Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03746 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990421
Al Presidente del Consiglio dei ministri. -Per sapere - premesso che: la legge 28 settembre 1998, n. 337, nell'ambito dei principi cui informare la delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ha, tra l'altro, affidato alle esattorie il compito di provvedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati da tutti gli enti pubblici, ivi compresi gli enti previdenziali (Inps, Inail, Inpdap, eccetera); nella fase precedente all'entrata in vigore della novella, gli enti previdenziali, per effetto della legge n. 389 del 1989, avevano la facolta' ma non l'obbligo di trasferire alle esattorie i crediti contributivi, ai fini del loro recupero coatto; nel 1990 gli enti previdenziali - in particolare, l'Inps - trasferirono alle esattorie crediti da recuperare per migliaia di miliardi, cosi' avviando un'operazione che si e' rivelata assolutamente negativa per gli enti interessati che, a tutt'oggi, poco o nulla hanno incassato di quei crediti, dei quali spesso non si conosce neppure la sorte; di converso, la scelta dell'Inps di procedere direttamente al recupero dei crediti prima che entrasse in vigore la recente normativa si e' dimostrata felice, nonostante abbia richiesto l'impiego di enormi risorse umane e strumentali, reso necessario un processo di potenziamento informatico, e fatta sorgere l'esigenza di assumere oltre 100 avvocati, assegnati in prevalenza alle sedi del nord Italia, dove maggiori erano le possibilita' di recupero; pur a fronte di tale situazione, il legislatore e' intervenuto in materia con l'inopinata statuizione contenuta nella citata legge di delega n. 337 del 1998, le cui deleterie conseguenze appaiono evidenti agli occhi di tutti; nel 1998 l'Inps ha recuperato circa 4.000 miliardi, confermando il trend positivo degli anni precedenti, dimostrando una vitale e spiccata capacita' nella gestione delle attivita' di recupero crediti, a fronte della quale appare inammissibile lo svuotamento di funzioni che non consentirebbe all'Istituto di provvedere al recupero di crediti anche di minimo valore; un'ulteriore conseguenza dell'"esproprio" posto in essere dalla nuova normativa ai danni degli istituti previdenziali e' legata ad una ingiustificata rigidita' delle procedure di recupero esattoriale, con il connesso accentuarsi delle condizioni di difficolta' delle imprese, in particolare quelle medio-piccole (artigiani e commercianti), che non godrebbero piu' di quella sorta di "riguardo" da sempre riservata dagli istituti stessi, in particolare dall'Inps, agli operatori del mondo del lavoro, venendo incontro alle loro difficolta' -: quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, affinche', almeno nei primi cinque anni di attivazione della procedura, sia attuato un sistema misto di recupero dei crediti previdenziali, sia per non disperdere il patrimonio professionale degli enti sia per consentire alle esattorie di acquisire la necessaria esperienza che le stesse hanno dimostrato di non possedere nel 1990.