Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01760 presentata da GARDIOL GIORGIO (MISTO) in data 19990419
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: nel 1986 il comune di Grugliasco compilo' un piano particolareggiato, attuativo del PRGC, successivamente modificato nel 1988 sulla base di una proposta redatta direttamente dagli operatori privati interessati alla realizzazione dell'intervento. In attuazione di tale piano nel primo semestre del 1989 vengono rilasciate alla societa' Galileo le concessioni edilizie con cui viene dato avvio alla realizzazione dell'insediamento commerciale; fanno poi seguito alcune varianti che prevedono (in particolare la n. 41 del 1992) un importante incremento sia in termini di superfici che di volumi cosi' come attualmente esistente; il DGR n. 78 - 40353 della regione Piemonte annulla parzialmente il piano particolareggiato afferente l'area su cui sorge il centro commerciale avendo individuato un eccesso di volumetria imputabile ad una erronea applicazione degli indici di cubatura ed al mancato computo delle vaste superfici delle gallerie e piazze commerciali oltre che dei vani tecnici; il comune di Grugliasco recepisce l'annullamento e provvede immediatamente a sospendere i lavori ancora in corso presso l'insediamento commerciale (finitura della parte destinata ad albergo); gli operatori commerciali .TRE.MA, Euromercato (e sue consociate), IKEA. e i costruttori (Galileo) ricorrono al Tar che respinge l'istanza (sentenza n. 448/1996, 8 maggio); segue analogo ricorso al Consiglio di Stato che in data 21 ottobre 1997 respinge gli appelli e conferma le sentenze impugnate; nel frattempo la Standa, mandataria dei soggetti operanti nell'ambito dell'insediamento commerciale, presenta istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994; il comune adotta un provvedimento di determinazione del conguaglio dell'oblazione pari a 21 miliardi circa; gli operatori ricorrono al Tar Lazio che respinge l'istanza di sospensiva e determina in 1/3 del totale la somma da pagarsi in attesa del giudizio di merito, che verra' dopo la sentenza del Consiglio di Stato; la pubblica amministrazione nell'intento di fare finalmente chiarezza sulle modalita' del calcolo dell'oblazione, pone il quesito al ministero dei lavori pubblici - Dipartimento di controllo del territorio - che risponde con un comunicato secondo cui la "nota 1" della tabella degli importi dell'oblazione di cui alla legge n. 47 del 1985 modificata dalla legge n. 724 del 1994 non e' applicabile al caso di specie; non specifica poi quale altra via seguire, tanto da portare alla necessita' di una richiesta di ulteriori approfondimenti in merito trasmessa al ministero il 30 luglio 1998 e rimasta ad oggi senza risposta; sulla base del parere ministeriale, gli operatori propongono istanza di riesame al Tar Lazio della precedente sentenza; la discussione avviene il 31 luglio 1997 con esito negativo per i ricorrenti. La situazione resta immutata; parallelamente (l'amministrazione comunale formula una richiesta di conguaglio della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione dei manufatti, sulla base di un ricalcolo dello stesso redatto da una terna peritale nominata all'uopo); il conguaglio ammonta a circa 10 miliardi di lire, comprensive di sanzioni, interessi legali e rivalutazione monetaria. Ovviamente gli operatori privati hanno presentato ricorso, questa volta al Tar Lazio che recentemente ha inviato alla Corte costituzionale perche' si esprima in merito alla competenza territoriale dell'organo di giustizia amministrativa; la prima delle convenzioni sopra richiamate stipulata fra comune di Grugliasco e Galileo srl stabilisce le opere di urbanizzazione a corredo, che devono essere eseguite a prescindere dal costo effettivo e in tempi dati riportati nella convenzione medesima; la seconda convenzione aggiunge all'oggetto contrattuale la possibilita' di utilizzare una parte della superficie da realizzare quale superficie commerciale. In sostanza la "scatola" resta la stessa, ma aumentano all'interno le superfici commerciali. Inoltre stabilisce nuove ulteriori opere di urbanizzazione a corredo e i tempi per la realizzazione delle stesse; la terza convenzione stabilisce la possibilita' di eseguire opere sostitutive computate a misura; a fronte del valore delle opere previste nelle tre convenzioni, stimato in lire 19.300.000.000, sono state eseguite opere per un totale di lire 13.150.000.000; restano da eseguire opere per un importo pari a lire 6.950.000 che, aggiornati, assommano a lire 8.5000.000.000 circa. Questo a fronte di un'opera ormai completamente funzionante da oltre quattro anni; e che, pertanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni; a) in data 4 novembre 1988 la Galileo srl ed il comune di Grugliasco stipulavano la prima convenzione urbanistica. