Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06227 presentata da GUARINO ANDREA (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990506
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la vigente legislazione in materia di divorzio ed affidamento della prole presenta un'impostazione per molti versi arcaica e formale, la quale consente, e talvolta impone, agli organi giurisdizionali di motivare i propri provvedimenti con argomentazioni che, alla luce dell'evoluzione sociale appaiono quantomeno superficiali; tale prassi giudiziaria, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi determina aprioristicamente una soccombenza del padre, a vantaggio della madre, la quale, di fatto, viene ad assumere la potesta' completa ed illimitata sui figli; l'assenza dell'apporto educativo e affettivo del padre e' un fatto gravissimo che non solo lede le legittime aspettative e prerogative del padre, ma produce sulla stessa prole danni irreparabili che in seguito difficilmente potranno essere rimosse; l'orientamento prevalente negli organi giurisdizionali e' tale che le infrazioni dei provvedimenti giudiziari relativi alle condizioni di affidamento vengono molto spesso ignorate o, al massimo, censurate; in particolare, possono segnalarsi casi in cui la madre, ottenuto l'affidamento - spesso sulla base di accertamenti ed indagini sommarie e puramente formali - ha potuto allontanare i figli dal padre semplicemente trasferendo la sua dimora in una citta' diversa e lontana dalla residenza dell'altro genitore; a tal proposito, riteniamo opportuno segnalare in questa sede quanto si e' appreso: in seguito a separazione consensuale verificatasi tra due coniugi di Roma nel dicembre 1994, i figli minori di 9 e 11 anni vengono affidati alla madre, mentre al padre viene riconosciuto il diritto di visitare e frequentare i figli in determinate scadenze. Nell'agosto 1997 pero' il coniuge affidatario decide unilateralmente, e senza alcun preavviso, di trasferire da Roma a Marsala la sua residenza, portando con se' i figli e separandoli bruscamente dal padre. Il padre intraprende pertanto immediate azioni sia in sede penale - denunciando il coniuge affidatario ai sensi dell'articolo 388 del codice penale per mancata esecuzione dolosa di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e dell'articolo 574 per sottrazione di minori - che in sede civile - presentando ricorso al tribunale di Roma per la modifica delle condizioni di separazione. Il tribunale pero' ignora il parere del pubblico ministero - il quale in considerazione della gravita' del fatto aveva chiesto la revoca dell'affidamento dei figli alla madre - e con decreto del luglio 1998 dispone l'affidamento alternato dei figli, confermando cosi' il provvedimento originario, e limitandosi a definire "sicuramente censurabile" l'iniziativa del coniuge affidatario; da questa vicenda emerge chiaramente che l'autorita' giurisdizionale, di fronte a comportamenti posti in essere nelle more di provvedimenti ordinatori da essa stessa emanati, si limita spesso a generiche censure e disapprovazioni prive di effettive sanzioni giuridiche; e cio' in assoluto contrasto con la giurisprudenza di legittimita' che afferma che l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, comportando la cessazione della convivenza con uno o entrambi i genitori, rappresenta un fatto gravissimo, e che il comportamento del genitore affidatario il quale privi in concreto il coniuge separato, che conserva la potesta' genitoriale ed il diritto a contribuire all'educazione dei figli, della possibilita' di vederli, costituisce una condotta fortemente pregiudizievole per i figli stessi; occorre, pertanto, procedere ad una interpretazione effettiva, sostanziale e meditata delle disposizioni in materia di affidamento, sulla base di indagini approfondite e riferite alle diversita' e peculiarita' dei singoli casi -: se intenda indagare sullo stato e sulle modalita' di applicazione concreta della legislazione in materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli, e sulla diffusione di fenomeni di applicazione superficiale, sommaria ed approssimativa della legge, che trascura una effettiva ed accurata indagine sui casi specifici; se non ritenga opportuno avviare accertamenti di tipo ispettivo in relazione alla specifica vicenda esposta in premessa, al fine di verificare se sussistano i presupposti per gli eventuali adempimenti di conseguenza. (5-06227)