Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06245 presentata da POSSA GUIDO (FORZA ITALIA) in data 19990512
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'attuale disciplina riguardante il versamento dell'Iva all'erario prevede come regime ordinario il versamento mensile, da effettuarsi entro la meta' del mese successivo a quello in scadenza; in deroga a tale regime ordinario il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) con le successive modificazioni consente, all'articolo 33, comma 1, ai contribuenti minori (in particolare ai contribuenti con un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire quali le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e gli esercenti arti e professioni) l'opzione per il regime trimestrale dei versamenti; ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, i contribuenti che fruiscono di tale forma agevolata di versamento, sono tenuti al pagamento di una maggiorazione dell'Iva dovuta pari al 1,5 per cento; questa maggiorazione e' a compensazione del danno erariale dovuto al ritardo (rispetto al versamento mensile) dell'incasso dell'imposta nel caso di versamento trimestrale; in termini quantitativi tale ritardo e' pari a tre mesi per l'Iva del primo mese del trimestre, a due mesi per l'Iva del secondo mese del trimestre, a un mese per l'Iva del terzo mese del trimestre: in media quindi il ritardo e' di due mesi; l'interesse dell'1,5 per cento corrisposto all'erario per questo ritardo equivale ad un interesse semplice del 9 per cento annuo; il ministero delle finanze corrisponde attualmente ai contribuenti creditori un interesse annuo pari al 2,5 per cento -: che si e' molte volte dichiarato decisamente favorevole a stabilire con i contribuenti un rapporto non vessatorio, all'insegna della trasparenza, della correttezza e dell'obiettivita', abbia intenzione di adeguare alle mutate condizioni del costo del danaro la suddetta maggiorazione compensativa dell'1,5 per cento per i versamenti Iva a cadenza trimestrale e, in caso di risposta affermativa, quando intenda procedere a tale adeguamento e quale sara' il nuovo valore di tale maggiorazione compensativa. (5-06245)