Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06206 presentata da FONTAN ROLANDO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990503
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha adottato recentemente in diversi comuni e province in medio-grandi dimensioni e dotati di propri statuti, provvedimenti che impongono, in sostituzione di vice-segretari con funzioni di segretari reggenti, altri segretari reggenti, usando, in taluni casi, come per il comune di Asti, termini, ad avviso degli interroganti, ingiustificatamente arroganti e minatori (quali valutazione di sussistenza di illeciti disciplinari e di ipotesi di reato, nonche' ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge) attraverso note ufficiali a firma del direttore generale dell'Agenzia stessa; nessuna disposizione di legge riconosce all'agenzia suddetta la competenza che, nel caso di vacanza, spetta esclusivamente al sindaco od al presidente di provincia sussistendo una norma regolamentare dell'ente che preveda la figura del vice-segretario ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge n. 127 del 1997 e dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997; facendo riferimento al caso del comune di Asti, i requisiti previsti dalla vigente normativa per il riconoscimento della qualifica di segretario generale della classe corrispondente a quella del comune di Asti sono stati ufficialmente ed ampiamente attestati, da atti rilasciati dal precedente sindaco di Asti professor Alberto Bianchino nonche' dal precedente segretario generale dottor Andrea Degioanni e riconosciuti dall'attuale sindaco Luigi Florio, che li riconoscono in capo alla persona del vice-segretario dottor Maurizio Lombardi, che riveste da oltre un anno la carica di segretario generale reggente; il comportamento dell'Agenzia si configura non solo come assolutamente illegittimo, ma ancor piu' evidenzia una pesante ingerenza sulle autonomie locali che lede profondamente il ruolo riconosciuto alle stesse a partire dalla legge n. 142 del 1990 sino alla legge n. 127 del 1997, comportamento che, seppur per fattispecie diverse, e' costantemente censurato da pronunce giurisprudenziali in tutto il territorio italiano che evidenziano l'adozione da parte dell'agenzia di atti in contrasto con le disposizioni di legge vigenti ed eccedenti la propria competenza oltre che contraddittori e che parrebbero, a seconda dei casi, essere orientati piu' alla tutela di singole posizioni che non al soddisfacimento dell'interesse pubblico palesando, al riguardo, fondate ipotesi del reato previsto dall'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) "...in violazione di norme di legge o di regolamento... intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto"; tra le piu' significative innovazioni legislative degli ultimi anni in tema di autonomie locali rientra il diritto riconosciuto ai sindaci ed ai presidenti delle province di poter autonomamente scegliere il segretario, quale massimo collaboratore giuridico dell'ente, per cui l'agenzia, istituita per la gestione dell'albo dei segretari, deve essere considerata un soggetto di ausilio ai sindaci ed ai presidenti delle province per un'oculata, approfondita ed ampia scelta di tale figura e non rappresentare una sorta di associazione corporativa di interessi specifici; il disegno di legge presentato dal Ministro per la funzione pubblica prevedeva l'iscrizione al nuovo albo dei segretari comunali e provinciali da parte dei dirigenti e funzionari dirigenti e funzionari direttivi degli enti locali che avessero svolto la funzione di vice-segretario per almeno due anni e che tale testo, che ha avuto una lunga gestazione in sede parlamentare ed e' stato soggetto di molteplici dibattiti pubblici senza subire significative trasformazioni, e' stato profondamente modificato solo in sede di voto di fiducia alla Camera dei deputati, divenendo definitivo come legge n. 127 del 1997; l'articolo 17, comma 67, della suddetta legge prevede la distinzione tra segretari-funzionari e segretari-dirigenti, pur non facendo un esplicito riferimento al termine "grado", termine, peraltro, esclusivamente usato al comma 83 dello stesso articolo, laddove si prevede che i vice segretari con quattro anni di anzianita' nella funzione hanno diritto, nella fase transitoria, all'iscrizione all'albo nel grado iniziale; l'articolo 17, comma 78, prevede che il regolamento di attuazione determini l'articolazione in "fasce professionali", le quali ovviamente si debbono articolare all'interno della distinzione di fondo tra funzionari e dirigenti, stabilendo al comma 82, in riferimento ai segretari, il vincolo del rispetto, nella fase transitoria, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite; nell'ordinamento degli enti locali i vice-segretari, in stretta analogia con i segretari, sono distinti in qualifiche funzionariali e dirigenziali in relazione all'Ente presso cui espletano le funzioni; alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza l'assurdita' di aver interpretato genericamente, per quanto riguarda i vice-segretari, il termine "grado iniziale" come "prima fascia professionale", inserendo gli stessi in detta fascia cosi' come avviene per i segretari-funzionari con meno di due anni di servizio, concretizzando in cio' una palese violazione dei piu' elementari principi di giustizia, imparzialita', eguaglianza e, soprattutto, del principio, sancito costituzionalmente, del buon andamento secondo il quale sussiste l'obbligo di valorizzare la professionalita' acquisita dai pubblici dipendenti; la Commissione affari costituzionali del Senato ha presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimita', in cui orientava l'interpretazione e l'attuazione della normativa in esame impegnando il Governo "a precisare, nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, quanto all'inserimento nell'Albo provvisorio, va riferito, per il grado iniziale dei vice-segretari comunali e provinciali, alla classe di comuni in cui sono state svolte le funzioni e la relativa fascia professionale e ad assicurare che le posizioni di carriera dei vice segretari comunali e provinciali siano garantite senza comprimere la piu' ampia potesta' del sindaco e del presidente della provincia di scegliere i segretari comunali e provin-ciali -: se intenda, in base ai poteri di vigilanza, attribuire all'articolo 17, comma 76, della legge n. 127 del 1997: a) verificare tutti gli inquadramenti dei segretari e vice segretari avvenuti dal 1^ gennaio 1998 a tutt'oggi con produzione, da parte dell'agenzia, per la successiva acquisizione di tutti i relativi atti istruttori (dalla domanda all'inquadramento); b) congelare ad oggi lo stato di fatto di tutte le segreterie comunali e provinciali, fatte salve le situazioni di grave pregiudizio per vuoti istituzionali e garantendo la tutela delle posizioni oggetto di ricorsi pendenti davanti alle competenti autorita' giudiziarie e cio' sino alla completa verifica di cui al precedente punto a); c) rendere noto il tipo di rapporto di lavoro, sia dal punto di vista giuridico che economico, dei vertici tecnici dell'agenzia nazionale e le modalita' di reclutamento degli stessi; d) intervenire immediatamente con l'emanazione di disposizioni interpretative o modificative del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, tese ad assicurare il rispetto dei principi ispiratori della riforma delle autonomie locali e cio' al fine di permettere ai sindaci ed ai presidenti delle province di poter procedere autonomamente ad un'ampia scelta del segretario nell'ambito della pubblica amministrazione, quale massimo collaboratore giuridico dell'ente. (5-06206)