Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06189 presentata da REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990428
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere eseguite non oltre 60 giorni; la legge n. 489 del 1994, all'articolo 7, comma 4-ter ha stabilito che: "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"; l'inciso che limita la disposizione ai dati relativi all'esercizio corrente ha dato luogo a due possibili interpretazioni e la circolare del ministero delle finanze 181/E del 27 ottobre 1994 ha adottato quella piu' rigoristica, affermando al punto 7.4 che: "deve trattarsi di scritture relative all'anno di imposta in corso alla data dell'eventuale accesso da parte degli organi di controllo" e precisando che per anno di imposta ai fini Iva s'intende sempre l'anno solare; in seguito a tale norma il contribuente potrebbe, sino al 31 dicembre, soprassedere alla stampa relativa a tutto l'anno in corso; ma gia' al 2 gennaio successivo, entrando il nuovo anno d'imposta e venendo meno l'effetto della disposizione, incorrerebbe automaticamente nelle sanzioni previste del decreto legislativo n. 471 del 1997 (tra il 100 ed il 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente registrato o documentato nel corso dell'esercizio), per la mancata trascrizione su supporti cartacei dei dati contabili relativi ai primi dieci mesi dell'anno precedente, equiparandola alla omessa registrazione degli stessi; con il nuovo anno d'imposta, invece, si applica il criterio della stampa del bollato nei 60 giorni; la menzionata circolare, emessa in periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 471 del 1997 non puo' risultare logicamente correlata alle nuove disposizioni in materia di sanzioni; ne consegue l'assegnazione di un ambiguo doppio termine, con maggiore probabilita' di errore per il contribuente -: quali provvedimenti intenda assumere al fine di uniformare le scadenze, mediante un'interpretazione che consenta di far coincidere l'esercizio corrente con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale, nella quale confluiscano i dati della contabilita', ritenendo regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione fiscale; se in subordine se ritenga di promuovere iniziative dirette a prevedere la non irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 nel caso di tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei fino alla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e la esclusiva applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 dello stesso decreto per violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'. (5-06189)