Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01748 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19990407
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: con sentenza dell'8 febbraio 1999, n. 26, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale; nella medesima sentenza, la Corte ha accertato "un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro liberta' personale" in quanto, pur esistendo procedimenti e varianti previsti nei singoli casi per assicurare la tutela, di volta in volta dei diritti dei detenuti secondo modalita' di natura giurisdizionale, "manca un rimedio giurisdizionale che possa essere considerato di carattere generale" in quanto "nel sistema della legge, il rimedio generale c'e' ma e' costituito dalla procedura non giurisdizionale su reclamo generico"; la Corte ha affermato che "l'idea che la restrizione della liberta' personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria e' estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona e dei suoi diritti" e che "al riconoscimento della titolarita' di diritti non puo' non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice di un procedimento di natura giurisdizionale" in quanto "il principio di assolutezza, inviolabilita' e universalita' della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere"; attualmente sussiste in capo ai detenuti, un mero diritto di reclamo contro provvedimenti delle varie autorita' amministrative o politiche di volta in volta competenti, o di soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria o del magistrato di sorveglianza che prospettano una lesione immediata e diretta di beni o diritti costituzionalmente garantiti alla quale corrisponde, in capo all'autorita' che li ha adottati, un obbligo generico di informazione verso il detenuto senza alcun rimedio in caso di violazione; la mancanza di una tutela giurisdizionale di carattere generale dei diritti dei detenuti e' una carenza inammissibile che impone interventi immediati al fine di garantire il rispetto dei princi'pi dell'ordinamento costituzionale anche nell'ambito degli istituti penitenziari; la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari in Italia e' tale per cui non sempre viene garantito il rispetto dei diritti inviolabili che sono spesso di fatto annullati dalla condizione di restrizione della liberta' personale connessa con l'esecuzione della pena -: quali iniziative il Governo intenda intraprendere o abbia intrapreso per realizzare tempestivamente il rispetto dei princi'pi dell'ordinamento costituzionale anche all'interno degli istituti penitenziari. (2-01748)