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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06281 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990520

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, stabilisce le fasi del controllo relativo alla stessa imposta. La prima di esse comporta il controllo delle dichiarazioni, la verifica dei versamenti eseguiti, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, l'eventuale emissione di un avviso di liquidazione dell'imposta, o maggiore imposta, dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tale eventuale avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. All'interno di questa prima fase si inserisce una procedura particolare che riguarda i fabbricati privi di una rendita catastale definitiva. Tali fabbricati scontano l'Ici sulla base di una rendita catastale presunta spesso indicata, seppure in via ufficiosa, dal catasto stesso su richiesta del contribuente che, il piu' delle volte, non ha le conoscenze tecniche per definire autonomamente tale rendita presunta. L'amministrazione deve verificare la rendita presunta e, se minore di quella definitiva, liquidare la maggiore imposta dovuta, aumentata degli interessi, applicando un'ulteriore maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera quella dichiarata di oltre il 30 per cento. La seconda fase del controllo prevede la rettifica delle dichiarazioni in caso di infedelta', incompletezza od inesattezza, e viene completata con l'emissione di un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione; la terza fase prevede l'accertamento d'ufficio nel caso di omessa dichiarazione. Il relativo avviso di accertamento d'ufficio deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; il successivo articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 fissa la misura degli interessi moratori, da applicarsi in caso di accertamento, nel sette per cento per ogni semestre compiuto. Tale norma e' stata modificata dall'articolo 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, letta in relazione ai commi 141 e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa il tasso d'interesse nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998, cioe' dal 1^ luglio 1998; l'evolversi della normativa successiva ha previsto lo slittamento dei termini relativi ai controlli Ici. Da ultimo il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recependo quanto determinato con il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, ha fissato il 31 dicembre 1999 quale termine ultimo: per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione relativi all'Ici 1993, 1994, 1995 e 1996; per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni relativi all'Ici per gli anni 1993, 1994 e 1995; per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'Ici 1993; per la contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta commesse negli anni dal 1993 al 1996; il termine del 31 dicembre 1999 e' anche il termine ultimo, ex articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la liquidazione sulla base delle dichiarazioni relative all'Ici 1997, per gli accertamenti in rettifica relativi all'Ici 1996 e per l'accertamento d'ufficio relativo all'Ici 1994; nel 1993 molti fabbricati erano sprovvisti di rendita nonostante i proprietari avessero gia' inoltrato da diverso tempo all'ufficio del catasto la documentazione prevista in ordine all'attribuzione della medesima; per assolvere il proprio obbligo tributario costoro si erano avvalsi di una rendita provvisoria rilasciata in molti casi dall'ufficio in questione, presso il quale si erano rivolti per ottenere il valore dei propri immobili; raffrontando i valori richiamati nel 1993 dai predetti contribuenti e le rendite definitive successivamente iscritte in catasto, attribuite nel corso del 1995, si evidenziano delle differenze che comportano per il comune l'obbligo del recupero dell'imposta; i contribuenti interessati a tale procedura di liquidazione concordano il recupero della differenza d'imposta, ma contestano vivamente sia l'eventuale maggiorazione, sia l'esoso tasso d'interesse: appare evidente come costoro abbiano agito in modo corretto, rivolgendosi all'ufficio preposto alla attribuzione di tali valori ed utilizzando i medesimi come dati provenienti da fonte certa e sicura. Pertanto l'errore nel quale sono incorsi non e' certamente imputabile ne' a negligenza ne' tantomeno a malafede degli stessi; ovviamente cio' fa sorgere nel cittadino onesto la sensazione di essere stato raggirato da norme che tutelano tutti tranne il contribuente. Si puo' certo affermare che la mancata assegnazione delle rendite definitive in tempo utile per assolvere l'obbligo tributario e' all'origine del problema. Infatti i contribuenti non avevano a disposizione dei valori corretti per dei ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione pubblica preposta all'attribuzione dei medesimi. Inoltre il protrarsi dell'attivita' di controllo da parte del comune ha ulteriormente penalizzato tali soggetti ai quali viene richiesta, unitamente all'imposta, un'esosa somma a titolo di interesse -: se non ritenga necessario un intervento legislativo o regolamentare o amministrativo (circolare o indicazione specifica) che consenta, per i casi di tardiva attribuzione da parte dell'ufficio del catasto della rendita definitiva, di non procedere all'eventuale applicazione della maggiorazione del 20 per cento e di ridurre il saggio degli interessi moratori consentendo l'applicazione retroattiva dell'articolo 17 della legge n. 146 del 1998; se non ritenga che la misura del 7 per cento semestrale del tasso d'interesse superi la soglia, definita periodicamente, del tasso d'interesse considerato usurario e se non ritenga di assumere immediati provvedimenti per rivedere l'ammontare del tasso; se non ritenga di intervenire in tempi brevi compatibilmente con la scadenza prevista per i controlli Ici (31 dicembre 1999) per permettere ai comuni di agire conseguentemente. (5-06281)

 
Cronologia
mercoledì 19 maggio
  • Politica, cultura e società
    A Roma le Brigate rosse uccidono il professor Massimo D'Antona, ex sottosegretario e consulente del Ministro del lavoro Bassolino.

sabato 22 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Iugoslavia incrimina il Presidente Milosevic, il Primo ministro della Repubblica Federale di Iugoslavia, nonché il Presidente e il Primo Ministro della Serbia e il Capo di Stato Maggiore dell'esercito iugoslavo per i seguenti crimini contro l'umanità: omicidio, persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi e deportazione.