legge A.S. 1345, presentato nell'ottobre 1996 dall'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, fa divieto ai magistrati amministrativi e contabili, nonche' agli avvocati e ai procuratori dello Stato di partecipare a collegi arbitrali o di ricoprire incarichi di arbitro unico; in conclusione, appare dubbia la legittimita' della deliberazione adottata, considerando anche le modalita' con le quali il Consiglio ha adottato la delibera sia l'opposizione manifestata da alcuni dei componenti del Consiglio medesimo -: se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di tipo normativo utile a garantire il rispetto dei princi'pi di indipendenza, terzieta', correttezza ed operosita' dei magistrati amministrativi, considerando sia gli orientamenti recentemente espressi dal Parlamento sia il quadro della normativa vigente e la necessita' di garantire parita' di trattamento tra le varie categorie di magistrati. (2-01747)