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni la Galileo srl, come previsto dalle leggi in materia, stipulava le "polizze fidejussorie cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 con la compagnia Unipol. Alla prima ne seguono altre, ciascuna in relazione alle successive concessioni edilizie (polizza n. 8351224, n. 16980614, n. 16980653), tutte accese presso la medesima compagnia assicuratrice; b) a seguito dell'inadempienza della Galileo srl degli obblighi assunti, l'amministrazione comunale, con deliberazione n. 426 del 5 novembre 1998, procedeva all'incameramento dell'importo di lire 3.751.722.590 (relativo a opere di urbanizzazione previste nella convenzione e mai eseguite); c) a fronte della disponibilita' della Galileo srl a riprendere i lavori di urbanizzazione, con deliberazione n. 540 del 5 agosto 1997, il sub-commissario prefettizio (che svolgeva le funzioni di sindaco e consiglio comunale) sospendeva fino al 30 settembre 1997 la procedura di incameramento delle cauzioni; d) la Galileo avvia il cantiere di costruzione di una delle strade d'accesso al centro commerciale, corso Tirreno, e sospende subito dopo i lavori (i cantieri aperti sono stati causa di incidenti automobilistici). Scaduta la data del 30 settembre 1997, la nuova amministrazione comunale, insediatasi nel frattempo a seguito delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, decideva di riavviare la procedura di incameramento delle cauzioni (delibera giunta comunale n. 122 del 31 marzo 1998); e) la Unipol, con lettera del 7 luglio 1998 respingeva le richieste del comune del pagamento delle polizze, adducendo che l'annullamento parziale del piano particolareggiato operato dalle regione Piemonte e recepito in allora dal comune di Grugliasco, aveva travolto le convenzioni urbanistiche successive a cui attingevano le polizze; in realta' la deliberazione della giunta regionale aveva disposto l'annullamento parziale del piano particolareggiato limitatamente alle quantita' edificabili eccedenti le previsioni del PRGC. Il piano particolareggiato rimaneva pertanto valido per la parte di cubatura edificatoria non eccedente quella prevista dal PRGC; rimanevano conseguentemente operanti le convenzioni urbanistiche stipulate e le polizze contratte a garanzia degli impegni assunti; f) poiche' la Galileo srl aveva gia' realizzato integralmente la cubatura originariamente prevista nel piano particolareggiato, aveva presentato domanda di condono edilizio per la parte che, secondo la delibera regionale richiamata, era risultata eccedente; non aveva pero' ultimato tutte le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni stipulate, tant'e' che presentava domanda di condono edilizio per le opere realizzate in eccedenza; g) il comune di Grugliasco richiedeva l'incameramento delle polizze cosi' come precisato dall'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione di cui le polizze suddette e, a fronte dell'illegittimo rifiuto da parte della Unipol spa di corrispondere il pagamento di un ammontare pari all'importo delle opere che la Galileo srl non ha realizzato in conformita' della convenzione, si vedeva costretto ad adire alla magistratura. A maggiore chiarimento, l'articolo 7 delle condizioni generali, sottoscritto da tutte le parti in allora, recita testualmente: "Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sara' effettuato dalla societa' (Unipol Assicurazioni) entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile la societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverra' dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potra' eccepire alla societa' in merito al pagamento stesso"; la situazione venutasi a determinare ed evidenziata in premessa pone alcuni problemi di carattere generale che potrebbero richiedere l'attenzione di misure legislative atte a garantire meglio l'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione. Infatti: le resistenze opposte dalla Unipol Assicurazioni hanno dilatato i tempi di realizzazione in economia di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire secondo modalita' e tempi certi, addirittura definiti dalle convenzioni stipulate. La pubblica amministrazione subisce un danno evidente; le societa' assicuratrici che operano nel ramo ne hanno anch'esse un danno perche' e' evidente che, essendo facolta' della pubblica amministrazione richiedere l'accensione di polizze bancarie (che prevedono il versamento dell'intera cifra garantita), l'insolvenza della Unipol incoraggia la fuga dalle polizze assicurative, ritenute non piu' sicure dal punto di vista dell'esigibilita'; i soggetti concessionari di opere pubbliche per le quali e' prevista l'accensione di una polizza fidejussoria risultano anch'essi danneggiati in quanto, qualora la pubblica amministrazione si risolvesse a pretendere polizze bancarie, aumenterebbe il costo degli oneri che debbono sopportare per garantire la regolare esecuzione delle opere concesse o appaltate -: se il Governo intenda condurre un'indagine per accertare il numero di contenziosi aperti tra la pubblica amministrazione e le societa' assicuratrici in ordine al rispetto degli impegni contrattuali fidejussori e se intenda adottare misure di carattere generale per tutelare i diritti delle pubbliche amministrazioni a fronte di impegni disattesi dalle societa' assicuratrici, comprensivi della revoca all'autorizzazione ad operare nel ramo; se nel caso evidenziato non si intendano attivare gli organi di vigilanza perche' accertino i motivi del mancato rispetto contrattuale da parte della societa' Unipol Assicurazioni. (2-01760)