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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06101 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990408

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il 3 febbraio l999 il sottosegretario alle Finanze onorevole Francesco de Franciscis rispondeva all'atto di sindacato ispettivo n. 5-05295 presentato dall'interrogante relativo alle reiterate verifiche, da parte della Guardia di finanza, cui da alcuni anni risulta sottoposta la societa' Lpr Srl, corrente in Agazzano (Piacenza) - Strada Rivasso 37; come risulta dagli atti - ed in specie dal processo verbale di verifica giornalmente compilato e dal processo verbale di Constatazione elevato in data 15 dicembre 1998, relativo agli addebiti mossi "rectius reiterati" per i periodi d'imposta 1992 e 1993 - si e' in presenza di un nuovo intervento operativo che ha riguardato l'attivita' dell'impresa dal 1992 al 1998; per i periodi d'imposta pregressi - gia' sottoposti a controllo da parte del nucleo polizia tributaria di Piacenza (1988-1996) - il nucleo polizia tributaria di Torino non si e' limitato esclusivamente ad analizzare i rapporti economici intercorsi con "Barry Steven Cohn" (titolare dell'omonima impresa ) nonche' con "Spectrum International Sales Inc." - come si legge nella risposta resa dal rappresentante del Governo - ma ha esteso il controllo a tutti i fatti gestionali, acquisendo tutta la documentazione bancaria riguardante la societa', il legale rappresentante della stessa (Arici Luciano) ed i suoi familiari. Dall'esame della contabilita' non e' emerso alcunche', e cio' in quanto - in precedenza - il nucleo polizia tributaria di Piacenza - nel corso della verifica generale effettuata nei confronti della societa' Lpr Srl - aveva provveduto a contestare, ai fini imposte dirette ed imposta valore aggiunto, le violazioni tributarie riscontrate, ivi comprendendo le supposte false fatture ricollegabili all'attivita' di sponsorizzazione, quantificando i rilievi in lire 3.438.880.000 "imposta valore aggiunto lire 653.387.200" per il 1992, e lire 3.360.000.000 "imposta valore aggiunto lire 638.400.000" per il 1993; cio'nonostante il nucleo polizia tributaria di Torino - al solo fine di procedere comunque ad addebiti tributari (inesistenti) - ha utilizzato ad usum delphini i dati scaturenti dall'analisi dei conti correnti bancari intestati al signor Giuliano Arici, amministratore delegato della Lpr Srl In particolare a detto contribuente veniva chiesto in base al dettato normativo vigente articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e 51 decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 di provare la non inerenza dei versamenti e dei prelevamenti effettuati sui conti correnti personali all'attivita' svolta dalla Lpr Srl; in data 15 dicembre 1998, con riferimento ai conti personali, venivano fornite le delucidazioni richieste dai verificatori, precisando che i versamenti sui conti correnti bancari erano da ricollegare all'attivita' di sponsorizzazione gia' contestata, quindi non piu' imponibile. In particolare si specificava - in sede dichiarativa - che la dinamica dei fatti, o meglio dei versamenti effettuati, era riconducibile - formalmente e sostanzialmente - ai rilievi a suo tempo mossi dal nucleo polizia tributaria di Piacenza che avevano formato oggetto di accertamento e di rettifica da parte degli uffici imposte dirette e imposte valore aggiunto di Piacenza. Detti accertamenti risultavano definitivamente chiusi a seguito dell'avvenuta conciliazione giudiziale; dei chiarimenti forniti risulta che la polizia tributaria di Torino non abbia tenuto minimamente conto tant'e' che ha proceduto a riaddebitare, quali presunte vendite senza fattura "per il 1992 e il 1993", gli importi di lire 2.916.509.738 e lire 2.147.067.280. In altre parole, in base ad un inaccettabile ragionamento capzioso - basato sulla mancata intestazione alla Lpr Srl degli assegni circolari versati nei conti correnti personali - i verbalizzanti, ignorando i chiarimenti resi e le risultanze documentali derivanti anche dai sequestri dei documenti bancari effettuati in sede di indagini di polizia giudiziaria dallo stesso nucleo polizia tributaria di Torino, ritenevano di poter riaddebitare alla societa' le somme gia' definite. L'effetto duplicativo raggiunto e' di solare evidenza posto che l'addebito si basa solo sul diverso esercizio del potere di accertamento che ha per oggetto sempre identiche fattispecie; discorso analogo, ma con risvolti ancor piu' gravi, deve essere fatto anche con riferimento agli addebiti riguardanti i movimenti "dare" dei conti correnti personali del signor Luciano Arici per i quali, come risulta dalle dichiarazioni analitiche rese ai verbalizzanti, lo stesso non aveva potuto fornire il nominativo dei percettori degli assegni "documento n. 1". L'impossibilita' materiale ad evadere le richieste in questione derivava dall'indisponibilita' della documentazione