Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03805 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 19990510
Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: i provveditori agli studi di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone stanno ponendo in essere, da qualche mese, provvedimenti sulla mobilita' del personale docente; per diversi di tali decreti il personale interessato lamenterebbe la non conformita' alla normativa ed alla contrattualistica vigente, onde starebbe cominciando a prender corpo un nutrito contenzioso contro le competenti autorita' facenti capo al ministero della pubblica istruzione; se, in particolare, recentemente, i provveditori agli studi di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone abbiano emanato decreti nei confronti di quattro insegnanti, tutte di sesso femminile, di revoca di passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola elementare, oppure costituenti presupposto diretto o indiretto per la revoca del loro passaggio di ruolo; se l'esecutivita' di tali decreti provveditoriali sia stata suffragata da decisioni ministeriali d'accoglimento di ricorsi gerarchici, menzionati nei predetti decreti in maniera fumosa e senza che si potesse individuarli esattamente nel loro contenuto nonche' nella loro espressione documentale; se, in specie, durante l'anno scolastico 1997-1998 le citate quattro docenti abbiano insegnato su posto di scuola materna in province diverse da quella di Vibo Valentia (ossia, rispettivamente, nelle province di Salerno, Bari e Crotone); se, inoltre, per l'anno scolastico 1998-1999 le predette docenti abbiano ottenuto, nel corso delle operazioni di mobilita' professionale, il passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola elementare, dalle province citate alla provincia di Vibo Valentia, e se abbiano assunto regolarmente servizio dal 1^ settembre 1998 nelle sedi loro assegnate in quest'ultima provincia; se nel marzo 1999 il provveditore agli studi di Vibo Valentia abbia revocato nei loro confronti il passaggio di ruolo gia' concesso; se tale provvedimento, ad un esame obiettivo, presenti una motivazione generica nonche' contraddittoria e poco chiara, mentre adduca tra i suoi presupposti una serie di provvedimenti (non identificati con alcun elemento utile alla loro individuazione) in relazione alla cui esistenza le predette insegnanti non sarebbero mai state messe al corrente, e neppure sarebbero mai state interpellate come controinteressate; se, per giunta, questo decreto di revoca appaia tanto piu' strano ed illegittimo, in quanto nella provincia di Vibo Valentia, fin dall'anno scolastico 1997-1998, sarebbe risultato vacante e disponibile un certo numero di posti di scuola elementare (nel frattempo, coperti mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato), e se, invece, tali posti non siano stati affatto assegnati nel corso delle operazioni di mobilita', proprio quando la loro utilizzazione avrebbe consentito di rettificare i trasferimenti senza danneggiare alcuno; se, nelle fattispecie de quibus agitur, a carico delle competenti autorita' istituzionali sia ravvisabile innanzitutto un oltraggio alla trasparenza amministrativa (con particolare riguardo alla violazione ed alla falsa applicazione degli articoli 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), conseguente a comportamenti veramente anomali ed illegittimi; se, particolarmente, le menzionate insegnanti siano mai state informate: a) del fatto che a loro carico era stato iniziato un procedimento diretto a revocare i loro passaggi di ruolo; b) dell'avvenuta presentazione e dell'avvenuto accoglimento di ricorsi gerarchici (nonche' degli estremi identificativi di tali ricorsi, dei provvedimenti ministeriali d'accoglimento e delle motivazioni ivi addotte), prodotti da altri docenti contro alcune delle operazioni effettuate per la mobilita' territoriale e professionale del personale docente in ordine all'anno scolastico 1998-1999, considerando che la vicenda di questi ricorsi avrebbe originato per le quattro docenti (di cui si discute) la revoca del passaggio di ruolo; se le competenti autorita' istituzionali - omettendo d'informare le predette docenti sia sul procedimento avviato nei loro confronti, sia sull'esistenza di quegli altri ricorsi gerarchici - abbiano quindi gravemente violato particolarmente l'articolo 7 della citata legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che, "ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento"; se percio' tali quattro insegnanti, non essendo stata instaurata alcuna forma di contraddittorio nei loro confronti, non abbiano potuto