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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23830 presentata da SCOZZARI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990504

Ai Ministri per la solidarieta' sociale e dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 11 marzo 1999 ai coniugi Piraneo di Aragona sono stati "tolti" i sette bambini, tutti in tenera eta'; il provvedimento adottato dai giudici del tribunale dei minori di Palermo Rosanna La Lomia, Antonina Pardo, Angela Ruvolo ed Angela Gurgone in data 2 marzo 1999 e' stato adottato anche su indicazione di assistenti sociali precari e contrattisti del comune di Aragona; la motivazione addotta dai giudici del tribunale dei minori di Palermo evidenzia la precaria situazione della famiglia Piraneo che non ha un reddito. Solo la madre, infatti, percepisce mensilmente un assegno di invalidita' civile di 395 mila lire, mentre al marito la pensione per disturbi psichici e' stata da diverso tempo revocata; le motivazioni dei giudici tengono conto anche di disturbi psichici ed insufficienza mentale da cui i due coniugi sono affetti e che per questo motivo "arrecano grave pregiudizio alla corretta crescita psico-fisica dei minori"; il comune di Aragona, al quale la legge regionale n. 22 del 1986 delega la maggior parte delle competenze per l'assistenza economica e domiciliare diversificata (sostegno pedagogico, assistenza domestica) non avrebbe mai provveduto ad erogare alcun servizio e continuerebbe a non adottare iniziative tranne quelle della condanna; un'adeguata assistenza socio-sanitaria del comune non e' mai stata messa in atto anche in favore dei bambini prima di arrivare alla drastica decisione di separarli dalla famiglia; e' stato concesso alla famiglia Piraneo un alloggio popolare che non soddisfa le esigenze abitative di un nucleo familiare cosi' numeroso; sarebbe opportuno fare una verifica di questa situazione anche nominando un commissario che si sostituisca alle inadempienze del comune e verifichi anche i criteri di nomina ed assunzione delle assistenti sociali -: se siano stati adottati tutti gli adempimenti necessari per aiutare la famiglia Piraneo, o se la drastica decisione di separare i bambini dai genitori nasconda responsabilita' amministrativa delle autorita' preposte all'assistenza sociale ed al sostegno di nuclei familiari in crisi; se risulti che il tribunale per i minori abbia verificato se il comune prima di sostenere la separazione del nucleo familiare abbia messo in atto iniziative di sostegno a favore della madre dei bambini e del loro padre; per quali motivi sia stata sospesa la pensione al signor Piraneo che non puo' essere ritenuto idoneo dalla commissione collegiale medica che lo ha cancellato dall'elenco delle categorie protette, ed inidoneo per svolgere il ruolo di padre. (4-23830)

