Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06260 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990519
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 1998, ed entrato in vigore il 22 settembre 1998, con l'articolo 5 ha modificato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che trattava i casi in cui l'impresa entra nella fase della liquidazione; la predetta modificazione, che pure lascia in vita gli obblighi a carico dei curatori e dei commissari liquidatori, introduce un'interessante distinzione tra i liquidatori nominati con provvedimento dell'autorita' giudiziaria e i liquidatori non nominati con questo tipo di provvedimento; nel caso di liquidatori nominati con provvedimento dell'autorita' giudiziaria la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1^ gennaio-data di messa in liquidazione deve avvenire entro quattro mesi dalla messa in liquidazione, coerentemente con quanto e' previsto per i fallimenti e le liquidazioni coatte; nel secondo caso la presentazione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro i termini ordinari, contrariamente a quanto avveniva in precedenza; gli studiosi ritengono non essere stato chiarito a quale figura la norma voglia riferirsi allorche' si riferisce al liquidatore nominato dall'autorita' giudiziaria; una prima tesi ritiene che si tratterebbe del liquidatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 2275, 1 comma, del codice civile, per le societa' di persone, e ai sensi dell'articolo 2450 del codice civile, per le societa' di capitali quando i soci o l'assemblea dei soci non raggiungono la maggioranza per nominare con propria determinazione un liquidatore; una seconda tesi ritiene che tale individuazione sia caratterizzata da incompletezza atteso che liquidatori nominati dal tribunale (e pertanto liquidatori "giudiziali") sono anche i liquidatori nominati in sede di "omologa" dei concordati preventivi; tale seconda tesi trae fondamento dalla lettera dell'articolo 182 della legge fallimentare che recita: "Se il concordato consiste nelle cessioni dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di 3 o 5 creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione"; in effetti nella prassi della gestione del concordato i liquidatori giudiziali si considerano "mandatari" e dunque puri e semplici "liquidatori dei beni", sia nel caso di imprese individuali che societarie; per il vero, muovendo dal fatto che i liquidatori, investiti dei loro poteri, non sono sottoposti ad altra autorizzazione dal Tribunale o dal giudice delegato che, fra l'altro, cessa di averne i poteri di seguito alla omologazione del concordato, una volta passata in giudicato la relativa sentenza giunge ad escludere una loro assimilazione ai mandatari; secondo tale tesi, dunque, il liquidatore giudiziale, in virtu' della sentenza di omologazione, sarebbe investito di un ufficio di diritto pubblico come il curatore fallimentare; le conseguenze, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, sono certamente di non lieve momento; se infatti prevalesse l'interpretazione privatistica del rapporto tra liquidatore e beni ceduti, l'obbligo della presentazione e della firma delle dichiarazioni fiscali, nel caso di imprese individuali, rimarrebbe all'imprenditore anche se continuerebbe ad essere il liquidatore a fornire i dati e quasi sempre a redigere materialmente le dichiarazioni, mentre nel caso di imprese societarie l'obbligo graverebbe sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, meglio ancora, sul liquidatore negoziale, atteso che quando una societa' presenta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di norma e' gia' in liquidazione o, al piu', viene posta in liquidazione subito dopo l'omologazione del concordato preventivo; anche in quest'ultima fattispecie chi fornisce i dati o redige le liquidazioni e' il liquidatore giudiziale, mentre chi ha l'obbligo di presentazione e sottoscrizione (con la correlativa responsabilita') e' il liquidatore sociale o negoziale; appare evidente, dunque, la necessita' di chiarire se per "liquidatore giudiziale" si intende anche il liquidatore previsto dall'articolo 182 della legge fallimentare, poiche' una corretta interpretazione della modificazione introdotta dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 deve far concludere che il legislatore abbia inteso attribuire aspetti pubblicistici alla fase della liquidazione da concordato con la conseguente equiparazione del liquidatore al curatore fallimentare, abbandonando la tesi privatistica che viene praticata, nelle sue conseguenze, dalla pressoche' totalita' degli operatori; il chiarimento che viene richiesto da piu' parti ha, come effetto pratico, l'esatta individuazione del soggetto che deve firmare e presentare le dichiarazioni fiscali, che', nel caso di corretta interpretazione della valenza pubblicistica della norma modificativa, il relativo onere graverebbe sul liquidatore e non gia' sull'imprenditore e sugli organi delle societa' -: quale sia la corretta ed autentica interpretazione da offrire alla lettura dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 in relazione alla figura dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 della legge fallimentare, e quindi per sapere, in ragione dell'interpretazione di natura pubblicistica della norma, se l'incombenza della firma e della presentazione delle dichiarazioni fiscali gravi sul liquidatore ovvero sull'imprenditore o sugli organi delle societa'. (5-06260)