esprimere le proprie ragioni e non abbiano potuto difendersi adeguatamente nelle opportune sedi per contrastare ed eventualmente impugnare, secondo legge, i provvedimenti assunti dall'amministrazione; se, al contrario, le menzionate docenti abbiano subito le conseguenze di tali provvedimenti senza aver mai avuto la possibilita' d'intervenire nel procedimento a tutela dei propri diritti ed interessi, come da legge; se inoltre lo stesso tenore del decreto del provveditore di Vibo Valentia (motivato in maniera estremamente complessa, articolata e confusa) non consenta d'individuare con sufficiente chiarezza quali, tra i numerosi decreti ivi citati, costituiscano i presupposti diretti o indiretti per la revoca dei passaggi di ruolo delle quattro insegnanti; se possa condividersi l'opinione secondo cui l'amministrazione avrebbe operato in maniera estremamente confusa e poco chiara, in quanto avrebbe motivato il decreto di revoca attraverso il richiamo per relationem ad una serie numerosissima d'atti e provvedimenti, taluni dei quali neanche esattamente individuati, onde le quattro docenti danneggiate non possiederebbero alcuno strumento logico per comprendere come sia stato possibile (ad anno scolastico ormai inoltrato e quasi terminato) disporre nuove modifiche alle operazioni di mobilita'; se le predette docenti abbiano inoltrato richiesta specifica per ottenere copia di tutti i provvedimenti indicati nel decreto del provveditore di Vibo Valentia, e se le medesime siano riuscite ad ottenere rapidamente copia solo d'alcuni di questi provvedimenti, che a loro volta richiamano altri provvedimenti di cui sarebbe gia' stata chiesta copia e che ne richiamerebbero altri ancora; se, di fronte a quest'opinabile maniera di procedere con provvedimenti "a grappolo", un'utenza che confida nelle istituzioni possa ritenere ammissibile che un'amministrazione dello Stato intervenga, in sede d'autotutela, con un provvedimento gravemente pregiudizievole per gli interessi di quattro insegnanti e delle loro famiglie senza che sussistano elementi certi e idonei a giustificare il sacrificio di concreti ed immediati interessi dei singoli rispetto ad interessi della collettivita' astrattamente considerati; quale logica effettiva consenta al decreto provveditoriale d'operare, soprattutto se - come gia' richiamato sopra - corrisponda a verita' l'esistenza d'un certo numero di posti di scuola elementare nella provincia di Vibo Valentia, rimasti vacanti e disponibili, non assegnati nelle operazioni di mobilita' ma coperti con contratti di lavoro a tempo determinato; se - in occasione delle modifiche alle operazioni di mobilita' - il provveditore abbia avuto il dovere di tener conto dell'esistenza di tali posti, in quanto (prima ancora di revocare quei passaggi di ruolo) avrebbe dovuto verificare i posti rimasti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti; se l'utilizzazione di detti posti per il corpo docente della zona sia stato auspicabile (oltreche' pienamente legittima e corretta), in quanto avrebbe consentito di rettificare i provvedimenti di trasferimento senza provocare danni ad alcuno, dato che dal settembre 1999 i posti coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato dovrebbero tornare vacanti e disponibili; se pertanto le citate quattro insegnanti, avendo gia' chiesto per la loro assegnazione (ai fini del passaggio di ruolo) qualunque sede della provincia di Vibo Valentia, abbiano il diritto d'essere eventualmente assegnate anche a tali sedi; se, infine, la patente illegittimita' dei predetti decreti provveditoriali (nonche' d'ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, susseguente, preordinato, collegato e/o consequenziale ad essi) determini pure un periculum in mora, in forza degli effetti gravemente pregiudizievoli che l'esecuzione del provvedimento impugnato recherebbe alle quattro docenti, considerando che: a) queste docenti (dopo aver regolarmente ottenuto il passaggio di ruolo nella provincia di Vibo Valentia) avevano preso regolarmente servizio nella nuova sede assegnata ed avevano gia' organizzato la vita propria e delle proprie rispettive famiglie in funzione della nuova sede ottenuta, stipulando nuovi contratti di locazione e risolvendo quelli gia' in corso nelle citta' appena lasciate, affrontando spese non indifferenti per il trasloco; b) ora le insegnanti in parola dovranno affrontare nuovamente tali spese e tali fastidi mentre saranno costrette ad allontanarsi nuovamente dai rispettivi nuclei familiari, con conseguenze affettive non calcolabili e riguardanti l'intera condizione di vita delle interessate nonche' delle loro famiglie. (3-03805)