In riferimento all'atto ispettivo citato, rappresento quanto segue. Il caso prospettato dall'interrogante rientra in quella vasta gamma di situazioni in cui poverta', disagio ed emarginazione sociale richiedono una risposta urgente e soprattutto esaustiva da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti locali. Tra le misure di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale e' stato introdotto in via sperimentale, in alcune aree territoriali, il reddito minimo di inserimento previsto dal decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998. Il RMI e' destinato a coloro che "sono impossibilitati a provvedere per cause fisiche, psichiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli". Il RMI e' un insieme di interventi di carattere economico destinati all'integrazione del reddito (quindi a combattere la poverta'). Tale istituto prevede anche sostegni di altra natura, programmati in modo personalizzato, tendenti a superare le situazioni di marginalita' sociale. Se l'esito della sperimentazione, che si concludera' entro il 2000, sara' positivo, il reddito minimo di inserimento verra' adottato su tutto il territorio nazionale, come previsto dal testo unificato del disegno di legge recante "Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attualmente all'esame dell'Aula della Camera dei Deputati. Il disegno di legge e' volto a realizzare un sistema di protezione attiva che punti alla prevenzione del disagio, valorizzando tutte le capacita della persona e della rete comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari, educativi, e dell'inserimento lavorativo, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la gestione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano compiti di programmazione e coordinamento. Al Governo nazionale compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale. Tali iniziative appaiono chiaramente rientrare nella risposta generale alla situazione di disagio evidenziata dall'interrogante. In particolare, poi, da elementi assunti presso il Comune di Aragona circa i coniugi Piranio, oggetto specifico dell'atto ispettivo in argomento, si rileva come il Comune, fin dal 1994, abbia intrapreso tutte quelle iniziative che la legge regionale n. 22/86 ha consentito e consente di attivare per aiutare sia i coniugi Piranio che i loro minori. Si sono succeduti, infatti, diversi interventi a livello municipale, con Delibere di Giunta e Decreti Sindacali, che hanno portato sussidio economico e assistenza alla famiglia. Il Comune di Aragona ha inoltre stipulato due convenzioni con la "Casa dei fanciulli-Istituto Principe di Aragona" per ricovero a convitto e semiconvitto, dal 1994 al 1998 compreso, dei minori M.Stella, Rita, Lucia, Jessica e Laura Piranio. Ancora in base alla legge regionale n. 22 del 1986, si e' avuto inserimento lavorativo, a tempo parziale, dei coniugi Piranio fino al mese di aprile u.s.. Alla luce delle iniziative sopra descritte (e documentate dagli atti che si allegano in copia) (in visione presso il Servizio Stenografia), appare che il Comune di Aragona non possa essere accusato di inadempienza. Per cio' che concerne, poi, i criteri di nomina delle assistenti sociali, il citato Comune fa sapere che tali criteri sono perfettamente conformi alle norme contenute nella nota della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali-Direzione Affari Sociali, n. 620/A del 5.3.97. Infine, per l'alloggio popolare concesso alla famiglia Piranio, Si precisa che tale concessione e' stata fatta dall'I.A.C.P. di Agrigento che, stante l'attuale normativa, puo' concedere un solo alloggio pur in presenza di un nucleo familiare cosi' vasto. Anche il Ministero di grazia e giustizia, interpellato a riguardo, ha fatto sapere che il Servizio Sociale del Comune di Aragona, con relazione in data 24.2.99, riferiva al tribunale per i minorenni di Palermo, che il nucleo familiare in argomento versava in uno stato di grave disagio materiale e morale, che comprometteva seriamente lo sviluppo psico-fisico dei minori. In particolare, il Servizio sociale segnalava che le condizioni della famiglia, seguita da molti anni dai servizi territoriali a cio' preposti, non avevano avuto alcuna positiva evoluzione. La madre, affetta da "schizofrenia da innesto", rifiutava di sottoporsi alle necessarie terapie; il padre, affetto da insufficienza mentale, era dedito all'alcool; l'abitazione si presentava in precarie condizioni igieniche ed i minori (dei quali due erano ricoverati a regime di convitto, gia' dal 1994), presentavano gravi problemi di socializzazione, strutturazione del linguaggio e carenze comportamentali. Il Servizio sociale riferiva, altresi', di essere venuto a conoscenza, attraverso il racconto di una delle figlie, di episodi di abuso sessuale da parte del padre ai danni di un'altra figlia. Promosso un procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilita', il tribunale, con decreto del 2 marzo 1999, disponeva, in via d'urgenza, il ricovero di tutti i minori presso l'istituto ex IPAI di Palermo, con divieto di prelevamento da parte dei genitori. Il tribunale ha ritenuto, quindi, non rinviabile il provvedimento di allontanamento dei minori dalla famiglia, nel loro stesso interesse, in quanto l'insorgenza di particolari elementi, riferibili ad abusi intra-familiari specifici, ha lasciato supporre che la situazione non fosse emendabile con il semplice ricorso ad interventi di assistenza e di sostegno. Va chiarito, in ogni caso, che la procedura giudiziaria in atto non esclude minimamente il dovere degli organi comunali di continuare e rinnovare i programmi di tipo assistenziale tendenti al ripristino dell'unita' familiare in condizioni di vita accettabili. Anzi, detti provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile, sempre revocabili o modificabili, costituiscono obiettivamente uno stimolo ed un indirizzo per l'azione amministrativa dell'Ente locale. Il Ministro per la solidarieta' sociale: Livia Turco.



 
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