bancaria riguardante i prelevamenti effettuati dato che gli istituti di credito, ancorche' tempestivamente attivati dal titolare dei conti correnti non avevano trasmesso la fotocopia degli assegni tratti sugli stessi. Cio'nonostante i verificatori - prescindendo dalle argomentazioni difensive addotte - addebitavano, quali presunte vendite senza fattura, le somme inerenti prelevamenti effettuati. Veniva cioe' ignorato lo stato di oggettiva, documentata difficolta', a produrre la documentazione richiesta, ma, cosa ancor piu' grave, all'atto della elevazione del processo verbale di constatazione, veniva modificato il contenuto degli allegati da inviare all'Ufficio delle entrate eliminando, da ogni singolo movimento bancario, la "causale" "o meglio Nota, dalla quale risultava la mancata ricezione dei documenti bancari; detta ricezione - va evidenziato - riguardava anche l'attivita' dei verificatori ai quali le banche non avevano trasmesso le fotocopie degli assegni de quibus. In altre parole, in sede di verifica, in data 13 dicembre 1998, venivano compilati e rilasciati alla parte gli elenchi riguardanti i singoli movimenti bancari - che risultano allegati al processo verbale di verifica - sui quali, sotto la voce "Note", comparivano i dati esatti, comprensivi cioe' della specificazione relativa alla mancata ricezione della documentazione bancaria riguardante gli assegni emessi. In data 15 dicembre 1998, all'atto della levata del processo verbale di constatazione - conosciute le argomentazioni difensive con le quali si contestava l'operato dei verificatori, ivi segnalando l'impossibilita' materiale anzidetta - detti elementi venivano eliminati, nel senso che si ometteva di rappresentare all'ufficio l'impossibilita' per il contribuente di identificare il nome del beneficiario, a causa della mancanza della documentazione bancaria. Si ometteva - cioe' - di evidenziare un elemento essenziale a favore del contribuente, con buona pace delle regole di trasparenza, equilibrio, equita' ed indipendenza che devono ispirare l'operato dei verificatori. Il fatto - talmente grave da non meritare commenti ulteriori - e' comunque sintomatico del fumus persecutionis che ispirava l'operato dei verbalizzanti, dato che con tale procedura sono state addebitate, quali vendite senza fattura, lire 3.132.626.000 (1992) e lire 2.205.475.359 (1993), importi ricavati dai prelevamenti effettuati e per i quali era impossibile indicare il beneficiario; ne segue che, contrariamente a quanto affermato nella risposta alla interrogazione in premessa indicata, nel caso in esame si e' in presenza di un intervento reiterato che ha per oggetto non solo i rapporti intercorsi tra la Lpr Srl e la gia' citata impresa americana, ma tutta la gestione; l'intervento in questione risulta, quindi, finalizzato solo a riaddebitare, sotto altra forma - e quindi utilizzando in maniera perversa e surrettizia i poteri di accertamento - i fatti che avevano gia' formato oggetto di accertamento e rettifica; con riferimento alla risposta resa dal rappresentante del Governo non puo', infine, sottacersi che dalla stessa emerge - a chiare lettere - che la reiterazione dell'intervento e' stata attuata di "concerto" con l'autorita' giudiziaria. In merito e' doveroso sottolineare l'anomalia procedurale seguita dato che se oggetto del controllo era l'analisi dei rapporti intercorsi con imprese statunitensi, da attuarsi evidentemente in chiave amministrativa, allora risulta del tutto incomprensibile - e financo irrituale - il coinvolgimento dell'autorita' giudiziaria di Torino, stante l'assoluta incompetenza dell'organo giurisdizionale a conoscere dei fatti amministrativi. Se - invece - l'intervento era dettato dall'esigenza di perseguire reati tributari "ed e' questo che traspare dalle righe" allora e' quanto mai grave e disdicevole che con i poteri di polizia tributaria "utilizzabili solo per il perseguimento di controlli amministrativi" si raccolgano prove da utilizzare in sede penale, cosi' calpestando le piu' elementari regole previste dal vigente sistema giuridico a garanzia dell'indagato, regole che impongono, qualora vi sia una notitia criminis, di compiere esclusivamente atti di polizia giudiziaria e non di polizia tributaria -: se e quali interventi, alla luce dei fatti esposti intenda disporre affinche' le iniziative - ad avviso dell'interrogante - persecutorie, intimidatorie, e comunque del tutto ingiustificate, poste in essere abusando dei poteri d'ufficio siano ricondotte nell'alveo della legalita'. (5-06101)

 
Cronologia
giovedì 1° aprile
  • Politica, cultura e società
    Comunisti italiani e verdi premono sul Governo per una tregua pasquale ai bombardamenti Nato. Cossutta minaccia le dimissioni dei suoi ministri.

giovedì 15 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si tiene a Stoccarda in Germania  la terza conferenza euro-mediterranea. Per la prima volta vi partecipa la Libia in qualità di invitato speciale della Presidenza.