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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06163 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19990421

Al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: in violazione di quanto stabilito dall'articolo 1283 del codice civile, che dispone che "in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi" le banche hanno sempre applicato ai clienti che ottengono denaro in prestito interessi su base trimestrale, con la conseguenza dell'applicazione del cosiddetto anatocismo, cioe' la maturazione degli interessi sugli interessi; gli istituti di credito, sostenuti da favorevoli pronunce giudiziali, hanno sempre giustificato tale loro comportamento (profondamente iniquo se si pensa che gli interessi attivi per il cliente vengono pagati su base annua) ravvisando gli usi contrari richiesti dall'articolo 1283 del codice civile in una prassi bancaria seguita su indicazione dell'Abi da numerosi anni; negli ultimi tempi, dopo alcune sentenze contrarie di merito e ben due sentenze della Corte di cassazione (della prima e della terza sezione), la giurisprudenza sembra avere cambiato completamente opinione giudicando illegittimo l'anatocismo applicato dalle banche. La Suprema Corte non ravvisa piu' un uso normativo nella prassi seguita dalle banche ma dei semplici usi negoziali che non integrano i requisiti voluti dall'articolo 1283 codice civile. La Cassazione ha infatti chiarito che per essere considerato uso con valore normativo una regola deve, oltre che essere applicata nel tempo, anche essere sentita come precetto giuridico dalle parti contraenti. Cio' e' impensabile vista la macroscopica differenza di trattamento esistente tra il caso in cui sia la banca a pagare gli interessi al cliente o viceversa. La Cassazione ha sul punto anche osservato che l'inserimento di tali clausole non corrisponde nemmeno ad una trattativa negoziale in quanto si tratta di postille inserite automaticamente nei contratti che si presentano come vero e proprio presupposto indefettibile per accedere al credito bancario; nonostante il consolidamento di questo nuovo orientamento giurisprudenziale a tutt'oggi non risulta che gli istituti di credito abbiano fatto nulla per adeguarsi alle pronunce della Cassazione a meno che non siano state esperite contro di loro le vie giudiziali -: quali provvedimenti intenda adottare per correggere tale situazione senza che si arrivi ad instaurare un enorme contenzioso giudiziale tra le banche ed i loro clienti; se intenda, direttamente o per il tramite degli organi di vigilanza inviare una circolare o effettuare un'ispezione affinche' gli Istituti di credito si adeguino alle decisioni della magistratura. (5-06163)

 
Cronologia
domenica 18 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il referendum per l'abrogazione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 % dei seggi alla Camera non raggiunge il quorum previsto dalla Costituzione. Alla consultazione partecipa il 49,58% degli aventi diritto.

venerdì 23 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al vertice Nato a Washington viene approvata una dichiarazione in 17 punti nella quale si ribadisce l'intenzione di continuare gli attacchi aerei sulla Repubblica Federale di Jugoslavia e la volontà di non accettare alcun compromesso sulle irrinunciabili condizioni poste dalla comunità internazionale.